Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18249 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32014/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE).
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n. 476/2020 depositata il 22/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa agricola individuale, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Oristano la RAGIONE_SOCIALE proponendo opposizione al precetto da questa notificatogli in data 8 ottobre 2014 per il pagamento della complessiva somma di 60.402,18 euro oltre interessi, in virtù di tre cambiali (emesse il 23.3.2013 e il 2.4.2013) che l’opponente riferiva aver rilasciato in relazione alla residua parte del corrispettivo dovuto alla società opposta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (corrispettivo convenuto in 201.286,80 euro con l’ordine del 17.2.2012). Con l’opposizione ha sostenuto di aver già corrisposto al 3.8.2012 la somma di 160.000,00 euro e di aver diritto alla riduzione del prezzo convenuto nella misura di 40.364,00 euro in ragione della minor potenza dell’impianto realizzato rispetto a quanto convenuto.
2.- La RAGIONE_SOCIALE, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha riconosciuto di aver ricevuto la somma predetta, di aver posto in opera moduli differenti da quelli preventivati e di avere rideterminato il prezzo in euro 162.562,64 emettendo in data 31.12.2012 una nota di accredito dell’importo complessivo di 55.764,01 euro (poi corretta nell’ammontare con emissione in pari data di fattura per euro e 17.039,85); ma ha sostenuto che la somma portata dalle cambiali (emesse, in realtà, il 27.9.2012 e solo rinnovate in data 23 marzo e 2 aprile 2013) si riferiva non
solo al corrispettivo dovuto per la realizzazione dell’impianto, bensì anche a somme versate in prestito e anticipate al sig. COGNOME (rispettivamente 42.000 euro versate il 5.3.2012 quale rata del macrocanone dovuto per poter usufruire del finanziamento in leasing, ed euro 8.173,12 quale anticipo delle spese per l’espletamento delle pratiche RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE necessarie per l’attivazione dell’impianto).
2.- La sentenza con cui il Tribunale di Lanusei ha accertato il diritto dell’opposta di procedere ad esecuzione forzata in forza delle cambiali per la minor somma di 44.562,64 euro (riconoscendo solo il debito relativo al residuo prezzo di euro 2.562,64 e solo quello relativo alla somma mutuata tramite bonifico di euro 42.000,00 e respingendo anche la domanda dell’opponente di risarcimento del danno) è stata impugnata dal sig. COGNOME e, con appello incidentale, anche dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il primo ha sostenuto che erroneamente il Tribunale avesse qualificato come «cambiaria» l’azione proposta dal creditore che doveva, invece, qualificarsi come «causale» in ragione dei titoli della pretesa addotti con la costituzione nel giudizio di opposizione. La seconda sostenendo, invece, che il Tribunale avesse errato nell’escludere la fondatezza della pretesa creditoria relativa ai costi anticipati per 8.173,12 euro, nonché la pretesa degli interessi moratori nella misura stabilita dall’art. 5 D.lgs n. 231/2002.
-La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza resa il 22.9.2020, ha accolto l’impugnazione del sig. COGNOME solo con riguardo alla pretesa natura «causale» dell’azione e, quindi, alla distribuzione dell’onere probatorio. In particolare la Corte di merito ha ritenuto che «L’evidente fondatezza delle ragioni del debitore con riferimento al minor valore del bene fornito rispetto al corrispettivo originariamente concordato, riconosciuto dallo stesso creditore (…) ha imposto alla RAGIONE_SOCIALE di allegare un differente titolo al fine di contrastare l’eccezione e, altresì di
corredarlo del necessario supporto probatorio». Per questa ragione ha concluso che la pretesa del creditore procedente andasse delineata in termini di azione «causale» (e non «cambiaria» come ritenuto dal Tribunale) e che, pertanto, il creditore stesso non potesse «pretendere di continuare a giovarsi dell’inversione dell’onere probatorio».
Ciò premesso ha, comunque, considerato detto onere assolto dalla creditrice RAGIONE_SOCIALE, anche se solo -come già il Tribunale – con riguardo alla somma versata con bonifico a titolo di mutuo e ha condannato il sig. COGNOME al pagamento della somma di 42.922,80 euro, con gli interessi legali quanto all’importo di 42.000,00 euro (dovuti per la restituzione della somma mutuata) e commerciali ex D.Lgs 231/02 quanto al resto (dovuto a titolo di corrispettivo residuo rideterminato in euro 922,80), a decorrere i primi dalla domanda e i secondi dalla diffida del 17 Febbraio 2014. Ha rigettato le altre domande.
4.- Avverso detta sentenza ha presentato ricorso il sig. COGNOME affidandolo a quattro motivi di cassazione; la società RAGIONE_SOCIALE ha resistito al ricorso e, in via incidentale, ha proposto tre motivi di cassazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
1.1Il ricorrente principale denuncia con il primo motivo l’illegittimità della decisione per violazione delle norme di cui agli artt. 99, 166 e 167 comma 2 c.p.c., nonché 2907 c.c. in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., perché la Corte d’Appello, asserendo che l’opposta aveva introdotto in causa un differente titolo (il mutuo) con riguardo alla pretesa di pagamento della somma di 42.000,00 e, decidendo sul medesimo, non avrebbe fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 167 c.p.c., poiché l’introduzione
di una diverso titolo di natura «causale» rispetto a quello «cambiario» azionato, avrebbe potuto avvenire in sede di opposizione a precetto solo con la proposizione di una specifica domanda riconvenzionale entro i termini di cui alla norma processuale in tesi violata dal giudice di merito, quindi costituendosi venti giorni prima della prima udienza di comparizione; mentre nella specie l’opposta si era costituita all’udienza stessa, chiedendo esclusivamente il rigetto dell’opposizione; sicch é non solo la domanda a tale diverso titolo era inammissibile, ma non era stata neppure formulata, con conseguente violazione da parte della Corte territoriale anche del limite di cui all’art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato).
1.2 -Il controricorrente con il primo motivo di ricorso incidentale deduce, invece, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 c.c., art. 63 r.d. 1669/33 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. perchè la Corte d’appello ha errato nel ritenere che il creditore opposto, per il solo fatto di essersi difeso rispetto alle eccezioni mosse dal debitore opponente circa la sussistenza del rapporto sottostante l’emissione delle cambiali azionate, e ciò allegando e dimostrando da quali titoli fosse sorto il credito rappresentato dalle stesse, avesse mutato la causa petendi ed introdotto non un’azione cambiaria ma «causale» (con le relative conseguenze sul piano della distribuzione dell’onere probatorio); ed, invero, il creditore opposto non aveva fatto alcuna domanda ma si era limitato a chiedere il rigetto dell’opposizione al precetto azionato sulla base dei titoli cambiari.
-Il motivo di ricorso incidentale merita di essere accolto pur con delle precisazioni, mentre resta assorbito il motivo di ricorso principale.
La cambiale è titolo esecutivo per le obbligazioni in essa indicate. Come affermato da questa Corte anche di recente (Cass. sez. II n.
19048/2021 « E’ esatto che il principio della letteralità e dell’autonomia del diritto cartolare operano solo nei rapporti tra il debitore ed il terzo possessore del titolo, perché nei rapporti tra contraenti diretti il rapporto cartolare viene riassorbito dal rapporto fondamentale, come si evince dall’art. 1993 cod. civ., che ammette l’opponibilità al possessore del titolo delle eccezioni a questo personali, derivanti cioè da rapporti extracartolari. Pertanto, fra i soggetti che cumulano la veste di parti del rapporto cartolare e di parti del rapporto sottostante, con l’esercizio dell’azione cambiaria deve ritenersi dedotta virtualmente in giudizio la causa del credito e, quindi, l’azione causale, atteso che le due azioni presentano sia identità di petitum che di causa petendi, ricollegandosi entrambe ad una vicenda giuridica sostanzialmente unitaria (cfr., in tal senso, Cass., Sez. I, 11 maggio 2001, n. 6543 » . Nella specie, azionando il credito cambiario e avviando l’esecuzione in forza di precetto basato sulle cambiali, RAGIONE_SOCIALE ha dunque azionato virtualmente il rapporto causale, fermo restando che lo stesso, in ragione del titolo cambiario non contestato come tale si presume esistente fino a prova contraria e che ricade sul il debitore cambiario, contro il quale sia iniziata l’esecuzione forzata in base al titolo, l’onere di dimostrare l’inesistenza oppure lo specifico contenuto causale nonché l’estinzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.
Il creditore cartolare opposto nella specie, con le difese svolte circa la consistenza del rapporto fondamentale onde contrastare le eccezioni di controparte opponente a proposito della avvenuta estinzione del credito sottostante l’emissione degli stessi, non ha dedotto « un titolo ulteriore a fondamento della pretesa » rispetto a quello fatto valere con l’azione cambiaria fondata sui titoli sottoscritti dal debitore, poiché ha solo replicato circa la composizione del credito sottostante ai titoli, che, diversamente da quanto preteso ex adverso -a suo dire non riguardava solo il
corrispettivo residuo bensì anche ulteriori ragioni di credito già maturate all’epoca dell’emissione delle cambiali (e fondate su fatti connessi al contratto di realizzazione e di installazione dell’impianto fotovoltaico, ovvero l’anticipazione di somme dovute dall’opponente per installazione e avviamento dell’impianto).
Ha, quindi, resistito alle eccezioni avverse circa la sussistenza del rapporto fondamentale virtualmente già introdotto in causa secondo la sua prospettazione, e ciò non giustificava l’inversione dell’onere probatorio di cui la Corte di merito afferma che l’opponente pretendeva di continuare ad avvalersi dovendo, invece, la sua pretesa essere «delineata in termini di azione causale».
Né appare pertinente il richiamo che la Corte d’appello fa alla massima della sentenza di legittimità citata (Cass. 5734/2004), invero in detta sentenza la Corte si limita a ribadire « il principio cha, ai fini dell’inversione dall’onere dalla prova di cui all’art. 1988 c.c., al portatore della cambiale è sufficiente l’esibizione dal titolo, spettando al debitore cambiario l’onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale », e che « fermo restando che la presunzione di esistenza della causa debendi non sottrae il rapporto sostanziale alle norme ed ai patti che lo disciplinano e che la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l’autore della promessa unilaterale: prova che può riguardare, pertanto, sia l’inesistenza del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e la causa di esso, sia infine le modalità e le ragioni della eventuale cessazione della vigenza del rapporto o dell’esigibilità del credito».
2.1- La Corte d’appello ha vagliato le eccezioni dell’opponente e le difese dell’opposto alla luce di un’ingiustificata inversione dell’onere probatorio , poiché avrebbe dovuto dar rilievo unicamente al fatto che l’opponente sig. COGNOME non aveva fornito la prova del suo assunto, e non, invece, al fatto che l’opposta creditrice cambiaria aveva assolto l’onere probatorio che le
competeva offrendo la prova positiva del contrario; va tuttavia rilevato che la Corte territoriale comunque è giunta a conclusioni corrette sul piano sostanziale (conformi a quelle cui era giunto il Tribunale senza, appunto, operare detta inversione).
Sicché la sentenza non va cassata ma la sua motivazione deve intendersi corretta nei termini indicati ex art. 384 comma 4 c.p.c.
3.- La decisione sul primo motivo di ricorso incidentale assorbe l’esame di quello incidentale, che mira alla cassazione della decisione di condanna al pagamento della somma di euro 42.000,00 sull’erroneo presupposto che si tratti di decisione emessa ultra petita a fronte di una domanda riconvenzionale inammissibile che la parte opponente avrebbe tardivamente proposto.
4.- Il secondo motivo di ricorso principale, che riguarda la violazione delle norme di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., poiché la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere dimostrato il credito di euro 42.000,00 derivante dal prestito asseritamente concesso da RAGIONE_SOCIALE, è inammissibile: sia perché il ricorrente non coglie la ratio decidendi sul punto che non si fonda solo -come asserito – sulla prova della consegna del denaro tramite il bonifico bancario, bensì anche sul fatto che detta dazione «non risulta altrimenti giustificata alla luce degli argomenti svolti» dall’opponente ed, in particolare, su quello della mancata prova del leasing -citato nella causale del bonifico -che «non può essere dirimente, attenendo piuttosto al motivo di tale attribuzione e non già alla sua causa»; sia perché, in effetti, non censura una errata ricognizione ed applicazione delle norme citate bensì il «convincimento» che il giudice di merito si è formato, in esito all’esame degli atti e del materiale probatorio sulla sussistenza del titolo predetto, in violazione del principio consolidato secondo cui la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per
cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (per tutte, Cass. 20.4.2020, n. 7919; Cass. 19.8.2020, n. 17313).
5.Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso incidentale che riguarda la violazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. sempre con riguardo agli artt. 1988 c.c. e 63 r.d. n. 1669/33, poiché la controricorrente, censurando la decisione nella parte in cui ha escluso la sussistenza del credito per euro 8.173,12, contesta, in effetti, il merito della valutazione compiuta dalla Corte territoriale degli elementi di prova in proposito emersi nel contraddittorio alla luce dei documenti, concordando, peraltro, con il giudice di primo grado circa il fatto che le spese per pratiche di attivazione dell’impianto fossero incluse nel corrispettivo complessivo concordato, come dedotto dall’opponente.
6.- Il terzo motivo di ricorso principale per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., attiene all’argomentazione spesa dal giudice di merito a sostegno del proprio convincimento circa la sussistenza del credito oggetto della condanna, che è censurata perché il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che le cambiali erano state emesse, non «in data posteriore alla concessa riduzione del credito» bensì anteriore; il motivo è inammissibile perché la decisone in punto sussistenza del credito e causa dello stesso sul punto è conforme alla decisione di primo grado onde va fatta applicazione, ratione temporis, della norma di cui all’art. 348 comma 5 c.p.c., oggi sostituita da quella di cui all’art. 360 comma 4 c.p.c.. Peraltro ulteriore ragione di inammissibilità del motivo deriva dal fatto che in violazione dell’art. 366 comma 1 n. 4 e 5
c.p.c. il ricorrente non specifica né perché la considerazione di questo fatto -alla luce delle argomentazioni che sorreggono il convincimento del giudice di merito – sarebbe stato decisivo né in quali atti e con quali argomenti le parti lo avrebbero discusso, onde sottoporlo al vaglio del giudice di merito, sicché il motivo finisce per risolversi in una censura al merito del ragionamento decisorio del giudice non ammesso in sede di legittimità.
Quanto alle ulteriori argomentazioni svolte a proposito dell’inconciliabilità dell’argomentazione censurata e di altre contenute nella decisione, esse sono inammissibili in quanto non conferenti rispetto al vizio specifico dedotto, e ciò in violazione ancora dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. che richiede, per ogni motivo la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (tra le altre Cass. n.17224 del 18/08/2020).
7.- Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso principale con cui il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. e che, tuttavia, non riguarda neppure un «fatto» ma una parte della decisione (quella con cui il giudice di merito respinge la domanda di ripetizione delle somme riscosse a seguito dei pignoramenti eseguiti, dovendo l’opponente pagare una somma ben maggiore) che il ricorrente reputa sorretta da «motivazione del tutto illogica e obiettivamente incomprensibile» con argomentazioni, che, tuttavia, evidenziano la piena comprensione da parte del ricorrente stesso, onde anche questa ragione di gravame si risolve in una censura della ratio decidendi in quanto non condivisa.
8.- Con il terzo motivo di ricorso incidentale la controricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1,2,3,5 del d.
lgs. n. 231/2002 in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. perché la Corte d’Appello ha ritenuto dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dalle norme invocate solo quanto al credito per il residuo corrispettivo e non, invece, quanto al credito derivante dall’obbligazione restitutoria, in quanto ritenuta non qualificabile transazione commerciale.
Il motivo è inammissibile: con esso la RAGIONE_SOCIALE muove una critica alla decisione di merito osservando che, per quanto la cambiale sia un titolo astratto, i rapporti sottostanti nella fattispecie all’emissione delle cambiali rientrerebbero pienamente nella definizione di transazione commerciale ex art. 1 d. lgs. 231/2002, ma non si confronta con la ratio decidendi che, invero, non poggiando sulla astrattezza del titolo bensì ma sul rapporto causale sottostante, ne considera la specifica natura -di mutuoche comporta « una obbligazione restitutoria di per sé non qualificabile transazione commerciale quale definita dal d.lgs. 231/2002, che all’art.2 c. 1 lett. a) stabilisce che per transazioni commerciali si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese e tra imprese e PRAGIONE_SOCIALE. che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazioni di servizi contro il pagamento di un prezzo», argomenti che la ricorrente non ha specificamente censurato.
9.- La fondatezza delle considerazioni spese con il primo motivo di ricorso incidentale con le precisazioni dette, non conduce ad una modifica della decisione di merito gravata che è corretta quanto al dispositivo. Sicché in applicazione dell’art. 384 comma 4 c.p.c. la sentenza della Corte d’Appello non va cassata ma corretta nella motivazione nel senso di cui alla presente motivazione.
10.- Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza, che non è incisa dalla ritenuta fondatezza dei rilievi mossi con il primo motivo di ricorso incidentale nei limiti di ragione,
in quanto esso non vale a mutare il dispositivo della sentenza gravata.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e della controricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, il 26/06/2024.