Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22437 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22437 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1965-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 1820/2020 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 09/07/2020 R.G.N. 2560/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto
Opposizione avviso addebito
R.G.N.1965/2021 Cron. Rep. Ud 29/05/2025 CC
La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta da NOME avverso un avviso di addebito dell’ Inps.
Riteneva la Corte che l’avviso di addebito fosse stato emesso in violazione dell’art.24, co.3 d.lgs. n.46/99, poiché basato su un accertamento tributario impugnato davanti al giudice tributario. Né, secondo la Corte, il giudice della presente opposizione doveva entrare nel merito della pretesa contributiva dell’Inps : l’accertamento tributario era infatti divenuto irretrattabile a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto in sede tributaria.
Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
All’esito dell’odierna udienza camerale , il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.100 c.p.c., 30, co.2 d.l. n.78/10, conv. con modif. dalla l. n.122/10, in relazione all’art.46 d.lgs. n.46/99, per non avere la Corte r itenuto sussistente l’obbligo del giudice dell’opposizione di valutare nel merito la propria pretesa sostanziale nonostante la invalidità del titolo esecutivo.
Il motivo è fondato.
Secondo costante orientamento di questa Corte (Cass.3108/25, Cass.12025/19, Cass.17858/18), i l giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l ‘ iscrizione a ruolo , ai sensi dell’art.24, co.3 d.lgs. n.46/99, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale. A tal fine non occorre una domanda specifica dell’Inps nemmeno svolta come motivo di impugnazione d’appello -essendo la cognizione sul merito della pretesa devoluta al giudice con il solo atto d’opposizione della parte privata.
Né del resto l ‘irretrattabilità dell’accertamento tributario fa venir meno l’interesse dell’Inps ad una pronuncia di merito in questa sede. La decisione del giudice tributario concerne la pretesa tributaria, non quella contributiva, sicché non può l’irretrattabilità di tale accertamento costituire un giudicato a favore dell’Inps sulla base del quale precostituirsi un nuovo titolo stragiudiziale (avviso di addebito). A l contrario, l’Inps ha interesse ad ottenere in questa sede un titolo esecutivo -costituito dalla sentenza sul merito della pretesa -che si sostituisca all’originario titolo esecutivo (avviso di addebito).
In conclusione, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per l’accertamento sulla pretesa sostanziale dell’Inps e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 29.5.25