Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34973 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34973 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24802-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 295/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/02/2019 R.G.N. 221/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
Oggetto
Previdenza professionisti
R.G.N. 24802/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 30/10/2024
CC
che, con sentenza depositata il 13.2.2019, la Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuti i contributi pretesi dall’INPS nei confronti dell’arch. NOME COGNOME confermando la statuizione di prime cure nella parte in cui aveva annullato l’avviso di addebito relativo alla stessa somma per essere stato emesso in pendenza dell’impugnazione giurisdizionale proposta dal medesimo architetto nei confronti dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che l’arch. NOME COGNOME è rimasto intimato;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, per avere la Corte di merito confermato la statuizione di annullamento dell’avviso di addebito senza dar luogo a corrispondente pronuncia di condanna per i contributi oggetto di ingiunzione;
che, al riguardo, va premesso che questa Corte, interpretando la previsione dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, ha da tempo consolidato il principio secondo cui il giudice che ravvisi l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichia rare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’ente previdenziale (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12025 del 2019 e 1558 del 2020);
che, nondimeno, è stato precisato che, in tali giudizi, che strutturalmente costituiscono altrettante opposizioni all’esecuzione, in tanto si può prescindere dalla proposizione di una specifica domanda di accertamento del credito da parte dell’ente previdenziale in quanto si ammetta che tale ‘domanda’ deve considerarsi implicitamente contenuta nella richiesta dell’ente previdenziale di rigettare l’altrui opposizione in considerazione della sussistenza del credito, atteso che l’analogia con il processo per o pposizione a decreto ingiuntivo, che pure spesso è richiamata a supporto dell’anzidetta conclusione (si veda in tal senso Cass. n. 1558 del 2020, cit., nonché più di recente Cass. n. 22832 del 2023), è più apparente che reale, difettando in questi casi quella domanda monitoria che obbliga pur sempre il giudice dell’opposizione a pronunciarsi sul fondamento della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo e non sussistendo di norma alcun atto processuale che possa assurgere al rango di domanda giudiziale che non sia costituito dalla richiesta dell’ente creditore di rigettare l’opposizione proposta dal debitore (così Cass. n. 21799 del 2021, in motivazione);
che l’anzidetta conclusione, ancorché discendente dall’interpretazione dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, ben si presta ad essere riferita all’opposizione ad avviso di addebito, avendo previsto l’art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 1 22/2010), che ‘i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso I stituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento
delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione’;
che, conseguentemente, deve ritenersi che, allorquando ravvisi l’illegittimità dell’emissione dell’avviso di addebito per la contemporanea pendenza di un’impugnativa giurisdizionale dell’accertamento che ne è presupposto, il giudice, fermo restando il suo obbligo di pronunciarsi sulla sussistenza del credito iscritto a ruolo ove l’ente previdenziale, costituendosi in giudizio, abbia chiesto il rigetto dell’opposizione argomentando sulla fondatezza del credito, in tanto può condannare l’opponente al pagamento dei contributi in quanto l’ente abbia altresì ritualmente formulato in tal senso un’esplicita domanda di condanna;
che, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno positivamente accertato la sussistenza delle ragioni di credito dell’Istituto odierno ricorrente e confermato la pronuncia di prime cure solo nella parte in cui aveva annullato l’avviso di addebito per essere stato emesso in presenza di impugnativa giurisdizionale dell’avviso di accertamento che ne era presupposto;
che, non risultando che l’odierno ricorrente abbia formulato, unitamente alla richiesta di rigetto dell’opposizione ad avviso di addebito, alcuna domanda riconvenzionale per il pagamento dei contributi che ne formavano oggetto, la censura si rivela infondata;
che il ricorso, conseguentemente, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30.10.2024.