Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6070 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 6070  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23823/2023 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso  da  sé  medesimo,  con domicilio  digitale  presso  la  propria  casella  di  posta  elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del ministro pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del  ministro pro  tempore ,  rappresentati  e  difesi  dall’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati ex lege in INDIRIZZO;
-controricorrenti- per  la  cassazione  del  decreto  RAGIONE_SOCIALE  Corte  di  appello  di  Lecce  n. 158/2022, depositato l’8 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con opposizione proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 ter L. 89/2001, l’ AVV_NOTAIO impugnava il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Lecce con la quale quest’ultima aveva rigettato la domanda proposta ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  3 l. 89/2001  al  fine  di  ottenere  l’indennizzo  per l’irragionevole durata del processo presupposto.
Si costituivano in giudizio sia il RAGIONE_SOCIALE che, a seguito  di  integrazione  del  contraddittorio  disposta  dalla  Corte d’Appello  di  Lecce,  il  RAGIONE_SOCIALE, entrambi eccependo l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda e chiede ndone, in ogni caso, il rigetto.
Con  decreto  del l’8  giugno  2023,  la  Corte  d’Appello  di  Lecce rigettava l’opposizione  avversaria,  condannando  controparte  al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
-Avverso tale decreto l’ AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il  RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE si sono difesi con controricorso.
-A seguito RAGIONE_SOCIALE proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc.  civ.  del  Consigliere  delegato,  il  ricorrente  ha  chiesto  la decisione.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione  degli  artt.  93,  100  e  112  cod.  proc.  civ. -Omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda proposta dall’AVV_NOTAIO in proprio -erronea motivazione e violazione artt.1 bis e 3, comma 1, legge n. 89/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 par.1 Convenzione europea diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo -Omessa applicazione dei  principi  di  diritto  affermati  con  le  sentenze  RAGIONE_SOCIALE  Corte  di
cassazione – Sezioni unite n. 19883/2019 e n. 1637/2010. Al riguardo, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe palesemente travisato la domanda formulata nel ricorso monitorio, escludendo la legittimazione attiva del ricorrente. Si evidenzia che, con la sentenza n. 16307/2010 richiamata dalla Corte territoriale, le Sezioni Unite non escludono che l’avvocato distrattario abbia interesse a far valere un pregiudizio derivante dalla durata del giudizio presupposto di cognizione, limitandosi ad evidenziare ‘ l’autonomia e l’estraneità del provvedimento sulla distrazione rispetto alla pronuncia sul merito, e perciò escludendo l’estensione al primo dei mezzi di reazione processuale che la legge riconosce contro l’altra ‘ . Le Sezioni Unite, aderendo alle più recenti pronunce, ‘ hanno ritenuto doveroso ricercare nell’ordinamento strumenti di garanzia RAGIONE_SOCIALE situazione giuridica fatta valere, alternativi e meno dispendiosi del ricorso al giudice di legittimità (Cass. 11965 e 13982/2009; Cass. 14831/2010): ravvisandoli nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., giustificato dalla necessità di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione, in quanto determinato da una divergenza evidentemente e facilmente individuabile, che lascia immutata la conclusione adottata ‘ ; inoltre, le Sezioni Unite avrebbero confermato l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALE‘avvocato antistatario alla durata ragionevole del processo, in cui era stata formulata l’istanza ex art. 93 cod. proc. civ.
Parte ricorrente, inoltre, denuncia l’erronea interpretazione e applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 cod. proc. civ. Infatti, se è giuridicamente corretto affermare che l’avvocato antistatario non assume la qualità di parte nel processo di merito avviato a nome e nell’interesse del proprio cliente, non sarebbe altrettanto corretto affermare che il difensore antistatario non assuma la qualità di parte processuale, agendo in proprio nello speciale procedimento disciplinato, nelle modalità e nei tempi, dall’art. 93 cod. proc. civ., azionando ‘ con
l’istanza di distrazione un diritto soggettivo autonomo, ancorché indissolubilmente legato alla sentenza che contiene la condanna alle spese nei confronti RAGIONE_SOCIALE controparte: perciò acquisendo la qualità di parte in senso proprio, che legittima la proposizione RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni ordinarie, anche se la stessa non può investire sotto alcun profilo i rapporti tra le parti, ma resta rigorosamente limitata all’ambito del suo interesse giuridicamente riconosciuto alle spese processuali, né da tale ambito può sconfinare in nessun caso ‘ (RAGIONE_SOCIALEzione SS. UU. n. 16037/2010). Né sarebbe giuridicamente corretto disconoscere che esista un diritto soggettivo del difensore antistatario a ottenere il pagamento degli onorari, in quanto laddove vi è una sentenza o altra decisione giudiziale definitiva che riconosce un diritto di credito, questo presume necessariamente che (dalla sent. n. 19883/2019 Sezioni Unite) ‘ nel processo civile o amministrativo, sia stata fatta valere dinanzi al giudice una situazione giuridica soggettiva sostanziale di vantaggio e questa sia stata riconosciuta al suo titolare con decisione definitiva ed obbligatoria (fase processuale RAGIONE_SOCIALE cognizione) ‘ .
Sul thema decidendum , si evidenzia come erroneamente la Corte ha ritenuto che l’odierno ricorrente abbia fatto valere un pregiudizio derivante dalla durata del giudizio presupposto di cognizione, in cui non è stato parte; laddove, diversamente, l’odierno ricorrente ha agito per far valere il pregiudizio derivatogli dalla durata irragionevole di un procedimento ex l. 89/2001 in cui, non potendo esercitare il suo diritto in un autonomo giudizio, ha fatto valere con l’istanza di distrazione un diritto soggettivo autonomo, ancorché indissolubilmente legato alla sentenza che contiene la condanna alle spese nei confronti RAGIONE_SOCIALE controparte: perciò acquisendo la qualità di parte in senso proprio, che legittima la proposizione RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni ordinarie, anche se la stessa non può investire sotto alcun profilo i rapporti tra le parti, ma resta ‘rigorosamente limitata all’ambito del suo interesse giuridicamente
riconosciuto alle spese processuali, né da tale ambito può sconfinare in nessun caso’ (RAGIONE_SOCIALEzione SS. UU. n. 16037/2010).
Sulla natura RAGIONE_SOCIALE fase processuale di cognizione e quella di esecuzione, la Corte territoriale avrebbe contravvenuto ai principii di diritto enunciati nella sentenza n. 19883/2019 RAGIONE_SOCIALEe Sez. Un., erroneamente scindendo le due fasi. Sarebbe evidente la diretta applicabilità del principio di ‘effettività RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale’ al ‘processo’ avviato dall’AVV_NOTAIO con la richiesta di distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese formulata alla Corte di Appello di Lecce, ex art. 93 cod. proc. civ.; argomentare diversamente comporterebbe affermare la possibile esistenza, nell’ordinamento giuridico italiano, di una sentenza definitiva emessa nei confronti di un soggetto ‘parte nel processo’ e a favore di un soggetto che ‘non è parte’.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ -Travisamento del thema decidendum -Erronea motivazione e violazione artt. 1 bis e 3, comma 1, legge n. 89/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 par. 1 Convenzione europea diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo -Omessa applicazione dei principi di diritto affermati con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione – Sezioni unite n. 19883/2019 e richiamati con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 18577/22. La Corte territoriale, pur riconoscendo all’odierno ricorrente che ‘ egli è munito di interesse ad agire e di legittimazione solo per la fase esecutiva o di ottemperanza, esperita in forza del un titolo esecutivo autonomo, ossia la pronuncia di distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese ‘ , avrebb e erroneamente calcolato la durata RAGIONE_SOCIALE ‘fase esecutiva’, limitandosi a conteggiare la durata dei singoli giudizi, omettendo di applicare i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19883/2019: ‘ la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-debitore inizia con la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di pignoramento e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario ‘ . Con riferimento al computo RAGIONE_SOCIALE durata RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva, alla odierna fattispecie
dovrebbero applicarsi i principi espressi con l’o rdinanza n. 18577/22,  con  cui  la  Corte  di  cassazione  ha  ritenuto  che  la  fase cognitiva  di  cui  alla  legge  n.  89/01  va  considerata  unitariamente rispetto a quella esecutiva, escludendo dal tempo del processo solo l’intervallo  che  intercorre  tra  la  fine  RAGIONE_SOCIALE  prima  e  l’inizio  RAGIONE_SOCIALE seconda.
Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo -Interesse ad agire e legittimazione attiva -Sentenza Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEzione n. 19883/2019 -Sentenza RAGIONE_SOCIALEzione Sezioni Unite n. 8562/2021. Si evidenzia come erroneamente – e in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, par. 1, CEDU – la Corte territoriale non ha riconosciuto l’interesse RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente a far valere un pregiudizio derivante dalla durata del processo presupposto di cognizione, valutando l’interesse ad agire e la legittimazione attiva solo per la fase esecutiva o di ottemperanza. Al contrario, sarebbe evidente nel ricorrente la qualità di ‘parte di un processo’, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE l. n. 89/2001, avendo fatto ‘ valere dinanzi al giudice una situazione giuridica soggettiva sostanziale di vantaggio … riconosciuta al suo titolare con decisione definitiva ed obbligatoria (fase processuale RAGIONE_SOCIALE cognizione) ‘ , rispettando le modalità e i tempi RAGIONE_SOCIALE‘azione stabiliti dall’art. 93 cod. proc. civ., trattandosi di uno speciale diritto e di una speciale azione che trovano nel procedimento principale soltanto l’occasione ‘obbligatoria e necessaria’ per il loro esercizio da parte del difensore antistatario; pertanto, dal punto di vista del diritto sostanziale l’art. 93 cod. proc. civ. contemplerebbe un caso che fa eccezione essenzialmente sotto un profilo alla disciplina comune posta dall’art. 91 cod. proc. civ., consentendo l’art. 93 cod. proc. civ. al difensore, a determinate condizioni, d’inserirsi nel processo, affiancandosi alla parte difesa, per domandare e ottenere di essere riconosciuto, nel
caso  di  soccombenza  RAGIONE_SOCIALE  controparte,  esclusivo  creditore  RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio.
1.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
Al di là di una prospettazione non lineare RAGIONE_SOCIALEe questioni, ai limiti RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità, che peraltro in gran parte riproducono i temi già prospettati  alla  Corte  d’appello,  e  di  una  personale  rilettura  RAGIONE_SOCIALEe decisioni  di  questa  S.C.,  richiamate  per  punti  giustapposti,  le doglianze non meritano accoglimento.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (Cass., Sez. VI-3, 25 ottobre 2017, n. 25247; Cass., Sez. III, 15 aprile 2010, n. 9062).
Avendo la domanda di distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese formulata dall’avvocato antistatario valenza incidentale e non costituendo domanda autonoma, quest’ultimo non ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo nel quale ha prestato la propria opera professionale, non comportando ciò la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 CEDU, il quale stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il “suo” processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto (Cass., Sez. II, 4 maggio 2023, n. 11623; Cass., Sez. II, 18 maggio 2022, n. 15964).
Vi  è  inoltre  da  osservare  che  in  virtù  del  provvedimento  di distrazione  RAGIONE_SOCIALEe  spese  processuali  in  favore  del  difensore  con procura RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa, ex art. 93 cod. proc. civ., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello  fra  i  contendenti  che,  nei  limiti  RAGIONE_SOCIALE  somma  liquidata  dal
giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest’ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Cass., Sez. VI-2, 21 maggio 2021, n. 14082; Cass., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041).
Corretta, pertanto, risulta la decisione impugnata che ha negato l’indennizzabilità  RAGIONE_SOCIALE  pretesa  avanzata  dall’avvocato  distrattario, escludendo  comunque  per  la  fase  esecutiva  la  sussistenza  dei presupposti per ottenere l’indennizzo,  essendosi il giudizio di ottemperanza  conclusosi  con  una  pronuncia  di  cessazione  RAGIONE_SOCIALE materia del contendere del 29 gennaio 2015, mentre la procedura esecutiva  è  stata  iniziata  soltanto  il  21  aprile  2021  con  l’atto  di pignoramento.
2. -Il ricorso va dunque rigettato.
Le  spese  del  presente  giudizio  seguono  la  soccombenza  e  si liquidano come da dispositivo.
Essendo la decisione resa nell’ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALE norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE: Cass. S.U. n. 27195/2023).
Trattandosi  di  ricorso  in  materia  di  equa  riparazione  ai  sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2021, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La  Corte  rigetta il  ricorso  e  condanna  la  parte  ricorrente  al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito nonché -ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  96,  comma  4,  cod.  proc.  civ.
Condanna, altresì, parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 1.250,00 equitativamente determinata, –  al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 600,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione