Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2606 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2606 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 141/2024 R.G. proposto da
COGNOME NOME, con domicilio digitale presso la dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende -ricorrente-
: PEC
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati COGNOME, SCIPLINO ESTER ADA, COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 315/2023 pubblicata il 13/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
la controversia ha per oggetto l’opposizione proposta a otto avvisi di addebito;
il Tribunale di Rimini ha rigettato l’opposizione e la corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata;
per la cassazione della sentenza ricorre il COGNOME, con ricorso affidato a cinque motivi, illustrato da memoria, ai quali RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso;
al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo (art.360 comma primo nn.4 e 5 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta «omessa motivazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 22.06.2017 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di
riscossione, impone all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di avvalersi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»;
il motivo è infondato perché la corte territoriale, nel rigettare il sesto motivo di appello avente il medesimo oggetto, si è attenuta ai principi di diritto di Cass. S.U. 19/11/2019 n.30008, espressamente richiamati nella motivazione;
con il secondo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 132, co. 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118, co. 1 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 2712 e 2719 c.c. frutto del difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice di seconde cure ha ritenuto invalido il disconoscimento della conformità agli originali RAGIONE_SOCIALE copie effettuato dal contribuente»;
il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;
è inammissibile nella parte in cui sotto il profilo della formale violazione processuale il ricorrente intende in realtà censurare l’apprezzamento svolto dal giudice di merito con riferimento alla genericità della contestazione svolta ex art.2719 cod. civ., incensurabile nel giudizio di legittimità;
è infondato con riferimento all’asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata, perché la corte territoriale ha dato ampio conto della sua decisione, in termini che soddisfano il c.d. minimo costituzionale di motivazione;
con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis della L. n. 53 del 1994, 16-ter del D.L. n. 179 del 2012, art. 57-bis, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 ed art. 26 – D.P.R. 602/73, stante l’intervenuta trasmissione, da un indirizzo non censito, degli Avvisi di Addebito, in quanto svolto tramite degli indirizzi Pec non censiti in alcun Pubblico Registro»;
il motivo è infondato perché la corte territoriale ha fatto esatta applicazione dei principi di diritto stabiliti in materia dalle Sezioni
unite di questa Corte (Cass. S.U. 18/05/2022, n. 15979 e succ. conformi RAGIONE_SOCIALE sezioni semplici), principi secondo i quali non è sufficiente la mera allegazione della provenienza dell’e -mail da un indirizzo non censito nei pubblici registri, ma è necessaria l’allegazione di un concreto pregiudizio patito per effetto di tale condotta;
nel caso in esame le difese spiegate, anche su questa censura, nei due gradi di merito da parte dell’odierno ricorrente dimostrano che la spedizione della email da parte dell’indirizzo EMAIL non ha in alcun modo impedito a NOME COGNOME l’esercizio del diritto di difesa anche nel merito della pretesa contributiva fatta valere dall’istituto previdenziale (cfr. l’eccezione di prescrizione riproposta anche in questa sede);
con il quarto motivo (art.360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta «omessa motivazione e per violazione l’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 rubricato, stante il decorso del termine di decadenza»;
il motivo è infondato, sia con riferimento alla omessa motivazione, perché la corte territoriale ha dato conto del rigetto della eccezione di decadenza in modo puntuale; sia con riferimento agli effetti sostanziali della decadenza ex art.25 comma 1 d.lgs. n.46/1999, perché la corte territoriale ha fatto esatta applicazione dei principi di diritto stabiliti da questa Corte, secondo i quali la ritenuta decadenza dall’iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'”an” e nel “quantum”, seppure l’ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell’opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell’obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la
successiva richiesta di condanna dell’opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (Cass. 23/01/2020 n.1558);
con il quinto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2937 e 2944 cod. civ., in ordine agli atti idonei ad interrompere la prescrizione o a costituire rinuncia alla stessa, con riferimento alla fattispecie di cui al beneficio della rateizzazione, per avere erroneamente ritenuto che le istanze proposte hanno valore di atti interruttivi della prescrizione»;
il motivo è infondato perché la corte territoriale nel ritenere l’efficacia interruttiva della prescrizione dell’istanza di rateizzazione del debito non si è discostata dal costante orientamento di questa Corte (da ultimo Cass. 16/06/2025 n. 16110);
per questi motivi il ricorso deve essere rigettato;
a i sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME