Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5306 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 5306 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso iscritto al NRG NUMERO_DOCUMENTO promosso da:
AVV_NOTAIO COGNOME NOME, rappresentato e difeso da se medesimo e, unitamente e disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO ;
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DELLRAGIONE_SOCIALEORDINE RAGIONE_SOCIALE ;
R.G. 9109/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 16/1/2024
RAGIONE_SOCIALE
intimato –
e nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
-intimato –
avverso la decisione n. 41-2023 emessa in data 25 marzo 2023 dal RAGIONE_SOCIALE.
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Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. -L’AVV_NOTAIO è un cittadino italiano, iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 29 marzo 2012.
In data 10 maggio 2022 l ‘AVV_NOTAIO ha chiesto di essere iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa nuova legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 247 del 2012, il quale, in via transitoria, consente l’iscrizione a coloro che abbiano maturato i requisiti secondo la normativa previgente (esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione per almeno dodici anni davanti a corti d’appello e tribunali, ex art. 33 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934) entro un certo numero di anni (inizialmente tre, poi divenuti undici) dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa nuova legge RAGIONE_SOCIALE.
L’ istanza è stata rigettata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE costituito presso il RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo che l’interessato aveva maturato un periodo di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE inferiore a quello, di dodici anni, prescritto dalla normativa previgente, richiamata dal citato art. 22, comma 3.
Avverso la delibera del RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso al RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE, con decisione del 25 marzo 2023, ha respinto il ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha premesso che l’ AVV_NOTAIO, quale avvocato stabilito ai sensi del d.lgs. n. 96 del 2001, venne iscritto inizialmente, in data 18 marzo 2010, nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , e passò all’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soltanto in data 29 marzo 2012, sicché, rispetto a quest ‘ultima data, non erano maturati i dodici anni necessari per l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Il CNF ha quindi richiamato l’orientamento , già applicato dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, secondo cui l’iscrizione nell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemente iscritto nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al d.lgs. n. 96 del 2001, non può comportare il cumulo RAGIONE_SOCIALEa relativa anzianità di iscrizione; e ciò in quanto l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE consente una forma peculiare e limitata di esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione RAGIONE_SOCIALE, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un a vvocato iscritto all’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attività, questa, funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento -integrazione ai sensi RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto legislativo, il che esclude l’esistenza di qualsivoglia disparità di trattamento costituzionalmente rilevante.
Su questa base, il CNF ha escluso che l’AVV_NOTAIO po ssa computare , nei dodici anni richiesti dall’art. 22, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, anche gli anni in cui lo stesso aveva svolto l’attività RAGIONE_SOCIALE come avvocato stabilito.
L ‘anzianità di iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , secondo il CNF, non è cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a seguito di integrazione, giacché le due iscrizioni corrispondono a diverse forme di esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione, che presuppongono titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di avvocato per l’iscritto nell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), senza che ne derivi violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo.
-Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione del CNF l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 aprile 2023, sulla base di un unico motivo.
L’intimato RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
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3. -Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Secondo l’Ufficio del Procuratore AVV_NOTAIO, non è configurabile la violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva europea 98/5/CE, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa ratio del divieto del cumulo RAGIONE_SOCIALEe anzianità, corrispondendo le due iscrizioni, nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a due diverse forme di esercizio RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione.
La difesa del ricorrente, a sua volta, ha presentato una memoria illustrativa, nella quale si sostiene che, qualora le Sezioni Unite serbassero dubbi riguardo alle istanze sollevate nel ricorso, poiché l’esercizio RAGIONE_SOCIALE in Italia con la qualifica estera atterrebbe prevalentemente al diritto italiano (e sarebbe dunque idoneo a consentire di maturare periodi di esperienza in tale giurisdizione), sarebbe indispensabile investire RAGIONE_SOCIALEa questione la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo, l’AVV_NOTAIO prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3, 6 e 9 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nonché l’ omesso esame di un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia e l’ omessa o apparente motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE ‘ omessa considerazione, da parte del CNF, RAGIONE_SOCIALEe doglianze sollevate in RAGIONE_SOCIALE alla eccepita illegittimità RAGIONE_SOCIALEa delibera adottata dal RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo volta a facilitare l’esercizio permanente RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui era stata acquisita la qualifica.
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Sostiene il ricorrente -richiamando, in particolare, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia 17 luglio 2014 (nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13, NOME COGNOME e NOME COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE) -che la direttiva istituisce un meccanismo di mutuo riconoscimento dei titoli professionali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE migranti che desiderino esercitare con il titolo conseguito nello Stato membro di origine. Pertanto, gli RAGIONE_SOCIALE i quali abbiano acquisito il diritto di fregiarsi di tale titolo RAGIONE_SOCIALE in uno Stato membro e che presentino, all’autorità competente RAGIONE_SOCIALEo Stato membro ospitante, il certificato RAGIONE_SOCIALEa loro iscrizione presso l’autorità competente di questo primo Stato membro devono essere considerati in regola con tutte le condizioni necessarie per la loro iscrizione presso l ‘ autorità competente RAGIONE_SOCIALEo Stato membro ospitante con il loro titolo RAGIONE_SOCIALE ottenuto nello Stato membro di origine.
La finalità RAGIONE_SOCIALEa direttiva -si ribadisce nella memoria -sarebbe quella di consentire l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione RAGIONE_SOCIALE da parte di chi abbia acquisito in altro Stato membro il titolo equivalente a quello di avvocato.
In questo contesto, il mancato computo del periodo di prima iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘ avvocato stabilito ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE violerebbe, ad avviso del ricorrente, la direttiva del Parlamento Europeo, denotando, altresì, un intento discriminatorio.
Secondo il ricorrente, la pronuncia impugnata sarebbe nulla per omessa indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione sulla eccepita illegittimità RAGIONE_SOCIALEa delibera per violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva. Il CNF avrebbe dovuto motivare la decisione di non adeguarsi alla direttiva e non limitarsi a ribadire che non possono computarsi, nei dodici anni richiesti dal sistema del l’art. 33 del regio decreto -legge n. 1578 del 1933, cui fa rinvio, in via transitoria, l ‘art. 22, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, anche gli anni in cui il richiedente stesso aveva svolto l’attività RAGIONE_SOCIALE come avvocato stabilito.
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In via subordinata, il ricorrente solleva istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia del quesito se osti al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, ed in particolare alla direttiva 98/5/CE là dove quest’ultima ha tra i propri scopi l’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione tra RAGIONE_SOCIALE di diversi Stati membri, una prassi RAGIONE_SOCIALE che, nel computare i periodi di anzianità necessari per ottenere l’abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, escluda i periodi di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE in qualità di avvocato stabilito, considerando invece solo quelli maturati con la qualifica italiana eventualmente successivamente otRAGIONE_SOCIALE.
-Il ricorso pone la questione se l’iscrizione nell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemente iscritto nella RAGIONE_SOCIALE, di cui al d.lgs. n. 96 del 2001, comporti o meno il cumulo RAGIONE_SOCIALEa relativa anzianità di iscrizione ai fini RAGIONE_SOCIALEa maturazione del requisito di anzianità di esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione necessario per l’accesso all’RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto dispone l’art. 22, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012.
Nel caso di specie, l’AVV_NOTAIO ha richiesto l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori considerando computabile, nei dodici anni prescritti come requisito dalla disciplina cui fa rinvio l ‘art. 22, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, anche il periodo in cui lo stesso aveva svolto l’attività come avvocato stabilito , risultando iscritto nella apposita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE .
Di diverso avviso è stato il RAGIONE_SOCIALE che, con la decisione qui impugnata, ha confermato il provvedimento di rigetto del RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘apposito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
-La decisione del CNF si sottrae alle doglianze articolate con il motivo di ricorso.
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4. -Non sussiste, innanzitutto, il denunciato vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia per omessa o apparente motivazione e per omesso esame.
L’assunto da cui muove il ricorrente, secondo cui la decisione impugnata non direbbe nulla in RAGIONE_SOCIALE alla eccepita illegittimità RAGIONE_SOCIALEa delibera per violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo, è smentito per tabulas dal tenore testuale RAGIONE_SOCIALEa decisione del CNF. Questa, infatti, a pag. 5, indica espressamente le ragioni del noncontrasto con la direttiva del Parlamento Europeo, osservando che ‘l’anzianità che rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è già un’iscrizione in albi italiani, bensì soltanto un’anzianità di servizio ed il ricorrente, al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda, era avvocato iscritto nella RAGIONE_SOCIALE ordinaria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a seguito di integrazione e la sua anzianità in detto RAGIONE_SOCIALE era inferiore ai dodici anni RAGIONE_SOCIALE per legge’.
5. -L’esame RAGIONE_SOCIALEa censura di violazione e falsa applicazione di legge, sollevata dal ricorrente per non avere il giudice a quo operato la doverosa interpretazione conforme alla direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo RAGIONE_SOCIALEa pertinente disciplina RAGIONE_SOCIALE, presuppone l’analisi RAGIONE_SOCIALEa normativa che disciplina le modalità di accesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
A tale riguardo, si deve considerare che, mentre la legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (n. 247 del 2012) detta i presupposti ed i requisiti RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE nonché all’RAGIONE_SOCIALE per gli abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, il d.lgs. n. 96 del 2001, di attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5/CE, disciplina l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica RAGIONE_SOCIALE, distinguendo tra avvocato stabilito (che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, lettera d , è definito come il cittadino di uno RAGIONE_SOCIALE Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo RAGIONE_SOCIALE di origine e che è iscritto nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) e avvocato integrato (definito, dalla lettera e del medesimo art. 3, come colui che ha ottenuto il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato, che è il titolo RAGIONE_SOCIALE acquisito in Italia mediante iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE ).
In generale, la previsione di appositi requisiti per l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori risponde all’esigenza , avvertita dal legislatore, di riservare tale attività ad RAGIONE_SOCIALE esperti e preparati: sia per non sovraccaricare le Corti di ultima istanza di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, sia per stimolare, con atti di impugnazione ben argomentati, l’elaborazione del diritto vivente ad opera RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione e, nel loro ambito, dalle altre giurisdizioni superiori.
Su questa base, la legge n. 247 del 2012 , all’art. 22, dispone che l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE possa essere richiesta al CNF: (a) da chi sia iscritto in un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l ‘ apposito esame (comma 1); (b) da chi abbia maturato un ‘ anzianità di iscrizione all ‘ RAGIONE_SOCIALE di otto anni e abbia proficuamente frequentato la RAGIONE_SOCIALE, istituita e disciplinata con regolamento del CNF (comma 2); (c) infine, da coloro che entro undici anni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa nuova legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa (comma 3).
Ora, quanto all’ipotesi sub c), la previgente normativa, applicabile in via transitoria, nel delineare il terzo canale di accesso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, prevede , all’art. 33, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, il percorso alternativo RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , e del conseguente esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione, per un periodo che l’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 27 del 1997 ha fissato in dodici anni.
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In relazione a questo terzo canale di accesso -che è quello che viene qui in rilievo -l ‘art. 39 del regio decreto n. 37 del 1934 prevede che gli aspiranti all’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 33 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE del 1933 debbano ‘unire alla domanda un certificato del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ‘ , dal quale risultino ‘ l’attuale iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE e l’anzianità di essa con l’attestazione’ di effettivo esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione ‘per il periodo prescritto’.
Quanto al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, questo rinviene la propria disciplina nell’art. 9 del d.lgs. n. 96 del 2001.
Secondo tale disposizione, nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, l’avvocato stabilito può assumere il patrocinio se iscritto in una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, ferma restando l’intesa con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni. L’iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE può essere richiesta al RAGIONE_SOCIALE dall’avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più RAGIONE_SOCIALE Stati membri, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la RAGIONE_SOCIALE, istituita e disciplinata con regolamento dal RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012.
6. -Tale essendo il quadro normativo di riferimento, al quesito se, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE, si possa computare, nei dodici anni di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE richiesti dalla normativa cui fa rinvio l’art. 22, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, anche il periodo in cui il richiedente stesso aveva svolto l’attività RAGIONE_SOCIALE come avvocato stabilito, correttamente il CNF ha dato risposta negativa.
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Difatti, l’a vvocato stabilito è iscritto in una apposita ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ conRAGIONE_SOCIALE nell’RAGIONE_SOCIALE e tale iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE produce effetti diversi rispetto all’iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE ordinaria RAGIONE_SOCIALE‘ a lbo, sia all’interno RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che in relazione al tipo di attività RAGIONE_SOCIALE che può essere esercitata. Nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione l ‘ avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo RAGIONE_SOCIALE di origine. Inoltre, nell ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALEe attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti RAGIONE_SOCIALEa medesima è responsabile RAGIONE_SOCIALE‘osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L’avvocato ‘comunitario’ che abbia esercitato in maniera effettiva ed ininterrotta la professione in Italia per tre anni può chiedere al proprio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE la dispensa dalla prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed esercitare la professione con il titolo di avvocato.
Ne deriva che l ‘iscrizione all’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è finalizzata ad una forma peculiare di esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione RAGIONE_SOCIALE, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di una intesa con un avvocato iscritto nell’ RAGIONE_SOCIALE. Tale forma di esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione non è pienamente assimilabile a quella conseguente al superamento RAGIONE_SOCIALE‘esame di abilitazione per avvocato. Sul piano ordinamentale, soltanto l’avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale avendo esercitato per almeno tre anni in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo RAGIONE_SOCIALE di origine, può iscriversi nell’RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato. Soltanto con l’acquisizione del titolo d i avvocato integrato si assiste al venir
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meno de lle limitazioni connesse all’avere fino a quel momento operato in Italia sulla base del titolo di abilitazione acquisito all’estero e alla conseguente equiparazione a tutti gli effetti all’avvocato iscritto ex novo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In siffatta prospettiva, è rispondente alla lettera RAGIONE_SOCIALEa disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n . 247 del 2012, e coerente con la sua ratio , che non si tenga conto RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE svolta spendendo il titolo acquisito nello Stato di origine, trattandosi di attività ontologicamente diversa da quella che si svolge a seguito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non assimilabile a quest a.
La ratio del sistema, in particolare, emerge considerando il passaggio dallo status di avvocato stabilito allo status di avvocato integrato: l’avvocato integrato è quello che ha acquisito tutte le conoscenze legate alle peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento (diverso da quello in cui ha acquisito il titolo) per poter esercitare, al pari di un avvocato che abbia acquisito il titolo in Italia, la professione.
Quindi, correttamente la decisione impugnata è pervenuta alla conclusione secondo cui l’anzianità di iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a seguito di ‘integrazione’, proprio in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione, che presuppongono titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di avvocato per l’iscritto nell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Siffatto approdo ermeneutico appare in linea con la disciplina dettata dal già citato art. 9 del d.lgs. n. 96 del 2001 per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori da parte RAGIONE_SOCIALE‘avvocato stabilito.
T ale disposizione riconosce all’avvocato stabilito la possibilità di iscriversi in una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, per poter dinanzi alle stesse esercitare con il titolo RAGIONE_SOCIALE di origine e sulla base di intesa con un avvocato iscritto nell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
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A tal fine, il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art . 9 prevede che ‘l’iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE indicato al comma 1 può essere richiesta al RAGIONE_SOCIALE dall’avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più RAGIONE_SOCIALE Stati membri, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la RAGIONE_SOCIALE, istituita e disciplinata con regolamento dal RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 22, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247′.
Si tratta, com’è evidente, di un percorso diverso da quello di cui all’art . 22 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE. In virtù RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione ordinaria all’ a lbo RAGIONE_SOCIALE, infatti, l’ avvocato può esercitare con piena facoltà dinanzi alle giurisdizioni superiori e spendendo il titolo di avvocato. In virtù, invece, RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art . 9 del d.lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito potrà sì esercitare dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma con il titolo RAGIONE_SOCIALE di origine e come avvocato stabilito (dunque, d’intesa con un professionista iscritto nell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
-Alla stregua di tali elementi, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art . 22, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 seguita dal CNF neppure si appalesa contrastante con il diritto euro-unitario.
Attribuire ex post , all’avvocato che ha esercitato ancora con il titolo acquisito nello Stato di origine, la stessa anzianità di iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘avvocato iscritto nel relativo RAGIONE_SOCIALE e che abbia esercitato con il titolo di avvocato, ai fini RAGIONE_SOCIALEa successiva iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei patrocinanti in Cassazione, non è affatto richiesto dalla direttiva 98/5/CE.
Inoltre , la corretta interpretazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi, sicché non sussistono i presupposti per investire la Corte di giustizia del rinvio
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pregiudiziale sollecitato dal ricorrente anche con la memoria illustrativa.
Preme, infatti, evidenziare: che la citata direttiva permette agli RAGIONE_SOCIALE di esercitare la loro attività in un altro Stato membro con il proprio titolo RAGIONE_SOCIALE di origine anche allo scopo di facilitare loro l’ottenimento del titolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato membro ospitante; che, dopo tre anni di attività effettiva e regolare svolta nello Stato membro ospitante e riguardante il diritto di questo Stato membro, ivi compreso il diritto comunitario, è lecito presumere che tali RAGIONE_SOCIALE abbiano acquisito le competenze necessarie per integrarsi completamente nella professione di avvocato RAGIONE_SOCIALEo Stato membro ospitante; che al termine di tale periodo l’avvocato in grado, con riserva di una verifica, di comprovare la propria competenza RAGIONE_SOCIALE nello Stato membro ospitante, deve poter ottenere il titolo RAGIONE_SOCIALE di tale Stato membro; che, qualora l’attività effettiva e regolare di almeno tre anni sia di durata inferiore relativamente al diritto RAGIONE_SOCIALEo Stato membro ospitante, l’autorità deve tenere conto anche RAGIONE_SOCIALEe altre conoscenze di tale diritto che può verificare nel corso di un colloquio; che se non viene fornita la prova che tali condizioni sono soddisfatte, la decisione RAGIONE_SOCIALE‘autorità competente di tale Stato di non concedere il titolo RAGIONE_SOCIALE di quest’ultimo, secondo le modalità di agevolazione connesse con tali condizioni, deve essere motivata ed è soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno.
In particolare, gli artt. 3, 6 e 9 RAGIONE_SOCIALEa direttiva prevedono, rispettivamente: che l’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica RAGIONE_SOCIALE deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro; che l’ avvocato che esercita nello Stato membro ospitante con il proprio titolo RAGIONE_SOCIALE di origine è tenuto ad esercitare facendo uso di questo titolo, che deve essere indicato nella lingua o in una RAGIONE_SOCIALEe lingue ufficiali RAGIONE_SOCIALEo Stato membro di origine, comunque in modo
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comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato membro ospitante; che indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine, l’avvocato che esercita con il proprio titolo RAGIONE_SOCIALE d’origine è soggetto alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli RAGIONE_SOCIALE che esercitano col corrispondente titolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato membro ospitante per tutte le attività che esercita sul territorio di detto Stato; che le decisioni con cui viene negata o revocata l’iscrizione devono essere motivate e sono soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno.
I l legislatore RAGIONE_SOCIALE‘Unione ha inteso, in particolare, porre fine alle disparità tra le norme nazionali relative ai requisiti d’iscrizione presso le autorità competenti, da cui derivavano ineguaglianze ed ostacoli alla libera circolazione.
In tale contesto, l’art . 3 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5 provvede ad armonizzare completamente i requisiti preliminari richiesti ai fini di esercitare il diritto di stabilimento conferito da tale direttiva, prevedendo che l’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica RAGIONE_SOCIALE deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro, la quale è RAGIONE_SOCIALE a procedere a tale iscrizione su presentazione del documento attestante l’iscrizione di quest o presso la corrispondente autorità competente RAGIONE_SOCIALEo Stato membro di origine.
La direttiva 98/5 riguarda unicamente il diritto di stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo RAGIONE_SOCIALE ottenuto nello Stato membro di origine.
Nel rapporto fra normativa interna e disposizioni eurounitarie in materia, invero, risulta determinante la circostanza che la direttiva (undicesimo considerando), per garantire il buon funzionamento RAGIONE_SOCIALEa giustizia, lascia agli Stati membri la facoltà di riservare, mediante norme specifiche, l’accesso ai loro più alti organi giurisdizionali ad av-
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vocati specializzati, senza ostacolare l’integrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Stati membri che soddisfino le condizioni richieste.
La disciplina italiana risulta, pertanto, coerente con il contesto normativo sovraRAGIONE_SOCIALE e, in particolare, con i principi di libera circolazione RAGIONE_SOCIALEe persone e dei servizi, che hanno condotto al riconoscimento, mediante la normativa europea di fonte derivata, RAGIONE_SOCIALEa facoltà di esercitare una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui si è acquisita la qualifica RAGIONE_SOCIALE.
Il legislatore europeo, con la direttiva 98/5/CE ( ‘volta a facilitare l’esercizio permanente RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica’), ha lasciato agli Stati membri la facoltà di stabilire norme specifiche di accesso alle Corti supreme, di fatto escludendo dall’armonizzazione la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘accesso ai più alti organi di giustizia.
Conformemente a tale previsione europea, il legislatore italiano, in sede di recepimento, ha dettato, come visto innanzi, regole specifiche per quanto riguarda l’accesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (cfr. art. 9 del d.lgs. n. 96 del 2001).
La disciplina che ne risulta si pone in coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia.
Nella sentenza 10 marzo 2021 -nella causa C-739/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), con decisione del 4 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 7 ottobre 2019, nel procedimento VK contro NOME COGNOME -la Corte del Lussemburgo ha statuito che l ‘art . 5 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 77/249/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo RAGIONE_SOCIALEa libera prestazione di servizi da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta, in quanto tale, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘obiettivo RAGIONE_SOCIALEa buona amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, a
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che a un avvocato, prestatore di servizi di rappresentanza del suo cliente, venga imposto di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giudice, nell’ambito di un sistema che impone agli RAGIONE_SOCIALE obblighi deontologici e procedurali come quelli di sottoporre al giudice adito qualsiasi elemento giuridico, legislativo o giurisprudenziale, ai fini del regolare svolgimento del procedimento, dai quali il singolo è dispensato qualora decida di provvedere egli stesso alla propria difesa; non è sproporzionato, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘obiettivo RAGIONE_SOCIALEa buona amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, l’obbligo per un avvocato prestatore di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, in un sistema in cui entrambi gli RAGIONE_SOCIALE hanno la possibilità di definire i propri rispettivi ruoli, ove l’avvocato che esercita dinanzi al giudice adito è, in generale, chiamato soltanto ad assistere l’avvocato prestatore al fine di consentirgli di garantire l’adeguata rappresentanza del cliente e la corretta esecuzione dei suoi obblighi nei confronti di tale giudice; un obbligo generale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, che non consenta di tenere conto RAGIONE_SOCIALE‘esperienza RAGIONE_SOCIALE‘avvocato prestatore, andrebbe oltre quanto è necessario per conseguire l’obiettivo RAGIONE_SOCIALEa buona amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia.
Più in particolare, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2014 ha stabilito che l’art. 3 d ella direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del RAGIONE_SOCIALE, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, deve essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica RAGIONE_SOCIALE di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di
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avvocato con il titolo RAGIONE_SOCIALE ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica RAGIONE_SOCIALE è stata acquisita.
A tale approdo la Corte di giustizia è pervenuta dopo aver rilevato che l’ar t. 3 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5 riguarda unicamente il diritto di stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo RAGIONE_SOCIALE ottenuto nello Stato membro di origine. Tale disposizione non disciplina l’accesso alla professione di avvocato né l’esercizio di tale professione con il titolo RAGIONE_SOCIALE rilasciato nello Stato membro ospitante. Ne risulta necessariamente che una domanda di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, presentata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 3 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5, non è tale da consentire di eludere l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa legislazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro ospitante relativa all’accesso alla professione di avvocato. In questo senso, il citato art. 3 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5, consentendo ai cittadini di uno Stato membro che ottengano il loro titolo RAGIONE_SOCIALE di avvocato in un altro Stato membro di esercitare la professione di avvocato nello Stato di cui sono cittadini con il titolo RAGIONE_SOCIALE ottenuto nello Stato membro di origine, non è comunque tale da incidere sulle strutture fondamentali, politiche e costituzionali né sulle funzioni essenziali RAGIONE_SOCIALEo Stato membro di origine ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4, paragrafo 2, TUE.
8. -Il ricorso è rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, non avendo l’intimato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva in questa sede .
-Ricorrono i presupposti processuali per dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara che ricorrono i presupposti processuali per dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
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RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024.