SENTENZA TRIBUNALE DI VERONA N. 358 2025 – N. R.G. 00000281 2023 DEL 28 05 2025 PUBBLICATA IL 27 05 2025
TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO
Udienza del 27.5.2025
Causa n. 281/2023
Sono comparsi
per la parte ricorrente l’AVV_NOTAIO NOME in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO
per la parte convenuta l’AVV_NOTAIO
I procuratori RAGIONE_SOCIALEe parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il AVV_NOTAIO si ritira in Camera di Consiglio e all’esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e RAGIONE_SOCIALE contestuale motivazione.
Il AVV_NOTAIO COGNOME
NOME,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione RAGIONE_SOCIALE
Il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, all’udienza del giorno 27.5.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di RAGIONE_SOCIALE n. 281 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 17/02/2023 avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito/omissioni contributive/interessi e sanzioni da
Parte_1
elettivamente
Email_1
contro
(C.F. , con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliato in INDIRIZZO)
Email_2
Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione
1.Con ricorso depositato il 17.2.2023 la ha proposto opposizione all’avviso di addebito n. 422 2023 00000027 60 formato il 9.1.2023 e notificato a mezzo PEC il 14.1.2023 (doc. 1 ric. e doc. 32 ), con cui l’ , a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione n.NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE‘ di Verona del 25.5.2022, notificato a mezzo PEC il 27.5.2022 (doc. 1 ), le ha ingiunto il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 107.864,16 a titolo di contributi dovuti alla ‘RAGIONE_SOCIALE Aziende’ per il periodo novembre 2017maggio 2019, sanzioni per evasione, interessi di mora e spese di notifica. Parte_2 CP_1 CP_1 Part CP_1
Con tale verbale, i funzionari di vigilanza RAGIONE_SOCIALE‘ di Verona, a seguito di accertamenti a carico RAGIONE_SOCIALE‘opponente, esercente attività di ‘assistenza bagnanti’ (classificazione ATECO 2007: CP_1
(C.F.
P.IVA_1
domiciliato
), con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO
in
Indirizzo
Telematico
96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca), con sede legale in Sommacampagna INDIRIZZO, come da visura (all. 2 ), constatavano una serie di inadempienze, dettagliatamente specificate a verbale, consistenti essenzialmente nell’occupazione irregolare di lavoratori subordinati e nella denuncia di contribuzione dovuta su imponibili previdenziali inferiori a quanto indicato nel LUL, ed inferiore ai minimali mensili previsti dall’art.1 del D.L. n. 338/1989, conv. dalla L.389/1989. CP_1
Parte opponente solleva una serie di eccezioni preliminari, senza tuttavia contestare nel merito la fondatezza dei rilievi di cui all’accertamento ispettivo e quindi la sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria azionata dall’ , e conclude chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito opposto. Si legge nelle conclusioni di cui al ricorso: ‘ In via principale: Disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento RG n. 1187/2022 – Tribunale di Verona, Sezione Lavoro;Dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità/inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica effettuata;Dichiarare nullo /annullabile /inesistente l’avviso di addebito per decadenza dal potere e per l’effetto pronunciare l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni; Sgravare le sanzioni applicate o applicare il regime sanzionatorio più favorevole attestando la buona fede del contribuente; Disporre ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione inerente gli accertamenti effettuati sulla CP_2 Parte_4
da parte RAGIONE_SOCIALE‘ di Verona, ivi comprese la documentazione prodromica all’emanazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnato atto nonché di tutta la documentazione tenuta dall’ in merito a posizione contributiva RAGIONE_SOCIALE al fine di verificare […] CP_1 CP_1 Parte_4
l’eventuale apocrifia RAGIONE_SOCIALE documentazione presentata al firma del Sig. , nonché RAGIONE_SOCIALEe eventuali cartoline di ricevimento degli atti prodromici alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto che oggi si impugna; Con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi parte ricorrente fosse costretta a versare per evitare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad essa coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l’Ill.mo AVV_NOTAIO non ritenga di dover accogliere i motivi di impugnazione formulati in via preliminare, Voglia ridurre la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘ In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio: Con riserva di proporre denuncia/querela nei confronti RAGIONE_SOCIALE Sig.ra per gli eventuali reati che si potessero contestare in capo alla stessa eventualmente anche all’esito RAGIONE_SOCIALE produzione documentale RAGIONE_SOCIALE‘ Con riserva di proporre querela di falso avverso le sottoscrizioni degli eventuali avvisi di ricevimento dei controlli prodromici alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito n. 422 2023 00000027 60 000 effettuati dallo stesso . Parte_5 CP_1 Parte_6 CP_1 CP_1
2.Si è costituito tempestivamente l’ che ha chiesto il rigetto del ricorso e contestando la fondatezza in fatto ed in diritto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione. CP_1
3.Il AVV_NOTAIO, fissata la ‘prima udienza’ e disposta contestualmente la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito impugnato ex art. 24 6° comma D. Lgs. 46/99 (v. decreto del 23.2.2023), sentite le parti nel contraddittorio (v. verbale del 3.10.2023), ha con ordinanza del 9.10.2023 (la cui motivazione va qui confermata) rigettato la richiesta di riunione del presente giudizio ad altro (RG 1187/2022), peraltro sospeso in pendenza di querela di falso, avente ad oggetto l’intimazione di pagamento in relazione a due avvisi di addebito diversi (NUMERO_CARTA e 422 2019 00018282 62 000 formati il 24.9.2019), e relativi a crediti diversi (DM10 insoluti, periodo 4/2018-12/2018 e note di rettifica, periodo 3/2018-6/2018), trattandosi di cause che non presentano determinanti elementi di connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c. o anche solo giuridica ex art. 151 disp. att. c.p.c. e che comunque la riunione degli stessi determinerebbe un ingiustificato aggravio e rallentamento del procedimento. Con il medesimo provvedimento, anche sotto questo profilo da confermare, sono state rigettate le istanze istruttorie, stante la non contestazione dei fatti rilevanti di cui all’accertamento ispettivo nonché le risultanze RAGIONE_SOCIALE documentazione versata in atti. La causa veniva quindi rinviata per discussione concedendo alle difese il chiesto termine per note conclusive. Il giudizio veniva interrotto con ordinanza del 4.3.2024 stante la sospensione disciplinare RAGIONE_SOCIALE‘unico difensore costituito RAGIONE_SOCIALE ricorrente dal 14.2.2024 al 14.4.2024. Lo stesso veniva quindi riassunto con ricorso depositato il 10.7.2024 e all’udienza del 14.1.2025 la difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente chiedeva nuovo termine per note, non avendo potuto depositarle nel termine precedentemente concesso in ragione RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta sospensione. Il giudice ha quindi rinviato per discussione a nuova udienza concedendo ulteriore termine, entro il quale tuttavia non venivano depositate note. All’odierna udienza, ricalendarizzata per impedimento del giudice, i difensori RAGIONE_SOCIALEe parti hanno precisato le conclusioni e il giudice, all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. L’opposizione è tempestiva, poiché il ricorso in opposizione è stato depositato (17.2.2023) entro il termine di 40 giorni (decorrente nel caso di specie dal 14.1.2023) previsto dall’art. 24 dlgs 46/99.
5. Infondata è la pretesa nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito in quanto proveniente da un indirizzo PEC non istituzionale (nel caso di specie: t), non presente nei pubblici elenchi previsti dalla legge. L’eccezione è infondata secondo orientamento già da tempo espresso da questo Tribunale (sent. 194/2021 del 25.4.2021, RG 1607/2019, Email_3
confermata in appello) di cui si riporta la motivazione: ‘ Nessuna norma di legge impone l’adozione RAGIONE_SOCIALE relata di notifica o RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo di indirizzo PEC risultante dai registri IPA o REGINDE, trattandosi RAGIONE_SOCIALE notifica a mezzo del servizio postale di atto estraneo all’attività di competenza degli Uffici Giudiziari e soggetti abilitati autorizzati (ex multis v. vedi per tutte Cass., 16-2-2018, n. 3805; Cass., 14-3-2017, n. 6518; Cass., 18-4-2016, n. 7665; Cass. 23511/2016). Come sostenuto da copiosa giurisprudenza di merito, da questo giudice condivisa (ex multis v. Tribunale di Roma, sentenze 4415/2020, 8174/2020, 8839/2020, Tribunale di Pavia, 27.5.2020, RG 1350/2018), devono, infatti, trovare applicazione le diposizioni di cui all’art. 26 comma 2 del DPR 602/1973, introdotto dall’articolo 38, comma 4 lett. B) del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, vigente dal 31.5.2010, e successive modifiche di cui al decreto legislativo 159/2015, vigenti dal 22.10.2015, e dal decreto legge 193 del 2016, convertito in legge 225 del 2016, vigenti dal 24.10.2016, anche in virtù del richiamo dall’art. 30, comma 4, per le notifiche a mezzo PEC, e in linea generale, per l’intera disciplina compatibile, dall’art. 30 comma 14 del citato decreto legge 78/2010 e legge di conversione n. 122/2010 per la disciplina applicabile agli avvisi di addebito La norma in esame richiama, a sua volta, il DPR 11.2.2005 n. 68, contenente ‘ Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, RAGIONE_SOCIALE posta elettronica certificata’, e dispone la espressa esclusione RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 149 bis c.p.c.., rendendo palese la scelta del legislatore di adottare modalità di notifica speciale ed autonoma rispetto alle altre già previste dall’ordinamento, che non richiedono né l’intervento di un ufficiale giudiziario né la redazione di una relata di notifica. L’art. 48 del Codice Amministrazione Digitale prevede inoltre che: ‘La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 71. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo RAGIONE_SOCIALE posta’. Inoltre l’art. 26, comma 2, DPR 602/73, citato prevede espressamente che l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all’indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest’ultimo di usare necessariamente l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l’indirizzo PEC del mittente. CP_
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti RAGIONE_SOCIALE riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. r. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione RAGIONE_SOCIALE quale è assicurata – a monte – l’attendibilità RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo PEC del mittente (che come sottolineato dalla stessa ricorrente peraltro ha come EMAILit , ossia lo stesso di tutti gli indirizzi PEC RAGIONE_SOCIALE‘ come risultanti dal registro pubblico IndicePA, c.d. ‘IPA’ (di cui all’art. 16, co. 8 DL 185/2008) esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l’origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali RAGIONE_SOCIALE riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti RAGIONE_SOCIALE polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio (così Tribunale di Roma, sentenza 3342/2020)’. Email_4 CP_ CP_1
5.1 Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Cassazione (sentenza 15979 del 18.5.2022) affermando il seguente principio: ‘ In tema di notificazione a mezzo EMAIL, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, RAGIONE_SOCIALE l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini RAGIONE_SOCIALE notifica nei confronti RAGIONE_SOCIALE P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente’.
5.2 Richiamando tale precedente, la Corte d’Appello di Venezia ha costantemente ritenuto infondata l’eccezione de qua in casi del tutto analoghi (Corte d’Appello di Venezia, sent. 116/2025 del 5.3.2025; CdA Venezia n. 9/2025) facendo inoltre riferimento all’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Cass., 9866 RAGIONE_SOCIALE‘11.4.2024 che chiarisce: ‘ In tema di riscossione RAGIONE_SOCIALEe imposte, la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, eseguita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente di una raccomandata con avviso di
ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle RAGIONE_SOCIALE l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALE vita finanziaria RAGIONE_SOCIALEo Stato’.
5.3 Il principio è stato ulteriormente ribadito da questo Tribunale nella recente sentenza 717/2024 del 5.2.2025.
6. La ricorrente eccepisce poi in via del tutto generica la nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito per decadenza oltre i termini ex art. 25 dlgs 46/1999. Nel caso di specie tale eccezione è infondata oltre ad essere, nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito del tutto irrilevante (se non al limitato fine di consentire la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione in pendenza di giudizio). Sotto il primo profilo infatti è pacifico che il verbale di accertamento sia stato notificato il 25.5.2022 ed il relativo avviso di addebito sia stato formato (e quindi l’iscrizione a ruolo avvenuta) il 9.1.2023 ossia entro il 31 dicembre RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo all’accertamento, come prescritto dall’art. 25 dlgs 46/99.
6.1 Quanto al secondo profilo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che: ‘ L’azione proposta contro l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all’esecuzione, quindi un’ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall’iscrizione, e la conseguente illegittimità RAGIONE_SOCIALE stessa, non esimono il giudice dalla verifica RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa contributiva, nell'”an” e nel “quantum”, seppure l’ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna RAGIONE_SOCIALE‘opponente al pagamento del credito di cui alla cartella ‘ (Cass., 1558/2020).
7. La società ricorrente invoca ulteriormente la buona fede del contribuente e richiede l’annullamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni o comunque l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 co. 8 lett. a) L. 388/2000. Sostiene infatti di avere sempre creduto di aver versato i contributi dovuti per il tramite RAGIONE_SOCIALE sig.ra presentatasi al sig. come commercialista nel 2016, cui aveva delegato, tra l’altro la gestione contabile e l’assolvimento degli obblighi di legge, tra cui il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme all’ (avendo questa accesso ai conti ed alla documentazione fiscale e bancaria), soggetto che poi tali somme, per come dedotto, avrebbe trattenuto per sé. Parte_6 Pt_5 CP_1
7.1 L’art. 116, comma 15 L. 388/2000 prevede: ‘ Fermo restando l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE fissano criteri e modalità per la riduzione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, in caso di: a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALEe incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, all’autorità giudiziaria […]’.
7.1.1. Parte ricorrente non ha dato prova RAGIONE_SOCIALE tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria, RAGIONE_SOCIALEo stato del relativo procedimento, né tantomeno risulta avere formulato in sede amministrativa domanda per ottenere il beneficio RAGIONE_SOCIALE riduzione di cui alla norma richiamata e che certamente non può essere riconosciuto per la prima volta in sede giudiziale.
7.2 Si osserva inoltre, come già statuito da questo Tribunale (sent. 717/2024 cit.) in causa in cui viene sollevata analoga difesa (da parte RAGIONE_SOCIALE società anch’essa riconducibile al medesimo sig. che: ‘ Venendo quindi al merito RAGIONE_SOCIALE controversia, va rilevato che parte ricorrente non contesta l’omesso invio RAGIONE_SOCIALEe denunce mensili e l’omesso loro pagamento, così come ogni altro fatto riscontrato dagli ispettori, asserendo di non esserne venuta a conoscenza avendo affidato la gestione RAGIONE_SOCIALE materia contributiva ad una sedicente commercialista rivelatasi infedele rispetto agli obblighi assunti. Controparte_3 Pt_5
A tale riguardo, non può non sottolinearsi che la responsabilità invocata dall’istituto previdenziale non ha natura penalistica, sicché è del tutto irrilevante l’indagine sulla effettiva volontà RAGIONE_SOCIALE parte che è incorsa nelle violazioni agli obblighi contributivi; RAGIONE_SOCIALE corretta gestione del rapporto previdenziale risponde infatti il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘ente cui fa capo l’obbligo di pagamento dei contributi, a prescindere dalla sua precisa conoscenza RAGIONE_SOCIALEe omissioni. Il legale rappresentante che abbia violato gli obblighi derivanti dal rapporto previdenziale per causa imputabile ad un terzo, deve azionare il diritto al risarcimento del danno che ne sia derivato nei confronti del terzo, ma non può sottrarsi all’obbligo di versamento dei contributi omessi.
Anche qualora si volessero maggiormente approfondire gli aspetti soggettivi RAGIONE_SOCIALE vicenda, va sottolineato che il legale rappresentante deve affidare l’incarico di gestione del rapporto previdenziale, previo attento vaglio RAGIONE_SOCIALE competenza e RAGIONE_SOCIALE‘integrità professionale e che comunque l’omesso versamento dei contributi, considerato l’elevatissimo importo degli stessi (per il quale non è pensabile che la provvista venisse corrisposta in contanti), poteva e doveva essere rilevato anche dal legale rappresentante. E’, dunque, ravvisabile un profilo di colpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’.
Si deve inoltre aggiungere, in quanto di rilievo anche nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE scelta fra la sanzione prevista per l’omissione e quella prevista per l’evasione, che l’ipotesi ricostruttiva secondo cui il legale rappresentante era incolpevolmente all’oscuro RAGIONE_SOCIALEe violazioni e omissioni nella gestione dei rapporti previdenziali è contraddetta dal rilievo che la signora era già stata condannata, ben prima del periodo temporale per cui è causa, ossia nel 2016 e nel 2018 per appropriazione indebita e le notizie tali condanne erano state diffuse nella stampa locale. Pt_6
Dunque il legale rappresentante era nella condizione, attraverso una facile consultazione internet, di valutare l’affidabilità RAGIONE_SOCIALE professionista alla quale conferì l’incarico; ulteriore elemento che sconfessa l’ipotesi ricostruttiva del raggiro incolpevole è dato dall’assenza di querela o comunque di un processo a carico RAGIONE_SOCIALE esito che sarebbe stato logico e consequenziale rispetto alla impostazione di parte ricorrente’. Pt_6
8.La ricorrente contesta inoltre l’omissione RAGIONE_SOCIALEe formule e RAGIONE_SOCIALEe aliquote applicate per il calcolo degli interessi e rileva la parziale coincidenza RAGIONE_SOCIALEe somme intimate con l’avviso di addebito in questa sede impugnato (relativo al periodo novembre 2017-maggio 2019) con quelle di cui all’avviso di addebito NUMERO_CARTA (relativo al periodo aprile 2018-dicembre 2018). Anche questi rilievi sono infondati. Quanto al profilo RAGIONE_SOCIALE‘indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora, quindi sotto il profilo motivazionale, non è necessaria alcuna esplicitazione perché sono rigidamente predeterminati per legge e l’avviso di addebito è redatto secondo un moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale che non prevede questa specifica (moRAGIONE_SOCIALEo approvato ex art. 25 DPR 602/1973 e la misura è individuata in base all’art. 30 DPR 602/1973; gli interessi decorrono ex lege dalla notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso al pagamento, se non è eseguito entro 60 giorni dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso stesso). Nell’avviso di addebito peraltro è presente lo specifico dettaglio del calcolo ‘degli addebiti e degli importi dovuti’, che indica mese per mese le somme addebitate a titolo di omissioni contributive, interessi di mora e sanzioni.
8.1 Quanto alla presunta coincidenza di parte RAGIONE_SOCIALEe somme addebitate (e quindi RAGIONE_SOCIALE loro indebita duplicazione), va rilevato, come già ricordato in relazione alla respinta richiesta di
riunione, che l’avviso di addebito di cui al presente procedimento è relativo alle risultanze del verbale di accertamento del 25.5.2022 relativo ai DM 10 dei dipendenti specificamente indicati nello stesso e analiticamente riportati nella parte in fatto RAGIONE_SOCIALE memoria di costituzione RAGIONE_SOCIALE‘ , non contestate (relative a rapporti di RAGIONE_SOCIALE denunciati solo per alcuni periodi e denunce di imponibili previdenziali inferiori a quelli previsti dal CCNL), mentre l’altro avviso di addebito ha ad oggetto DM10 insoluti e note di rettifica. CP_1
9. Va infine rilevato come la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘ sia fondata nel merito, basandosi sulle risultanze RAGIONE_SOCIALE‘accertamento ispettivo, come detto non contestate, risultanti dalla documentazione visionata dagli ispettori e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori. CP_1
9.1. Le somme richieste con l’avviso di addebito impugnato derivano infatti, come già evidenziato, dal verbale unico di accertamento e notificazione del 25.5.2022, che trae origine dalle attività ispettive iniziate nei confronti RAGIONE_SOCIALE società ed estese anche alle altre società di servizi di assistenza ai bagnanti riconducibili a vario titolo al sig. Controparte_3 […]
, tra cui l’odierna ricorrente; il verbale di accertamento di cui trattasi, riferito al periodo dal 11/2017 al 05/2019, si fonda sull’esame RAGIONE_SOCIALE documentazione aziendale visonata dai verbalizzanti, tra cui il LUL, limitatamente a quello trasmesso, periodo da marzo 2018 a dicembre 2018, il contratto istitutivo di rete d’impresa, i contratti d’appalto multiservizi stipulati, i registri IVA, nonché sul contenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dai lavoratori (doc. 3 – 29 ) e sull’acquisizione RAGIONE_SOCIALE documentazione dagli stessi fornita (contratti di RAGIONE_SOCIALE, brogliacci presenze); è stato altresì contattato il sig. socio unico dal 26/10/2017 e amministratore unico dal 26/10/2017 al 19/01/2021, dal quale veniva acquisita una dichiarazione, e numerose aziende committenti, progressivamente individuate alla luce RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni acquisite, che hanno consegnato documentazione comprovante i rapporti intercorsi con la Sono stati quindi consultati gli archivi RAGIONE_SOCIALE‘ e verificate le denunce mensili che risultavano depositate in ordine ai periodi di paga da marzo 2018 a dicembre 2018 e la posizione aziendale cessata provvisoriamente dal 31/12/2019. Venivano quindi effettuate dagli ispettori ricerche negli archivi del Ministero del Lavoro, RAGIONE_SOCIALE Parte_5 CP_1 Pt_5 Parte_4 CP_1
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
9.2. Dal raffronto tra i dati emersi dalla consultazione dei predetti documenti e archivi è emerso quanto segue.
9.2.1 Per alcuni lavoratori ( , , , , risultavano mancanti il LUL per l’intero periodo di assunzione e la denuncia mensile per i mesi tra gennaio e maggio 2019, oltre al pagamento dei Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
contributi dovuti. Anche alla luce RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni acquisite (doc. 18 ), è emerso che la lavoratrice era stata occupata irregolarmente dal 03.11.2017 al 28.02.2018 per 78 giorni, senza elaborazione del LUL per i mesi da novembre 2017 a febbraio 2018 e per il mese di gennaio 2019, senza invio dei modd. e con omissione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo. CP_1 Parte_12 CP_4
9.2.2. Alcuni lavoratori (doc. 9, 12, 15, 16, 17, 24, 26 ) erano stati adibiti ad attività lavorativa in assenza RAGIONE_SOCIALEe obbligatorie comunicazioni telematiche modd. (formalmente assunto dal 12.06.2018 al 30.09.2018 ed irregolarmente occupato dal 01.06.2018 al 10.06.2018 per 7 giorni); (formalmente assunto dal 22.06.2018 al 31.10.2018 ed irregolarmente occupato dal 19.06.2018 al 21.06.2018 per 3 giorni); (formalmente assunta dal 06.06.2018 al 30.09.2018 ed irregolarmente occupata il 02.06.2018 per 1 giorno); (formalmente assunto dal 06.06.2018 al 31.10.2018 ed irregolarmente occupato dal 04.06.2018 al 05.06.2018 per 2 giorni); (formalmente assunta dal 21.07.2018 al 02.09.2018 ed irregolarmente occupata dal 09.06.2018 al 15.07.2018 per 6 giorni); formalmente assunta dal 21.07.2018 al 02.09.2018 ed irregolarmente occupata dal 03.06.2018 al 20.07.2018 per 29 giorni e dal 03.09.2018 al 15.09.2018 per 7 giorni); (formalmente assunto dal 08.06.2018 al 31.05.2019 ed irregolarmente occupato il 07.06.2018 per 1 giorno); (formalmente assunto dal 15.06.2018 al 31.10.2018 ed irregolarmente occupato dal 06.06.2018 al 14.06.2018 per 6 giorni); (formalmente assunto dal 23.07.2018 al 03.09.2018 ed irregolarmente occupato dal 04.09.2018 al 08.09.2018 per 3 giorni); (formalmente assunto dal 01.04.2018 al 31.10.2018 ed irregolarmente occupato dal 04.02.2019 al 10.02.2019 per 4 giorni); (formalmente assunta dal 06.07.2018 al 30.09.2018 ed irregolarmente occupata il 10.02.2019 per 1 giorno); (formalmente assunto dal 20.05.2018 al 31.10.2018 ed irregolarmente occupato dal 04.02.2019 al 10.02.2019 per 4 giorni); (formalmente occupato dal 01.03.2018 al 31.12.2018 ed irregolarmente occupato dal 05.02.2019 al 08.02.2019 per 4 giorni). CP_1 CP_5 Parte_13 Parte_14 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Parte_15 Parte_8 CP_9 […] Controparte_10 CP_11 […] CP_12 Parte_16 CP_13
9.2.3. L’opponente aveva inoltre denunciato all’ la contribuzione dovuta su imponibili previdenziali inferiori a quanto indicato nel libro unico del RAGIONE_SOCIALE (per il dipendente per giugno 2018 € 1.479,00 anziché € 1.895,00, mentre per il dipendente per agosto 2018 aveva omesso l’invio del mod. nonché il pagamento RAGIONE_SOCIALE contribuzione dovuta, indicando nel LUL un imponibile di € 117,00. CP_1 Per_1 [… Persona_2 CP_4
9.2.4 Risultava altresì la denuncia all’ , per i dipendenti occupati da marzo 2018 a dicembre 2018, di imponibili ai fini previdenziali inferiori a quanto stabilito dall’art. 1 del D.L. 9.10.89 n. 338 conv. con L. 7.12.89 n. 389. Veniva rilevato che nel libro unico del RAGIONE_SOCIALE risultavano registrazioni a titolo di assenze ingiustificate o assenze per ferie non maturate che hanno determinato il mancato adeguamento degli imponibili ai fini previdenziali ai minimali di retribuzione contrattuali previsti dalla norma citata (CCNL Turismo); la determinazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione imponibile mensilmente non denunciata all’ secondo la normativa succitata veniva effettuata per ciascun lavoratore calcolando gli importi mancanti sulla base dei periodi di occupazione denunciati nei modd. tenendo conto degli elementi RAGIONE_SOCIALE retribuzione registrati nel LUL e RAGIONE_SOCIALE‘orario mensile contrattualmente previsto in presenza di rapporti a tempo parziale, previa detrazione degli imponibili eventualmente già denunciati all’ oltre a quelli oggetto RAGIONE_SOCIALEe contestazioni descritte ai punti precedenti del verbale; nessuna documentazione giustificativa RAGIONE_SOCIALEe sospensioni o RAGIONE_SOCIALEe riduzioni RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa registrate nel LUL veniva fornita nel corso RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, benché richiesta in sede di verbale di primo accesso ispettivo; veniva altresì rilevato che per numerosi dipendenti erano omesse le prescritte registrazioni nel libro unico del RAGIONE_SOCIALE per le giornate o per le ore effettivamente lavorate, accertate sulla base RAGIONE_SOCIALE documentazione acquisita (rendiconti giornalieri RAGIONE_SOCIALEe ore lavorate presso le strutture ricettive, documentazione consegnata dalle aziende committenti e dichiarazioni degli ex dipendenti). CP_1 CP_1 CP_5 CP_1
9.2.5. Tutte le differenze contributive mensilmente dovute all’Istituto risultano analiticamente indicate per ciascun dipendente nel prospetto di regolarizzazione contributiva, allegato n. 1 al verbale (doc. 1 ) di cui costituisce parte integrante mentre l’allegato n. 2 riepiloga contributi e sanzioni civili calcolate; i nominativi dei lavoratori ed i periodi per i quali sono contestate le omissioni sono indicati negli allegati al verbale nn. da 4 a 14), come desunti dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni acquisite. CP_1
10. Il ricorso in opposizione deve pertanto essere integralmente rigettato, risultando integralmente dovute le somme di cui all’avviso di addebito opposto. Ogni ulteriore profilo assorbito.
11.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo considerata la natura (RAGIONE_SOCIALE) e il valore RAGIONE_SOCIALE causa (scaglione 52.000-260.000), in base all’attività difensiva svolta (fase di studio e fase introduttiva, in base ai valori medi, fase decisionale in base ai valori minimi, senza alcuna attività istruttoria), considerata la condotta processuale RAGIONE_SOCIALEe parti e le questioni di diritto sottese alla decisione, in base ai parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del RAGIONE_SOCIALE, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE‘ che liquida in Euro 6.327,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie. CP_1
Verona, 27.5.2025
IL GIUDICE AVV_NOTAIO NOME COGNOME