Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3182 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3182 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12079-2020 proposto da:
COGNOMENOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1635/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/11/2019 R.G.N. 875/2018;
Oggetto
Avviso addebito art.24 d.lgs. 46/99
R.G.N. 12079/2020 Cron. Rep. Ud.27/11/2024 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso una intimazione di pagamento notificata dall’Inps e avente quale atto presupposto un avviso di addebito previamente notificato dal concessionario Agenzia delle EntrateRiscossione.
Secondo la Corte l’avviso di addebito era stato regolarmente notificato, e non era stato opposto nel termine decadenziale di cui all’art.24 d.lgs. n.46/99. Conseguentemente, diventava p reclusa l’eccezione di prescrizione del credito contributivo maturata prima della notifica dell’avviso di addebito.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L’Inps resiste con controricorso mentre è rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate -Riscossione.
All’adunanza camerale odierna il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce omessa pronuncia in violazione dell’art.112 c.p.c. sul terzo motivo d’appello col quale si era argomentata la prescrizione maturata prima della notificazione dell’avviso di addebito, e si era aggiunto che la prescrizione dei contribuiti era rilevabile d’ufficio.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione dell’art.3, co.9, l. n.335/95 per avere la Corte ritenuto preclusa l’eccezione di prescrizione quando invece essa era irrinunciabile, indisponibile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi grado del giudizio.
Il primo motivo è infondato.
La Corte ha motivato in punto di prescrizione, ritenendo preclusa in questa sede la relativa eccezione poiché trattavasi di prescrizione maturata anteriormente all’avviso di addebito , che dunque andava dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art.24, co.5, d.lgs. n.46/99.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
La prescrizione dei contributi prevista dall’art.3, co.9 l. n.335/95 è in effetti irrinunciabile, indisponibile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi grado del giudizio. In questo giudizio essa è nondimeno preclusa, poiché il credito consacrato nell’avviso di addebito, ovvero in un titolo esecutivo, è divenuto irretrattabile (Cass. S. U. n.23397/16). Essa poteva essere eccepita e rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo che fosse nato a seguito di tempestiva oppos izione all’avviso di addebito ex art.24, co.5 d.lgs. n.46/99, non invece in questo giudizio, che non può rimettere in discussione il titolo esecutivo per ragioni di merito preesistenti al titolo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese nei confronti dell’Inps; nulla sulle spese verso AdER essendo rimasta intimata.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.