Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34973 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34973 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24802-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 295/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/02/2019 R.G.N. 221/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
Oggetto
Previdenza professionisti
R.G.N. 24802/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/10/2024
CC
che, con sentenza depositata il 13.2.2019, la Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuti i contributi pretesi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘arch. NOME, confermando la statuizione di prime cure nella parte in cui aveva annullato l’avviso di addebito relativo alla stessa somma per essere stato emesso in pendenza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione giurisdizionale proposta dal medesimo architetto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione di ufficio alla Gestione separata;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che l’arch. NOME è rimasto intimato;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, per avere la Corte di merito confermato la statuizione di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito senza dar luogo a corrispondente pronuncia di condanna per i contributi oggetto di ingiunzione;
che, al riguardo, va premesso che questa Corte, interpretando la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, ha da tempo consolidato il principio secondo cui il giudice che ravvisi l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichia rare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12025 del 2019 e 1558 del 2020);
che, nondimeno, è stato precisato che, in tali giudizi, che strutturalmente costituiscono altrettante opposizioni all’esecuzione, in tanto si può prescindere dalla proposizione di una specifica domanda di accertamento del credito da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale in quanto si ammetta che tale ‘domanda’ deve considerarsi implicitamente contenuta nella richiesta RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale di rigettare l’altrui opposizione in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del credito, atteso che l’analogia con il processo per o pposizione a decreto ingiuntivo, che pure spesso è richiamata a supporto RAGIONE_SOCIALE‘anzidetta conclusione (si veda in tal senso Cass. n. 1558 del 2020, cit., nonché più di recente Cass. n. 22832 del 2023), è più apparente che reale, difettando in questi casi quella domanda monitoria che obbliga pur sempre il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a pronunciarsi sul fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo e non sussistendo di norma alcun atto processuale che possa assurgere al rango di domanda giudiziale che non sia costituito dalla richiesta RAGIONE_SOCIALE‘ente creditore di rigettare l’opposizione proposta dal debitore (così Cass. n. 21799 del 2021, in motivazione);
che l’anzidetta conclusione, ancorché discendente dall’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, ben si presta ad essere riferita all’opposizione ad avviso di addebito, avendo previsto l’art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 1 22/2010), che ‘i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero RAGIONE_SOCIALEe somme dovute a qualunque titolo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al titolo esecutivo emesso dallo stesso I stituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento
RAGIONE_SOCIALEe medesime somme affidate per il recupero agli agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione’;
che, conseguentemente, deve ritenersi che, allorquando ravvisi l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito per la contemporanea pendenza di un’impugnativa giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE‘accertamento che ne è presupposto, il giudice, fermo restando il suo obbligo di pronunciarsi sulla sussistenza del credito iscritto a ruolo ove l’ente previdenziale, costituendosi in giudizio, abbia chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione argomentando sulla fondatezza del credito, in tanto può condannare l’opponente al pagamento dei contributi in quanto l’ente abbia altresì ritualmente formulato in tal senso un’esplicita domanda di condanna;
che, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno positivamente accertato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni di credito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE odierno ricorrente e confermato la pronuncia di prime cure solo nella parte in cui aveva annullato l’avviso di addebito per essere stato emesso in presenza di impugnativa giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento che ne era presupposto;
che, non risultando che l’odierno ricorrente abbia formulato, unitamente alla richiesta di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ad avviso di addebito, alcuna domanda riconvenzionale per il pagamento dei contributi che ne formavano oggetto, la censura si rivela infondata;
che il ricorso, conseguentemente, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30.10.2024.