Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16070 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11764 – 2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in Roma, INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato ope legis ;
– controricorrenti –
avverso il decreto n. cronol. 1321/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di LECCE, pubblicato il 17/11/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21/3/2024 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 15/3/2021, l ‘AVV_NOTAIO, in proprio, ha chiesto alla Corte d ‘ appello di Lecce il riconoscimento del diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento ex legge 89/2001, introdotto il 12/11/2010 asseritamente anche nel suo interesse, seppure limitatamente alle spese del giudizio, quale procuratore anticipatario, conclusosi quanto alla fase di cognizione con decreto di accoglimento del 4/1/2013, con condanna del RAGIONE_SOCIALE alle spese legali, con distrazione in suo favore; con ricorso del 14/5/2015, era stato introdotto giudizio di esecuzione innanzi al Tar di Lecce che, con sentenza pubblicata il 18/11/2019, aveva dichiarato improcedibile la domanda per difetto RAGIONE_SOCIALE dichiarazione ex art.5 sexies, comma 1 legge 89/01; unitariamente considerato con la fase esecutiva avviata con ricorso di ottemperanza al TAR notificato il 14.5.2015, il procedimento doveva ritenersi pendente, per non avere il RAGIONE_SOCIALE provveduto a corrispondere quanto dovuto.
Il Consigliere delegato ha dichiarato inammissibile il ricorso per non essere stata proposta la domanda nel termine RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001.
Con decreto n. cronol. 1321/2022, la Corte d’appello di Lecce, dopo aver integrato il contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE, quale amministrazione pubblica responsabile del servizio di giustizia amministrativa , ha respinto l’opposizione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
In particolare, la Corte ha rimarcato che l’AVV_NOTAIO non era stato parte del procedimento per equa riparazione introdotto dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, ma unicamente difensore distrattario, mentre lo era stato, con pieno diritto ad agire iure proprio , soltanto nella successiva fase di attuazione del diritto, introdotto con ricorso per
la nomina del commissario ad acta del 14/5/2015 e definito in data 18/11/2019, con durata di anni 4, mesi 6 e gg 4, ma con una sospensione disposta con ordinanza del 2016 e la riassunzione disposta il 3/1/2019, per la pendenza di procedimento penale a carico del COGNOME in merito al suo mandato nel procedimento di equa riparazione; la procedura si è conclusa con dichiarazione di improcedibilità in ragione RAGIONE_SOCIALE‘omesso deposito RAGIONE_SOCIALE dichiarazione ex art. 5 sexies legge 89/2001.
Avverso questo decreto NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Il Consigliere delegato dal Presidente ha proposto la definizione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ. con decreto del 3/10/2023.
Con istanza RAGIONE_SOCIALE’11/11/2023, NOME COGNOME ha chiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1 . Con il primo motivo, l’AVV_NOTAIO ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt.93 – 100 e 112 cod. proc. civ., nonché « l’ omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda proposta in proprio , l’ erronea motivazione e violazione degli artt.1 bis, 2 e 3, comma 1, legge n.89/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art.6 par.1 RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo, l’ omessa applicazione dei principi di diritto affermati con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 19883/2019, l’ omessa applicazione dei principi di diritto affermati con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Un ite n.585 del 14 gennaio 2014, l’ omessa applicazione dei principi di diritto affermati con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n.6312/2014 e n.9142/2016. In particolare, in disparte ogni considerazione sulla tecnica di formulazione del ricorso, senza
alcun riferimento alle ipotesi del 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha sostanzialmente sostenuto che la Corte d’ appello di Lecce non avrebbe considerato che è tutelata, dal rimedio interno RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione, secondo giurisprudenza ormai consolidata, anche la posizione del contumace che pure non è stato parte del processo, che quale difensore distrattario egli aveva diritto ad una celere trattazione RAGIONE_SOCIALE causa, che nella fase esecutiva egli aveva agito in proprio, che alla data di proposizione del ricorso ex legge 89/2001 la procedura non poteva dirsi conclusa perché l’Amministrazione non aveva ancora provveduto al pagamento, che la valutazione RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e di esecuzione deve essere necessariamente unica.
1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. Il decreto impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, né l’esame dei motivi offre elementi per mutarne l’orientamento.
L ‘istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese ex art. 93 cod. proc. civ., infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non costituisce domanda introduttiva di uno speciale procedimento, nel quale l’avvocato antistatario assumerebbe la veste di parte e sarebbe, pertanto, legittimato a dolersi RAGIONE_SOCIALE relativa irragionevole durata; l’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass., Sez. 6-3, n. 25247 del 25/10/2017; Cass., Sez. 3, n. 9062 del 15/04/2010; Sez. 2, n. 15964 del 18/05/2022); questa domanda non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato (cfr. Cass., Sez. 1, n. 809 del 14/01/2011), non
è soggetta a preclusioni e si fonda su una mera dichiarazione che è vincolante per il giudice, senza alcun margine di sindacato. Come tale, la pronuncia di distrazione non costituisce una statuizione RAGIONE_SOCIALE sentenza in senso stretto, ma è considerata un autonomo provvedimento, formalmente cumulato con la pronuncia sulle spese, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 31033 del 27/11/2019; Cass., Sez. Un., n. 8562 del 26/03/2021); in caso di omessa pronuncia sulla distrazione RAGIONE_SOCIALE spese, infatti, il difensore può far luogo non già all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza nelle vie ordinarie, ma soltanto al procedimento di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale (cfr. Cass., Sez. U n., n. 16037 del 07/07/2010).
In corretta applicazione di questi principi, pertanto, la Corte d’appello ha escluso che l’avvocato distrattario possa avere diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, in quanto l’istanza di distrazione, proprio per il suo carattere accessorio non può di per sé governare i tempi del processo, ma soltanto pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa di merito (v. da ultimo, con numerosi richiami, tra le stesse parti, Cass. Sez. 2, n. 25714 del 2023).
Tale conclusione, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non si risolve affatto in una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 par. 1 CEDU: l ‘art. 6, par. 1 CEDU, in attuazione del quale opera la legge n. 89/01, stabilisce, infatti, che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il «suo» processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto (Cass., Sez. 2, n. 18577 del 09/06/2022; Sez. 2, n. 25714 del 2023 cit.).
Per queste considerazioni, risulta del tutto inconferente il richiamo ai principi di Cass. Sez. Un., n. 19883 del 23.07.2019 e Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09.06.2022, secondo cui la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato, perché questi principi si riferiscono all’ipotesi in cui il processo presupposto abbia avuto a sua volta ad oggetto un giudizio di equa riparazione avente come parte processuale il cliente del difensore distrattario, poi proseguito in esecuzione nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato debitore.
Con il secondo motivo, l’avvocato COGNOME ha denunciato l’« erronea motivazione e violazione artt.1 bis, 2 e 3, comma1, legge n. 89/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 par.1 Convenzione europea diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo -omessa applicazione dei principi di diritto affermati con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 19883/2019 e l’ erroneo computo irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva»; ancora una volta senza specifica articolazione dei motivi in riferimento alle ipotesi vincolate RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha sostanzialmente lamentato che la Corte d’appello non avrebbe considerato che il giudizio presupposto avrebbe dovuto essere unitariamente considerato nelle fasi di cognizione ed esecuzione fino al pagamento del RAGIONE_SOCIALE e, perciò, considerato ancora in corso, che in ogni caso la procedura era durata oltre i tre anni RAGIONE_SOCIALE durata ragionevole e che l’improcedibilità era stata erroneamente dichiarata perché, ratione temporis , non era applicabile alla sua procedura la legge n. 2005/2015.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile perché non conferente rispetto alla motivazione di rigetto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello.
Ribadito, infatti, in corretta applicazione dei principi esposti al precedente punto 1.1., il difetto di legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘avvocato distrattario ad agire in equa riparazione rispetto alla fase di cognizione,
nel decreto impugnato la Corte territoriale ha escluso in conseguenza la valutazione unitaria RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione, avente ad oggetto il diverso diritto RAGIONE_SOCIALE parte difesa, dalla fase di ottemperanza instaurata dall’AVV_NOTAIO in proprio ; ha quindi ritenuto questa fase di durata non eccedente i tre anni previsti per la fase di esecuzione perché, dopo aver calcolato il tempo del giudizio in anni 4, mesi 6 e gg 4 (dal ricorso del 14/5/2015 alla decisione del 18/11/2019), ha sottratto il tempo RAGIONE_SOCIALE sos pensione disposta dal 2016 al 3/1/2019 perché l’ha imputata allo stesso avvocato, sottoposto a procedimento penale per aver agito in assenza di mandato alle liti proprio nei giudizi di equa riparazione.
Sul punto, l’avvocato ricorrente nulla ha dedotto, sicché la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di una durata irragionevole indennizzabile non risulta adeguatamente censurata.
Del tutto irrilevante nel presente giudizio, in quanto concernente il giudizio presupposto e non il decreto impugnato, è la prospettata erroneità in diritto RAGIONE_SOCIALE sentenza del TAR di Lecce n. 1809/2019 che ha dichiarato l’ improcedibilità RAGIONE_SOCIALE domanda.
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore dei Ministeri controricorrenti, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri stabiliti per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa.
Essendo la decisione del ricorso conforme alla proposta formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ., ciò implica l’applicazione del terzo e quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ.: l ‘art. 380 -bis cod. proc. civ. configura, infatti, uno strumento di agevolazione RAGIONE_SOCIALE definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa. Richiamando,
per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380 -bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenendosi alla delibazione di definizione anticipata che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei Ministeri controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 906,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
condanna altresì il ricorrente al pagamento, ex art. 96 III comma cod. proc. civ., di Euro 900,00 in favore dei Ministeri controricorrenti e, ex art. 96 IV comma cod. proc. civ., al pagamento di Euro 500,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda