Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6900 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6900 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE – delibera assembleare – comunicazione avviso di convocazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1211/2023 R.G. proposto da COGNOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2308/2022, depositata il 26 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata il 26 ottobre 2022, che in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha respinto la sua
impugnazione per la declaratoria di nullità o, in subordine, per l’annullamento delle delibere della RAGIONE_SOCIALE assunte nell’assemblea del 7 agosto 2014;
-dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’odierno ricorrente aveva impugnato le predette delibere sul fondamento che non aveva ricevuto in tempo utile l’avviso di convocazione dell a relativa assemblea e che, inoltre, tali delibere erano viziate per abuso di potere, essendo state assunte per il perseguimento di interessi personali dei soci di maggioranza;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva accertato che l’azione di annullamento era stata tardivamente proposta, mentre aveva ritenuto fondata l’azione di nullità atteso che alla data dell’assemblea l’avviso di convocazione non era stato consegnato al socio ricorrente;
-ha, quindi, accolto l’appello principale della società, rilevando che l’avviso di convocazione era stato spedito nel rispetto del termine statutariamente previsto e che il socio non aveva dimostrato che la mancata ricezione di tale avviso era riconducibile a cause a lui imputabili;
-ha, invece, disatteso il gravame incidentale dell’odierno ricorrente osservando che le contestate modifiche statutarie deliberate all’assemblea del 7 agosto 2014 -consistenti nella proroga della durata della società, nella modifica della disciplina relativa alla tenuta e all’ aggiornamento del libro soci e nella eliminazione delle cause di gradimento e prelazione -non presentavano un oggetto impossibile o illecito, non essendo contrarie a norme imperative e inderogabili, all’ordine pubblico o al buon costume , né avevano carattere illecito, ragione per cui la loro impugnazione andava proposta nell’ordinario termine decadenziale di novanta giorni;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
.1 cod. proc. civ.;
-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 257 bis e 345, terzo comma, cod. proc. civ. e 2699 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto ammissibile la produzione nel grado di appello del documento contraddistinto quale ‘All. 7’ , depositato dalla società, in violazione del divieto di nuovi mezzi di prova in appello e dando ingresso a un documento rispetto al quale la parte era incorsa in preclusione a essa imputabile;
contesta, altresì, la decisione di appello nella parte ha attribuito a tale documento valore di atto pubblico benché si trattasse di una dichiarazione testimoniale scritta;
con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la v iolazione dell’art. 2697 c od. civ., per aver la Corte di appello posto a capo del socio l’onere di dimostrare che non vi era stato alcun tentativo di consegna dell’avviso di convocazione presso il suo domicilio;
-con l’ultimo motivo si duole, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della violazione degli artt. 115, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che esso ricorrente aveva puntualmente allegato che nessun tentativo di consegna del plico raccomandato, contenente la convocazione assembleare, fosse stato tentato dal servizio postale in data anteriore al 7 agosto 2014 e che tale allegazione non era stata contestata dalla società, per cui la relativa circostanza doveva ritenersi espunta dal thema probandum ;
possono essere esaminati prioritariamente, per ragioni di ordine logico-giuridico, il secondo e il terzo motivo;
il secondo motivo è infondato;
va premesso che la Corte territoriale ha accolto il gravame della
società in ragione del l’accertato invio dell’avviso di convocazione dell’assemblea al socio nel termine previsto dallo statuto ( otto giorni prima dell’assemblea) e nella mancata dimostrazione da parte di quest’ultimo, sul quale ha addossato il relativo onere, di non aver avuto conoscenza di tale avviso per fatto a lui non imputabile;
-ha, quindi, ritenuto che, ferma l’idoneità di una siffatta argomentazione a determinare l’accoglimento dell’impugnazione , il documento prodotto in appello dalla società sub ‘RAGIONE_SOCIALE , la cui produzione ha considerato ammissibile poiché di formazione successiva alla sentenza di primo grado e prodotto in conseguenza della valenza fattuale attribuita dal primo giudice al contenuto di altro documento, dimostrava che la consegna del plico contenente l’avviso era stata tentata in tempo utile ma che non era andata a buon fine per temporanea assenza del destinatario e di persona abilitata al ritiro;
con riferimento alla prima delle due riferite rationes decidendi , distinte e autonome tra loro in quanto entrambe idonee a fondare l’accoglimento dell’appello principale, deve osservarsi che la questione controversa è stata esaminata da questa Corte, con pronuncia resa a Sezioni Unite del 14 ottobre 2013, n. 23218, nella quale è stato affermato, sia pure con riferimento alla disciplina precedente alla riforma del diritto societario, che deve presumersi la valida costituzione dell’assemblea dei soci di una responsabilità limitata ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), salvo che il destinatario riesca a dimostrare, vincendo così tale presunzione, che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza;
come indicato nella menzionata pronuncia tale principio trova applicazione anche con riferimento alla nuova disciplina delle società a
responsabilità limitata, che sul punto è stata modificata limitatamente al carattere dispositivo, oggi suppletivo, della previsione contenuta nell’originario art . 2484 cod. civ. riguardante il termine di spedizione dell’avviso di convocazione;
ne consegue che la decisione impugnata, nella parte in cui, accertato il tempestivo invio dell’ avviso di convocazione rispetto al termine statutariamente previsto, ha posto a carico del socio l’onere di dimostrare che questi non aveva ricevuto l’avviso di convocazione in tempo utile per consentirgli di prendere parte all’adunanza e, stante la mancata dimostrazione di tale circostanza, ha ritenuto validamente costituita l’assemblea dei soci, ha fatto corretta applicazione del richiamato principio, sottraendosi, per tale ragione, alla censura prospettata;
il terzo motivo è inammissibile;
-è consolidato principio di questa Corte quello per cui l’ onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione (cfr. 15 febbraio 2023, n. 4681; Cass. 4 gennaio 2019, n. 87; Cass. 18 luglio 2016, n. 14652; Cass. 13 febbraio 2013, n. 3576);
un onere di contestazione, infatti, è configurabile solo con riferimento ad allegazioni di fatti la cui esistenza è conosciuta alla parte per aver questa concorso materialmente alla produzione del fatto o per essersi questo verificato sotto la sua percezione e non anche quando la produzione del fatto è riconducibile all’operato del terzo o lo stesso si sia verificato all’insaputa della parte medesima;
nel caso in esame, il fatto allegato, consistente nel mancato tentativo
di consegna al ricorrente dell’avviso di convocazione da parte dell’agente postale, non è all’evidenza riconducibile alla condotta della società, né sono indicati nel ricorso elementi da cui evincere che quest’ultima fosse a conoscenza della circostanza;
il primo motivo è inammissibile;
la resistenza della sentenza ai motivi di impugnazione proposti avverso la ratio decidendi consistente nella mancata dimostrazione da parte del socio di non aver ricevuto l’avviso di convocazione in tempo utile per poter partecipare attivamente all’assemblea non permette di esaminare la questione prospettata con il motivo in esame, con cui si critica la distinta ratio dell’accertamento del l’avvenuto tentativo di consegna dell’avviso, stante la definitività dell’autonoma motivazione non utilmente impugnata e, conseguentemente, l’impossibilità di tale questione, anche laddove ritenuta fondata, a condurre all’annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641);
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale dell’ 11 febbraio 2025.