Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 373 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 373 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10163/2018 R.G. proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se medesimo
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Licata, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in R omaINDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1662/2017 depositata il 26/9/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 643/2012, rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e in favore della Banca Popolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
ingiuntivo
–
esercizio
cumulativo
dell’azione
causale
e
dell’azione
cambiaria
Ud.21/10/2022 CC
RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che l’opponente non avesse dimostrato di aver adempiuto le obbligazioni discendenti da un contratto di mutuo chirografario per credito al consumo intervenuto fra le parti e garantito dall’emissione di una cambiale di smobilizzo.
2. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 26 settembre 2017, rigettava l’impugnazione presentata da NOME COGNOME.
Reputava, in particolare, che l’istituto di credito, nell’agire in giudizio, avesse voluto cumulare l’azione cambiaria e l’azione causale, dato che si era riferito alla cambiale solo come prova documentale del suo credito.
Aggiungeva, per completezza, che il deposito della cambiale ex art. 66 l. camb. non era necessario in caso di esercizio cumulativo di azione cambiaria e azione causale, dato che non sussisteva in questo caso il pericolo di un doppio pagamento per il creditore, rilevando, peraltro, che l’offerta del titolo poteva considerarsi effettuata con la notifica del decreto ingiuntivo emesso in base alla cambiale medesima, che, ai sensi degli artt. 638 e 641 cod. proc. civ., doveva rimanere depositata in cancelleria fino alla scadenza del termine per l’opposizione.
Osservava, inoltre, che l’eccezione di nullità del contratto di mutuo, rispetto alla clausola che regolava la misura degli interessi moratori, era generica, dando atto che il negozio prevedeva, al contrario, una cd. clausola di salvaguardia, secondo cui l’interesse moratorio doveva essere ridotto nei limiti del tasso soglia in caso di variazione del saggio pattuito.
Sottolineava che la possibilità di rilevare d’ufficio la nullità delle clausole che prevedono interessi usurari o anatocistici non si estende alla ricerca, d’ufficio, di elementi di prova di un simile viz io, rimanendo così inaccoglibile la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica priva di adeguate allegazioni od offerte di prova a questo riguardo. Riteneva, infine, che ogni ulteriore discussione in ordine alla valenza del titolo cambiario fosse ultronea.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Banca Popolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’ art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Considerato che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 241 ( rectius 221) e 222 cod. proc. civ., perché la Corte di merito ha ritenuto ultronea ogni questione concernente la valenza del titolo cambiario prodotto dalla banca; i giudici distrettuali, al contrario, avrebbero dovuto vagliare la querela di falso ed emettere tutti i provvedimenti conseguenziali, dato che la banca non aveva rinunciato ad avvalersi del titolo cambiario quale fonte del suo credito, che era stato prodotto ed utilizzato per la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
5. Il motivo è inammissibile.
Il giudice, infatti, autorizza la presentazione della querela di falso ex art. 222 cod. proc. civ. non in maniera automatica, nel caso in cui la parte che ha prodotto il documento dichiari di volersene avvalere, ma solo se tale documento assuma rilevanza, vale a dire sia utilizzabile in concreto, ai fini della decisione della controversia.
Nel caso di specie, stando al tenore della decisione impugnata (pag. 2), il primo giudice, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione della cambiale da parte dell’opponente e della presentazione anche di una querela di falso in ragione del riempimento absque pactis del titolo, non ha ammesso la querela, evidentemente ritenendo che quest’ultima non assumesse alcuna rilevanza rispetto a un titolo di credito di cui, comunque, era stata disconosciuta la firma e non era stata disposta la verificazione.
La Corte di merito ha condiviso una simile valutazione, ritenendo ‘ ultronea ‘ ogni ulteriore discussione in ordine alla valenza del titolo cambiario, e in questo modo ha fatto implicitamente propria la
valutazione di irrilevanza già compiuta dal tribunale, anche alla luce della mancanza di alcuna impugnazione in ordine alla statuizione che aveva negato la verificazione della sottoscrizione della cambiale.
Il mezzo in esame non affronta l’unica questione che importava ai fini del decidere sull’ammissibilità della querela di falso presentata, costituita dalla rilevanza del documento ai fini della decisione, ed insiste nel valorizzare il contegno della banca, che aveva dichiarato di volersi avvalere del documento, piuttosto che fornire indicazioni utili a comprendere quale rilievo potesse avere una querela di falso presentata nei confronti di una scrittura privata di cui era stata disconosciuta la firma e non era stata disposta la verificazione.
La censura si rivela così inammissibile, perché eccentrica e priva di pertinenza rispetto alle ragioni che fondano, sul punto, la decisione impugnata.
6.1 Il secondo motivo di ricorso assume la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: la Corte di merito, in presenza di una domanda volta far valere il titolo cambiario piuttosto che il rapporto sottostante, non poteva ritenere, invece, che l’iniziativa processuale assunta dalla banca realizzasse un cumulo fra azione causale e azione cartolare; il cumulo, peraltro, non può avvenire nei casi in cui vi è divergenza fra il titolo cambiario e quello causale, sicché i giudici distrettuali, a fronte di un credito indicato arbitrariamente sul titolo dalla banca e non corrispondente all’effettivo ammontare del credito derivante dall’erogazione del mutuo, non potevano addivenire a una simile qualificazione.
6.2 Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 66, comma 3, l. fall., secondo cui l’azione causale non è proponibile se la cambiale non viene offerta al debitore o non è depositata in cancelleria; la Corte di merito ha erroneamente reputato -in tesi di parte ricorrente – che un simile onere fosse stato assolto per il solo fatto che la cambiale era stata allegata al fascicolo del procedimento monitorio, senza considerare che il titolo, rimanendo nella disponibilità del creditore,
po teva essere utilizzato dal creditore per assumere un’ulteriore iniziativa processuale.
6.3 Il quarto motivo di ricorso sostiene che la Corte di merito, risultando ampiamente provato, sulla base degli atti e della documentazione prodotta, che la domanda di adempimento della creditrice contenesse la richiesta di pagamento di interessi anatocistici e di mora superiore al tasso soglia, doveva nominare un esperto ausiliario per verificare la violazione dell’art. 1283 cod. civ. e del contenuto della legge n. 108/1996.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano il primo in parte infondato, in parte inammissibile, gli altri inammissibili.
7.1 La Corte di merito, dopo aver ricordato in esordio che già il primo giudice aveva accertato che il credito in questione derivava dal contratto di mutuo chirografario per credito al consumo prodotto in giudizio, era garantito dall’emissione di una cambiale di smobilizzo ed era giunto a scadenza quanto all’obbligazione di rimborso, ha ritenuto che il ricorso per decreto ingiuntivo, nel riferirsi alla cambiale solo come prova del credito, avesse inteso esperire, in maniera cumulativa, l’azione cambiaria e l’aziona causale.
In questo modo i giudici distrettuali non solo hanno fatto applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell’azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass. 26/2017, Cass. 22898/2005, Cass. 126/1977), ma hanno inteso sottolineare che una simile volontà risultava esplicita nel caso di specie, dato che la banca si era riferita ‘ alla cambiale solo come prova documentale del suo credito ‘ e aveva fatto ‘ ampio riferimento nel ricorso monitorio ‘ al rapporto sottostante (pag. 3 della decisione impugnata).
Il secondo motivo di ricorso predica, quindi, un vizio di ultrapetizione prescindendo dal contenuto delle allegazioni compiute espressamente dal creditore al fine di giustificare la pronunzia del provvedimento monitorio (e tentando di valorizzare esclusivamente le ragioni addotte affinchè l’ingiunzione fosse dotata di clausola di provvisoria esecuzione) e risulta così infondato, posto che il giudice, nel determinare il contenuto della domanda, deve tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, facendo riferimento a come la stessa è formulata nell’atto introduttivo, alle deduzioni svolte nei successivi scritti difensivi e allo scopo cui la parte mira con la sua richiesta (Cass. 18068/2004).
7.3 La Corte di merito non ha ravvisato la violazione dell’art. 66, comma 3, l. 1669/1993, ritenendo da un lato che la norma non trovi applicazione in caso di esercizio cumulativo di azione cambiaria e azione causale, non sussistendo più il pericolo di un doppio pagamento per il debitore, dall’altro che l’offerta del titolo cambiario dovesse considerarsi effettuata con la notifica del decreto ingiuntivo emesso in base alla cambiale medesima.
L’omessa impugnazione della prima ratio decidendi rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura -dedotta con il terzo mezzo – relativa alla seconda, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. 9752/2017).
D’altra parte, l’onere di offerta del titolo in restituzione previsto dall’art. 66, comma 3, l. camb. costituisce una cautela prevista al fine di evitare al debitore il rischio di una duplicazione di pagamento, attiene alla sfera dei requisiti per l’esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull’azione causale; Cass. 15141/2022) e può essere assolto tramite la produzione in sede monitoria, stante il vincolo d’indisponibilità previsto dagli artt. 641 e 643 cod. proc. civ. sino alla scadenza del termine per l’eventuale
opposizione (Cass. 14688/2003), o nel corso del giudizio, sia di primo che di secondo grado (Cass. 22531/2011, Cass. 8932/2002).
La doglianza in esame non contesta che la produzione sia avvenuta, nel caso di specie, già in sede monitoria, ma si duole del fatto che ‘ la cambiale è rimasta nella libera disponibilità del fascicolo di controparte ‘ (pag. 15 del ricorso) e non è stata sottratta alla disponibilità del creditore, con il persistente rischio che il titolo potesse continuare a circolare e che il debitore potesse vedersi costretto a pagare due volte.
Una simile critica non pone in contestazione che il deposito del titolo cambiario sia stato mantenuto nel corso dell’intero giudizio, ricorrendo così il requisito necessario per l’esame nel merito della domanda, ma si fonda su un’ip otesi (di utilizzo della cambiale grazie alla disponibilità del fascicolo di parte) del tutto astratta, svincolata dalla realtà processuale, che parte ricorrente non ha alcun concreto interesse a coltivare.
7.4 La Corte di merito ha rilevato la genericità dell’eccezione di nullità del contratto di mutuo sollevata dall’appellante, non solo perché la stessa non era adeguatamente compendiata, a fronte di un negozio contenente una clausola di salvaguardia che prevedeva la riduzione dell’interesse moratorio nei limiti del tasso soglia in caso di intervenute variazioni del tasso pattuito, ma anche in ragione della deficienza di allegazioni od offerte di prova a tal riguardo ad opera dell’opponente, che non ne rimaneva esentato per il solo fatto di aver richiesto una consulenza contabile.
Il quarto motivo di ricorso ribadisce che il mutuatario aveva denunciato l’anatocismo bancario e il superamento del tasso soglia, sostiene che le sue difese erano suffragate da un analitico computo di capitale, interessi di mora, interessi di esercizio e costi del mutuo, ma non spiega con la dovuta specificità né le modalità con cui era stata dedotta la nullità della pattuizione degli interessi per superamento del tasso soglia, in presenza di una clausola di salvaguardia, né se e in quale
modo era stata allegata l’intervenuta capitalizzazione degli interessi in violazione dell’art. 1283 cod. civ., né quando fosse stata prodotta una lettera della banca, di data e contenuto rimasti imprecisati, che, a dire del ricorrente, fornirebbe ‘ l a prova dell’applicazione del tasso di interesse anatocistico ‘ (pag. 17 del ricorso).
L’ultima critica alla decisione impugnata si rivela, quindi, inammissibile in ragione della sua (persistente) genericità, giacché contrappone al rilievo di un simile vizio da parte dei giudici distrettuali argomenti privi di alcuno specifico riferimento agli atti processuali e ai documenti su cui si fonda, nel senso imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ..
Ne discende, del pari, l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso nella parte in cui sostiene che il cumulo fra azione cartolare e azione causale rimanesse precluso dalla divergenza tra tenore del titolo e consistenza del debito derivante dal mutuo, giacché siffatta divergenza si fonda su un accertamento di fatto che non ha trovato alcun suffragio in sede di merito.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 21 ottobre 2022.