Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3182 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3182  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12079-2020 proposto da:
NOMECOGNOMENOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,  INDIRIZZO,  presso  l’Avvocatura  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME, NOME NOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso  la  sentenza  n.  1635/2019  della  CORTE  D’APPELLO  di MILANO, depositata il 05/11/2019 R.G.N. 875/2018;
Oggetto
Avviso addebito art.24 d.lgs. 46/99
R.G.N. 12079/2020 Cron. Rep. Ud.27/11/2024 CC
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 27/11/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso una intimazione di pagamento  notificata  dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  e  avente  quale  atto presupposto un avviso di addebito previamente notificato dal concessionario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la Corte l’avviso di addebito era stato regolarmente  notificato,  e  non  era  stato  opposto  nel termine  decadenziale  di  cui  all’art.24  d.lgs.  n.46/99. Conseguentemente,  diventava  p reclusa  l’eccezione  di prescrizione  del  credito  contributivo  maturata  prima della notifica dell’avviso di addebito.
Avverso  la  sentenza,  NOME  COGNOME  ricorre  per  due motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso mentre è rimasta intimata l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
All’adunanza camerale odierna il collegio riservava termine di 60  giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
con il  primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce omessa  pronuncia  in  violazione  dell’art.112  c.p.c.  sul terzo motivo d’appello col quale si era argomentata la prescrizione maturata prima della notificazione dell’avviso di addebito, e si era aggiunto che la prescrizione dei contribuiti era rilevabile d’ufficio.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione dell’art.3, co.9, l. n.335/95 per avere la Corte ritenuto preclusa  l’eccezione  di  prescrizione  quando invece essa era irrinunciabile,  indisponibile  e  rilevabile d’ufficio in qualsiasi grado del giudizio.
Il primo motivo è infondato.
La Corte ha motivato in punto di prescrizione, ritenendo preclusa  in  questa  sede  la  relativa  eccezione  poiché trattavasi di prescrizione maturata anteriormente all’avviso di addebito , che dunque andava dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art.24, co.5, d.lgs. n.46/99.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
La prescrizione dei contributi prevista dall’art.3, co.9 l. n.335/95 è in effetti irrinunciabile, indisponibile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi grado del giudizio. In questo giudizio essa è nondimeno preclusa, poiché il credito consacrato nell’avviso di addebito, ovvero in un titolo esecutivo, è divenuto irretrattabile (Cass. S. U. n.23397/16). Essa poteva essere eccepita e rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo che fosse nato a seguito di tempestiva oppos izione all’avviso di addebito ex art.24, co.5 d.lgs. n.46/99, non invece in questo giudizio, che non può rimettere in discussione il titolo esecutivo per ragioni di merito preesistenti al titolo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; nulla sulle spese verso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE essendo rimasta intimata.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà  atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello previsto  per  il  ricorso  a  norma  dello  stesso  art.  13, comma 1 bis.