Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10849 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10849 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11689/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
CITTÀ RAGIONE_SOCIALE DI MILANO (già PROVINCIA DI MILANO), rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1618 del 18/4/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
-la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l ‘ «avviso di pagamento prima della riscossione
coattiva» (cosiddetto ‘ avviso bonario ‘ ) notificatole dalla Città Metropolitana di Milano e recante l ‘ invito al versamento dell ‘ importo di Euro 341,00, derivante da un verbale d ‘ accertamento di infrazione al codice della strada; la società affermava di aver già pagato il predetto verbale e, dunque, contestava la pretesa dell ‘ Amministrazione, avanzando altresì richiesta risarcitoria;
-il Giudice di Pace di Napoli Nord dichiarava inammissibile la domanda «in quanto l ‘ atto impugnato non costituisce atto autonomamente impugnabile … per carenza di interesse ad agire» della società attrice;
-il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 1618 del 18/4/2023, accoglieva l ‘ appello della società per le seguenti ragioni: «Il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto inammissibile l ‘ azione di opposizione che andrebbe meglio qualificata come accertamento negativo del credito … L ‘ interesse ad agire, nella fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questo giudice dunque sussiste, in quanto la notifica del predetto atto prelude alla successiva notifica di una cartella di pagamento, con relativi costi aggiuntivi per il creditore. … Sussistono i presupposti per l’ integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell ‘ art. 92. comma 2, c.p.c., attesa la novità della questione prospettata.»;
-avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-resisteva con controricorso la Città Metropolitana di Milano;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 26/2/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «Violazione o comunque falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.»;
-col secondo motivo deduce: «Art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc civ. in relazione all ‘ art 111 Cost. comma 6 e 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. -Nullità della sentenza per motivazione apparente»;
-le censure -che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse ed attinenti alle ragioni poste a fondamento della compensazione integrale delle spese di lite -sono fondate;
-questa Corte ha statuito che, «in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica ‘ in negativo ‘ in ragione della ‘ elasticità ‘ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, ‘ non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese ‘ in favore della parte vittoriosa.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021, Rv. 662213-01);
-nella specie, la motivazione addotta dal giudice d ‘ appello per disporre la compensazione delle spese nonostante l ‘ accoglimento dell ‘ impugnazione consiste nella pretesa novità della questione esaminata, riguardante l ‘ ammissibilità dell ‘ azione di accertamento negativo del credito recato da un ‘ avviso bonario ‘ ;
-in proposito si osserva che -proprio in relazione ad un avviso bonario avente ad oggetto il pagamento di sanzioni pecuniarie conseguenti a contravvenzioni al Codice della strada -Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20919 del 21/07/2021, Rv. 662019-01, aveva statuito che non è ammessa la contestazione per soli vizi formali propri dell ‘ atto, ma aveva precisato che «il mancato inizio dell ‘ esecuzione e l ‘ assenza della notifica del precetto, non consentono la prospettazione dell ‘ impugnazione dell ‘ avviso bonario quale opposizione all ‘ esecuzione, ma potrebbero legittimare un ‘ eventuale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (in tal senso si veda Cass. n. 16821/2016, secondo cui, avverso la notificazione di una sentenza cui risulti erroneamente apposta la formula esecutiva, ancorché essa non costituisca
idoneo titolo esecutivo, non è esperibile il rimedio dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione, utilizzabile solo dopo la notificazione del relativo precetto, ma solo un ‘ azione di accertamento negativo ove alla prima delle suddette notificazioni si accompagni, con manifestazioni di intenti coeva o precedente, un vanto espresso della pretesa coattiva, ma sempre che si contesti l ‘ esistenza del diritto vantato).»;
-pertanto, già in forza di un precedente di legittimità anteriore alla decisione qui impugnata, l ‘ iniziale domanda della società -riqualificata dallo stesso Tribunale di Napoli Nord come azione di accertamento negativo -era da reputarsi ammissibile;
-per quanto esposto, la motivazione addotta dal Tribunale per compensare le spese di lite è manifestamente erronea e soltanto apparente, perché apoditticamente fa riferimento alla novità della questione esaminata senza confrontarsi col citato precedente giurisprudenziale;
-si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per il riesame della decisione sui costi del giudizio, inclusi quelli del grado di legittimità;
p. q. m.
la Corte
cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,