Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33645 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33645 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19552/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 50/2022 pubblicata il 26/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE nella controversia con RAGIONE_SOCIALE e con l’RAGIONE_SOCIALE territoriale del lavoro di Benevento.
La controversia -per la materia ancora viva in cassazione -ha per oggetto la pretesa contributiva fatta valere dall’RAGIONE_SOCIALE per mezzo dell’avviso di addebito opposto.
Il Tribunale di Benevento rigettava le domande proposte.
Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME con ricorso affidato a un unico e articolato motivo, al quale resiste l’RAGIONE_SOCIALE del lavoro con controricorso. I.N.P.S. ha depositato procura alle liti.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico e articolato motivo il COGNOME lamenta «violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art.112 c.p.c.; art.30 comma 2 D.L. n.78 del 2010; violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art.11 1 Cost., comma 6; motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile».
La Corte di appello ha rigettato il gravame sulla base di tre rationes decidendi tra loro concorrenti: a) ha ritenuto nuova la
questione degli errori di conteggio delle somme dovute nell’avviso di addebito perché mai sollevata avanti al giudice di prime cure (donde la censura afferente all’art.112 cod. proc. civ.); b) ha osservato che nel ricorso non viene spiegata la ragione del preteso errore, che viene solo indicato; c) ha ritenuto che, in ogni caso, dall’errore di calcolo non p otesse derivare la nullità dell’avviso di addebito, ma solo la sua riduzione.
Nel motivo di ricorso il ricorrente attacca le prime due rationes decidendi , ma quanto alla terza si limita ad affermare che «è opinione di questa difesa che l’erronea indicazione delle somme nell’avviso di addebito ne comporti la nullità ai sensi dell’art.30, comma 2, D.L. n. 78 del 2010».
Orbene, la disposizione citata prevede che: «L’avviso di addebito deve contenere a pena di nullità (…) gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti (…)».
È pacifico in causa che l’avviso di addebito opposto contenesse gli importi addebitati nei termini previsti dall’art.30 comma 2 cit ., e ciò può evincersi anche dalla trascrizione del «Prospetto di regolarizzazione contributiva» integralmente trascritta frammezzo il motivo di ricorso.
Deve dunque concludersi, come già ha concluso la Corte territoriale, che l’eventuale presenza di errori di conteggio non determina la nullità dell’avviso di addebito.
Nella parte restante il ricorso è infondato perché il giudice di appello ha dato conto del suo convincimento in modo puntuale seppur succinto.
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, a beneficio dell’RAGIONE_SOCIALE del lavoro, liquidate in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME