Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2650 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2650 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 11231/2023 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
COMUNE DI AFRAGOLA.
– Intimato –
Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4093/2022 depositata il 17/11/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
Rilevato che:
AVV_NOTAIO , assumendo di agire quale procuratore di se stesso ex art. 86, cod. proc. civ., ha proposto opposizione alla sanzione amministrativa (notificata il 18/01/2021) che gli è stata
Compensi avvocato
irrogata per la violazione del codice della strada accertata dalla Polizia municipale di Afragola.
Il Giudice di Pace di Afragola, con sentenza n. 1887/2021, ha accolto l’opposizione e ha condannato il Comune al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate in euro 100,00, di cui euro 43,00, per spese vive, e la differenza per diritti e onorari, ‘al procuratore dell’istante dichiaratosi antistatario’;
il Tribunale di Napoli Nord, decidendo sul gravame dell’AVV_NOTAIO, che sosteneva che le spese erano state liquidate in misura inferiore ai valori medi e minimi tariffari di cui al d.m. 55 del 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di legittimazione attiva del procuratore antistatario, cui è preclusa l’impugnazione in proprio della pronuncia sulle spese , anche sotto il profilo dell’adeguatezza delle somme liquidate;
per la cassazione della sentenza d’appello l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso con due motivi.
Il Comune di Afragola non ha svolto difese;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso -(360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 86, cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 91 e ss., cod. proc. civ. ‘ -censura la sentenza impugnata che non ha colto che il ricorrente stava in giudizio personalmente ( ex art. 86, cod. proc. civ.) e che, quindi, impugnava il capo della decisione di primo grado sulle spese nella qualità di parte processuale e non nella qualità di procuratore distrattario;
il secondo motivo – (360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., e degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014 e delle tabelle ad esso allegate ‘ -lamenta che l’importo di euro 57,00 (e non ‘56,00’ come
indicato in ricorso) per competenze professionali, liquidato dal Giudice di Pace di Afragola, è inferiore ai minimi tariffari e che detta liquidazione è immotivata e non illustra le ragioni per le quali sono state eliminate o ridotte le voci della nota spese che la parte vittoriosa aveva prodotto in giudizio;
il primo motivo è fondato e il secondo è assorbito;
3.1. va ribadito il costante orientamento di legittimità (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600 -01; Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30/01/2008, Rv. 601669 -01, Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 09/07/2004, Rv. 574385 -01, Sez. 3, Sentenza n. 691 del 24/01/1994, Rv. 485109 -01) secondo cui la circostanza che l ‘ avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall ‘ art. 86, cod. proc. civ., non incide sulla natura professionale dell ‘ attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa;
3.2. è vero che, come afferma la sentenza impugnata, il procuratore antistatario, a favore del quale siano state distratte le spese di lite, non assume, nel successivo giudizio di impugnazione, la qualità di parte, salvo che si controverta proprio sulla concessione della distrazione (Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 27/04/2016, Rv. 639600; Sez. L, Sentenza n. 4975 del 28/04/1993, Rv. 482099).
Nella specie, tuttavia, l’AVV_NOTAIO era legittimato ad impugnare il capo della sentenza di primo grado concernente le spese non già per essersi dichiarato anticipatario (poiché, come accennato in precedenza, in questa veste non sarebbe stato legittimato all’impugnazione ), ma in qualità di parte processuale, a prescindere dall’aspetto, irrilevante ai fini della detta legittimazione, che egli,
avendone le qualità necessarie, si difendesse da sé ex art. 86, cod. proc. civ.;
in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo anche per le spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in persona di un altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 24 gennaio 2024.