Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31376 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31376 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12502/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME e dall’avvocato COGNOME COGNOME NOME; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 7099/2019 depositata il 19/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 30/06/2025 dal RAGIONE_SOCIALEere NOME COGNOME.
Premesso che :
NOME COGNOME ricorre, con tre motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Milano n. 7099 del 2019 con cui, a conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, è stato, per quanto ancora interessa, affermato che esso ricorrente non poteva pretendere da NOME COGNOME compensi per l’attività RAGIONE_SOCIALE prestata, quale abogado, in una causa, incardinata presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, di risarcimento danni, essendo emerso nel giudizio che non aveva un titolo idoneo per svolgere tale attività, né per l’attività RAGIONE_SOCIALE prestata in favore di NOME COGNOME, padre deceduto di NOME, essendo peraltro emerso che quest’ultimo aveva rinunciato all’eredità paterna;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
la Procura, Generale, in persona del dottor NOME COGNOME, ha depositato requisitoria con richiesta di rigetto del ricorso.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento al mancato riconoscimento del diritto al compenso per l’attività svolta davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in favore del controricorrente, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2229, secondo comma, c.c. e RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 2 e 11 RAGIONE_SOCIALEa l. 9 febbraio 1982, n.31, ‘per avere la Corte di Appello giudicato in violazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione e RAGIONE_SOCIALEa competenza del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE‘. Sostiene il ricorrente che, in base all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 31/1982, solo il RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto rilevare il difetto dei requisiti di cui all’art. 2229 c.c.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, sempre in riferimento al mancato riconoscimento del diritto al compenso per l’attività svolta davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in favore del controricorrente, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2229, secondo comma, c.c.,
RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2231 c.c. e RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 2, 6, 9, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEa l. 9 febbraio 1982, n.31, ‘per avere la Corte di Appello pronunciato in violazione RAGIONE_SOCIALEe leggi in materia di prestazioni di servizi in ambito RAGIONE_SOCIALE‘ Unione Europea e disconosciuto il diritto del ricorrente all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE di avvocato ovvero la nullità del contratto di prestazione d’opera RAGIONE_SOCIALE con il resistente con l’effetto del venir meno del diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione’. Il ricorrente censura l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE per cui è ‘dubbia la temporaneità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense del COGNOME in Italia non avendo il COGNOME mai indicato lo Stato RAGIONE_SOCIALE‘UE in cui svolge abitualmente l’attività di avvocato e anzi risultando dalla documentazione prodotta che l’appellante svolgeva la sua attività solo in Italia’. Il ricorrente sostiene di aver svolto in Italia solo l’attività per la quale aveva chiesto i compensi nonché altre due attività in epoca precedente alla sua iscrizione come abogado e quale ‘dottore in giurisprudenza’.
I due motivi di ricorso sono strettamente congiunti e possono essere esaminati assieme.
Si discute, come risulta dalla sentenza e dal ricorso, di attività svolta dal ricorrente quale ‘abogado’.
Il ricorrente aveva sostenuto davanti alla Corte di Appello di aver svolto in Italia attività solo occasionalmente e di non aver quindi obbligo (né onere di dar prova) di alcun requisito ‘attitudinale’.
La Corte di Appello, in richiamo alla sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte, n. 146 del 1999, ha ritenuto la tesi del ricorrente infondata.
La sentenza n. 146/1999 ha stabilito che ‘ L’avvocato comunitario che intende svolgere la sua attività RAGIONE_SOCIALE in Italia (o anche in Italia) ha attualmente la possibilità o di chiedere al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE l’iscrizione nel registro di cui all’art. 12 legge n. 31/1982, attuativa RAGIONE_SOCIALEa direttiva CEE n. 77/249, per lo
svolgimento dei servizi (e in tal caso gli sarà possibile svolgere in Italia attività forense in forma temporanea o occasionale senza carattere di continuità e perciò con divieto di stabilirvi la sede principale o secondaria del proprio studio) oppure di richiedere l’iscrizione all’Albo, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 115/1992, attuativa RAGIONE_SOCIALEa direttiva CEE n. 48/1988, previo il riconoscimento del proprio titolo di studio da parte del RAGIONE_SOCIALE e il superamento di una prova attitudinale dinanzi al RAGIONE_SOCIALE (e in tal caso gli sarà consentito l’esercizio stabile RAGIONE_SOCIALEa professione forense in Italia); ne consegue che chi abbia ottenuto l’iscrizione al registro di cui alla legge n. 31/1982 per la prestazione dei servizi, e tuttavia abbia svolto in Italia in modo non occasionale ma stabile e continuativo la professione forense presso un proprio domicilio RAGIONE_SOCIALE, può essere ritenuto RAGIONE_SOCIALErmente responsabile dal RAGIONE_SOCIALE, a nulla rilevando, ai fini RAGIONE_SOCIALEa soggezione a sanzione RAGIONE_SOCIALEre, la non iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘avvocato all’RAGIONE_SOCIALE, posto che, per l’art. 11 legge n. 31/1982 citata, i cittadini comunitari iscritti al registro ex art. 12 legge cit. sono pur sempre soggetti, per ogni violazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta legge relativa alla libera circolazione dei servizi, al potere RAGIONE_SOCIALEre del RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE‘.
La Corte di Appello ha aggiunto che dagli atti emergeva che il ricorrente svolgeva attività solo in Italia e che ciò era anche confermato dal fatto che il ricorrente non aveva indicato altro Stato RAGIONE_SOCIALE‘Unione dove avrebbe svolto l’attività principale.
A questo accertamento in fatto, il ricorrente contrappone l’affermazione per cui egli avrebbe invece svolto, in Italia, attività solo di carattere temporaneo.
‘ È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei
fatti storici operata dal giudice di merito’ (Cass. , Sez. Un., n. 34476/2019).
Ciò posto, va anche richiamato quanto le Sezioni Unite hanno statuito, con sentenza n. 3706/2019: “Con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 è stata pienamente recepita nel nostro ordinamento, in adempimento RAGIONE_SOCIALE obblighi derivanti all’Italia dalla sua posizione di membro RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, la direttiva 16 febbraio 1998 n. 98/5, concernente misure dirette a facilitare l’esercizio permanente RAGIONE_SOCIALEa professione forense all’interno di uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica RAGIONE_SOCIALE, in evidente linea di continuità verso la completa attuazione del Titolo III RAGIONE_SOCIALEa Parte III del Trattato istitutivo RAGIONE_SOCIALEa Comunità europea. Il decreto introduce, ai fini RAGIONE_SOCIALEa possibilità di esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione in Italia, due figure di RAGIONE_SOCIALE «comunitari», alla base RAGIONE_SOCIALEe quali è posto l’ottenimento di un titolo RAGIONE_SOCIALE equiparabile a quello italiano nel proprio Paese di origine e, quindi, l’abilitazione all’effettivo esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione in quello Stato (…). La prima figura di legale straniero esistente nel nostro ordinamento è l’avvocato «stabilito» il quale, purché abbia conseguito un titolo RAGIONE_SOCIALE che lo abiliti all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense nel proprio ordinamento, può esercitare in Italia la professione di avvocato utilizzando, però, il titolo di origine (e rispettando, naturalmente, le ulteriori previsioni del decreto), titolo che va indicato per intero nella lingua o in una RAGIONE_SOCIALEe lingue ufficiali RAGIONE_SOCIALEo Stato membro di provenienza; il titolo, inoltre, deve essere utilizzato in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (che è prerogativa dei professionisti italiani o di quella particolare categoria di RAGIONE_SOCIALE comunitari «stabiliti» che abbia raggiunto l’«integrazione»). La possibilità di esercizio quale avvocato «stabilito» comporta che il legale straniero deve ottenere l’iscrizione in una sezione speciale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui i professionisti comunitari, che
intendono esercitare stabilmente in Italia, hanno fissato la residenza o il domicilio RAGIONE_SOCIALE. I requisiti per tale iscrizione consistono in un vero e proprio rimando all’ordinamento di origine del professionista: da un lato, infatti, l’ottenimento RAGIONE_SOCIALEa stessa è subordinato all’iscrizione del cittadino comunitario presso la RAGIONE_SOCIALE organizzazione o Autorità nello Stato di origine; dall’altro lato, l’avvocato «stabilito» deve successivamente presentare al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (come sopra individuato), con cadenza annuale, un attestato di iscrizione all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, o una dichiarazione sostitutiva, di data non anteriore a tre mesi. In definitiva, il professionista stabilito si troverà iscritto in due diversi albi: quello speciale in Italia e quello del Paese di provenienza. Decorso un triennio dalla data di iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE speciale sopra accennato, l’avvocato «stabilito» che abbia esercitato regolarmente ed effettivamente la professione in Italia, esercizio che abbia avuto ad oggetto anche il diritto italiano, diventa a tutti gli effetti «integrato» nel nostro sistema. Il professionista comunitario avrà allora diritto ad ottenere l’iscrizione non più soltanto nella sezione speciale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma anche nell’RAGIONE_SOCIALE comune che raccoglie ed abilita i legali italiani. L’iscrizione, come hanno avuto modo di precisare queste Sezioni Unite (Cass. 22 dicembre 2011 n. 28340), costituisce un atto vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla direttiva europea e dalla normativa italiana, individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell’iscrizione all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato di origine. Tuttavia, lo scopo RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5 è, a norma del suo art. 1, primo comma, quello «di facilitare l’esercizio permanente RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato…in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualificazione RAGIONE_SOCIALE» e non già quello di regolare «l’accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro (considerando no. 7), né può consentire l’elusione
RAGIONE_SOCIALEe normative nazionali che RAGIONE_SOCIALEno l’accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione, per cui appare conforme al diritto europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto, nel rispetto dei principi eurounitari, se l’atto di esercizio del diritto di stabilimento non avvenga in forme abusive RAGIONE_SOCIALEo stesso diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, ferma restando la possibilità di un controllo giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa condotta a seguito del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘interessato. Di conseguenza, qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE stabiliti, i RAGIONE_SOCIALE rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l’iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l’iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione”.
Nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione penale, l’impostazione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili trova riscontro in una pronuncia in forza RAGIONE_SOCIALEa quale commette il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.) il soggetto che spenda il titolo di avvocato ed apra in Italia uno studio legale, ancorché abilitato in Francia a esercitare la professione di “Avocat”, se non abbia ottemperato alle condizioni normative previste dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 9 febbraio 1982, n. 31 – che, peraltro, gli consentirebbero di esercitare la professione in Italia con carattere di temporaneità e con espresso divieto di stabilire nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Repubblica uno “studio” – o se non abbia seguito il procedimento di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 per il riconoscimento del titolo in Italia (Cass. Sez. 6, n. 715 del 16/12/1999, dep. 2000).
Più di recente, si è affermato che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa abilitazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all’autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, costituisce presupposto indispensabile la formale comunicazione
prescritta dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALEa legge 9 febbraio 1982, n. 31, diretta al presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nella cui circoscrizione l’attività deve essere svolta, in difetto RAGIONE_SOCIALEa quale il professionista -pur nominato difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato- non è abilitato a svolgere attività defensionale, dovendo, quindi, l’autorità procedente prescindere da tale nomina.” (Cass. Sez. 5, n. 39199 del 14/05/2015).
E’ opportuno rimarcare che la legge 9 febbraio 1982, n. 31, che ha attuato la direttiva n. 77/249, regolativa RAGIONE_SOCIALEa prestazione di servizi legali da parte di cittadini RAGIONE_SOCIALE stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, stabilisce che l’avvocato comunitario quale è l’abogado iscritto in Spagna (art.1)- può esercitare il patrocinio in giudizio in maniera occasionale in Italia solo previa comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘assunzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico all’autorità adita e al RAGIONE_SOCIALE nel cui RAGIONE_SOCIALE intende operare e a condizione che operi di concerto con un avvocato regolarmente abilitato all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione innanzi all’autorità adita.
Nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto di avere dato tale comunicazione e dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente non aveva dimostrato di aver operato di concerto con un avvocato regolarmente abilitato.
Del tutto fuori centro rispetto al contenuto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia è poi la censura di ‘violazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione e RAGIONE_SOCIALEa competenza del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE‘. Il ricorrente ha riguardo al potere RAGIONE_SOCIALEre, attribuito dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa l.n.31/1982, al RAGIONE_SOCIALE (‘Nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe loro attività professionali, gli RAGIONE_SOCIALE indicati all’articolo 1 sono soggetti, per ogni violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere RAGIONE_SOCIALEre del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE‘). Nel caso di specie la Corte di Appello non ha adottato alcun provvedimento RAGIONE_SOCIALEre nei confronti del ricorrente. Ha invece
verificato, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 2231 c.c. (‘Quando l’esercizio di un’attività RAGIONE_SOCIALE è condizionato all’iscrizione in un RAGIONE_SOCIALE o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione’), la mancanza, da parte del ricorrente, di un titolo abilitativo per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa prestazione RAGIONE_SOCIALE per la quale lo stesso aveva chiesto il compenso.
I due motivi di ricorso vanno rigettati.
C on il terzo motivo di ricorso si lamenta ‘la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 81, 99, 112, 115, 166, comma 1, 167, comma 2, 2697 c.c. per avere la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ritenuto che il difetto di legittimazione passiva possa esser eccepito in ogni stato e grado del giudizio in quanto considerato una mera difesa e non una eccezione in senso stretto, soggetta all’onere RAGIONE_SOCIALEa prova ed alle decadenze per la proposizione RAGIONE_SOCIALEe eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio’.
La Corte di Appello ha negato il diritto del ricorrente al pagamento del compenso per l’attività RAGIONE_SOCIALE prestata in favore di NOME COGNOME, padre deceduto del controricorrente, avendo questi -con tardiva costituzione in primo grado- allegato e provato di aver rinunciato all’eredità paterna. La Corte di Appello ha ritenuto irrilevante il fatto che la costituzione, e quindi la allegazione, fossero avvenute tardivamente, essendo la carenza di legittimazione passiva una mera difesa sempre ammissibile salvo il giudicato interno. Il ricorrente specifica che NOME COGNOME si era costituito in primo grado il 29 aprile 2013 e aveva sollevato l’eccezione di difetto di legittimazione all’udienza di comparizione del 30 aprile 2013 in riferimento alla rinuncia all’eredità del 30 gennaio 2012.
Il motivo è infondato.
La Corte di Appello si è attenuta ai principi dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 2951 del 2016, secondo cui:
‘La questione concernente l’effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa domanda ed attiene al merito RAGIONE_SOCIALEa decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); le contestazioni, da parte del convenuto, RAGIONE_SOCIALEa titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione RAGIONE_SOCIALE oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi RAGIONE_SOCIALEa titolarità del diritto non rilevabili dagli atti’.
I principi sono stati ribaditi da questa Corte, con ordinanza n. 3765 del 12/02/2021, in fattispecie per quanto rileva assimilabile a quella che occupa. Con tale ordinanza la Corte ha avallato la decisione di appello che, in causa in cui la chiamata all’eredità, convenuta in giudizio per un debito del coniuge deceduto, era stata condannata in contumacia in prime cure, aveva riformato la pronuncia tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa di lei allegazione, dinanzi allo stesso giudice di appello, di avere validamente rinunciato all’eredità prima RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio di primo grado.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P . Q . M .
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00, per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge dovuti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione civile, il 30 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME