Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29149 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29149 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16842/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, titolare della ditta omonima, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, pec: EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Amministratore legale rappresentante p.t., NOME COGNOME DEMONTIS, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME, PEC: EMAIL;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 454/2019 depositata il 15/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
NOME COGNOME veniva convenuto in giudizio dalla società RAGIONE_SOCIALE che, subentrata nel contratto di affitto d’azienda/locazione alla società RAGIONE_SOCIALE, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 111.600,00 a titolo di indennità ai sensi dell’art. 34, 1° e 2° comma, della l. n. 392/1978, adducendo di aver condotto in locazione l’immobile sito in località Prato Sardo sino all’11 gennaio 2013, svolgendovi l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli, e di averl o rilasciato al convenuto, in seguito alla lettera con cui quest’ultimo, in data 27 febbraio 2011, le aveva comunicato la volontà di riottenere i locali per adibirli all’esercizio di attività artigianale e commerciale in proprio e da parte dei suoi figli; NOME COGNOME però aveva rilocato l’immobile con contratto registrato in data 25 ottobre 2013 alla società RAGIONE_SOCIALE che, con successivo contratto, registrato in data 16 gennaio 2015, lo aveva concesso in locazione alla RAGIONE_SOCIALE;
NOME COGNOME, costituitosi in giudizio, contestava la ricorrenza dei presupposti per l’azione esercitata, perché la società attrice aveva rinunciato espressamente all’indennità di cui all’art. 34 della l. n. 392/1978;
con la sentenza n. 698/2017, il Tribunale di Nuoro condannava NOME COGNOME al pagamento di euro 46.499,94 a titolo di indennità per la perdita di avviamento commerciale, ai sensi dell’art. 34, 1° comma, della l. n. 392/1978, nonché al pagamento del medesimo importo a titolo di ulteriore indennità, ai sensi dell’art. 34, 2° comma, l. n. 392/1978;
la sentenza veniva impugnata da NOME COGNOME, il quale domandava l’ammissione di nuovi documenti e l’escussione di nuovi testi, allo scopo di dimostrare che la società RAGIONE_SOCIALE
aveva continuato a svolgere la sua attività prima attraverso la RAGIONE_SOCIALE poi attraverso la RAGIONE_SOCIALE e che quindi non aveva titolo per pretendere l’indennità di cui all’art. 34, 1° e 2° comma, della l. n. 392/1978;
l’appellata domandava il rigetto dell’impugnazione e la condanna di NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 96 cod.proc.civ.;
la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, con la sentenza n. 459/2019, pubblicata in data 15 ottobre 2019, ha dichiarato le richieste istruttorie dell’appellante inammissibili, in virtù dell’art. 345 cod.proc.civ., nuovo testo, applicabile ratione temporis , escludendo la ricorrenza di una causa non imputabile a NOME COGNOME che gli avesse impedito di produrre i documenti e/o di indicare le prove testimoniali ; di conseguenza, ha respinto l’appello e confermato la decisione del Tribunale;
NOME COGNOME, formulando due motivi, ricorre per la cassazione di detta sentenza; al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata;
la trattazione del ricorso è stata fi ssata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato memoria; parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che :
in via preliminare si deve dichiarare inammissibile il controricorso, in quanto notificato il 4 agosto 2023, a fronte di una notifica del ricorso avvenuta il 13 giugno 2020; risulta violato infatti il termine di cui all’art. 370, 1° comma, cod.proc.civ., nel testo anteriore al d.lgs. n. 149/2022;
con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 , 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., l’inesistenza della procura alle liti in capo all’attrice, perché essa sarebbe stata rilasciata da un soggetto che non aveva alcuna rappresentanza in ordine al rapporto dedotto in giudizio e riguardo ad una società il cui nominativo non
corrispondeva al numero di partita Iva, al codice fiscale e all’iscrizione al registro delle imprese dichiarati in atti; in particolare, la procura all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME era stata rilasciata da NOME COGNOME, senza nessuna delibera autorizzativa norma dello statuto, che gli conferisse un potere sostanziale e processuale;
il motivo non può essere accolto perché è inammissibile;
secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la rilevabilità del difetto di legittimazione processuale, pur rientrando tra le questioni rilevabili anche d’ufficio dal giudice, dev’essere coordinata con il sistema processuale vigente, introdotto dalla novella n. 353 del 1990 con le modifiche di cui alla L. n. 354 del 1995 , e con le preclusioni da esso introdotte, per cui esso dovrebbe poter essere rilevato in primo grado non oltre l’udienza di trattazione, mentre in appello l’assenza di poteri rappresentativi può essere inserita nei motivi di appello; ne consegue che, in difetto di una tempestiva contestazione all’interno dei due momenti processuali sopra indicati, e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d’ufficio, ad una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem , la questione non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione ( ex multis , cfr. tra le decisioni massimate più recenti Cass.19/12/2019, n. 33769);
nella specie, non avendo parte ricorrente provveduto alla corretta deduzione e allegazione degli atti processuali comprovanti l’avvenuta tempestiva sollevazione delle questioni in esame nel corso dei pregressi gradi di merito (con la conseguente dimostrazione che detta questione non è stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione), l’odierna censura deve ritenersi radicalmente inammissibile: Cass. 19/12/2019, n. 33769; Cass.13/08/2004, n. 15854; Cass. 04/04/2003, n. 5328;
3) con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in riferimento dall’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 345, 3° comma, cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale adottato una nozione oggettiva di causa non imputabile, identificandola con il caso fortuito e la forza maggiore, piuttosto che ancorarla ‘al met ro soggettivo della diligenza nel compiere gli atti del processo, in base a un principio di autoresponsabilità incentrato sul c.d. dovere di accurata condotta processuale’; in particolare, il ricorrente sostiene ‘che non poteva ragionevolmente prevedere la scoperta di un documento decisivo, perché era riferito a circostanza estranee alla propria sfera di controllo’, in quanto riguardava rapporti economici e commerciali interni alle aziende che si succedettero nel tempo nei contratti di azienda/affitto, inoltre, solo in data 24 aprile 2018 aveva incontrato NOME COGNOME, responsabile commerciale della RAGIONE_SOCIALE che lo aveva messo a parte dei rapporti commerciali tra la società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE‘;
il motivo è inammissibile;
vertendosi in tema di violazione di norma del procedimento, la sbrigativa motivazione della sentenza impugnata non costituisce elemento decisivo per esprimersi a favore della fondatezza censura; sarebbe necessario a tal fine un apprezzamento in senso favorevole alla tesi del ricorrente da parte di questa Corte da condurre sulla base di quanto, nel rispetto delle regole di deduzione del vizio in Cassazione, è stata messa in grado di apprezzare; per i vizi di violazione delle norme del procedimento la Corte è giudice del ‘fatto processuale’ inerente alla loro applicazione, ma lo è nei limiti in cui il motivo di ricorso l’abbia messa in grado di percepirlo, anche nel rispetto dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ.;
ebbene, quanto ai documenti, evocati a pag. 15, la lettera del 24 aprile 2018 e gli altri documenti sono indicati come prodotti, ma il ricorrente non ne riproduce il contenuto né direttamente né
indirettamente, con precisazione della parte corrispondente, e delega questa Corte a ricercare se quanto in essi rappresentato e dunque se il documento come mezzo di prova possa integrare il fatto che la prova non fosse deducibile nel giudizio di primo grado per causa non imputabile; né è di secondario rilievo il fatto che, sotto il profilo cronologico, solo la lettera del COGNOME è successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, mentre gli altri documenti sono anteriori: l’assenza di specifiche deduzioni circa il loro contenuto e la loro rilevanza impedisce il superamento del rilievo cronologico, perché non consente di apprezzarlo effettivamente;
la censura proposta dal motivo è dunque inidonea a giustificare l’ammissibilità della produzione;
quanto ai capitoli di prova testimoniale, il primo di essi, là dove evoca la narrazione da parte del teste di non meglio specificati ‘accordi economici’, anc he a voler considerare il capitolo come deduttivo di prova non potuta dedurre prima, difetta di specificità quanto al fatto che il teste dovrebbe riferire e, dunque, si rivela inammissibile, ai sensi dell’art. 244 cod.proc.civ.; detti rilievi per le medesime ragioni si confanno al secondo capitolo; la inammissibilità del terzo e del quarto capitolo sono il riflesso della inammissibilità a monte della produzione della lettera del 24 aprile 2018; dei capitoli successivi non è spiegata, riferendosi essi a fatti anteriori all’esito del giudizio di primo grado, la ragione dell’impossibilità di deduzione, tenuto conto che essa comunque è correlata alla deduzione dei capitoli precedenti e alla documentazione non ammessi;
va detto peraltro che anche se si ritenessero -per absurdum -ammissibili la produzione documentale e la prova testimoniale, resterebbe del tutto indimostrata la loro rilevanza allo scopo di impedire la debenza di quanto dovuto ai sensi dell’art. 34 della l. 392/1978, atteso l’assunto del tutto generico che ‘di fatto
aveva proseguito la propria attività commerciale, nei medesimi locali, per il tramite di due società terze’: il proseguire l’attività tramite altre società terze è affermazione che comunque non esclude che l’originaria conduttrice avesse cessato l’attività in proprio nei locali oggetto di locazione e, dunque, che tale cessazione fosse operativa nei confronti della clientela;
il ricorso va rigettato;
il controricorso va dichiarato inammissibile;
nulla deve essere liquidato per le spese a favore della controricorrente;
va dato atto che ricorrono i presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, dichiara inammissibile il controricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14/09/2023