Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26930 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
Oggetto:
titoli di credito
AC – 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15949/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elett.te dom.to in Roma, INDIRIZZO, c/o RAGIONE_SOCIALE, rapp.to e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., dom.ta in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e all’indirizzo pec EMAIL,
rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata alla memoria datata 23 maggio 2024, in atti;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, quinta sezione civile, n. 4181/2020, pubblicata il 03/12/2020, resa nel procedimento n.r.g. 1861/2019
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con atto di citazione, notificato il 28.11.2016, NOME COGNOME esponeva: che in data 8.11.2016 gli era stato notificato dalla RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo, breviter : ‘RAGIONE_SOCIALE‘) atto di precetto per il pagamento di € 20.419,80, in virtù di venti effetti cambiari (ognuno di €.1.000,00, con scadenza a partire dal 29.10.2013), emessi dalla RAGIONE_SOCIALE, con avallo dell’COGNOME; – che le suddette cambiali erano state emesse sulla base di un contratto di cessione di attrezzature con riserva di proprietà (stipulato tra l’opposta e la RAGIONE_SOCIALE, in data 29.10.2013); – che la pretesa era infondata, poiché detto contratto era nullo e/o annullabile e/o da dichiarare risolto. Tanto premesso, previa sospensione della efficacia esecutiva delle cambiali, si opponeva all’esecuzione e chiedeva di « a) accertare e dichiarare, in via preliminare, la carenza di legittimazione della RAGIONE_SOCIALE per non essere proprietaria dei beni ceduti; nonché l’inefficacia e la nullità del precetto, per i motivi di cui in premessa; dichiarare anche la nullità, l’annullabilità e/o la risoluzione del citato contratto di cessione con la conseguente dichiarazione di nullità e/o
annullabilità delle cambiali ad esso collegabili per la violazione degli artt. 1439 e 1429 c.c., con la conseguente declaratoria di ulteriore nullità del precetto b)accertare e dichiarare che parte attrice nulla deve alla RAGIONE_SOCIALE per la nullità, annullabilità e/o risoluzione del contratto, per come esposto; c) accertare e dichiarare, per l’effetto che il credito intimato risulta non dovuto », invocando altresì il risarcimento dei danni e la vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la NOME, eccependo l’infondatezza dell’opposizione. Con sentenza n. 2799/2019 del 14 marzo 2019, il Tribunale di Napoli così provvedeva: « a) Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara inesistente il diritto di RAGIONE_SOCIALE di agire con l’azione cambiaria in danno di NOME in virtù delle cambiali indicate in precetto; b) condanna l’opposto al pagamento delle spese di lite in favore di NOME , liquidandole in complessivi euro 2.738,00, oltre euro 264,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione all’AVV_NOTAIO, dichiarat osi anticipatario ».
La Corte di appello di Napoli, con l’ impugnata sentenza, così provvedeva: « 1) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta l’opposizione all’esecuzione dell’NOME e dichiara che la RAGIONE_SOCIALE può agire esecutivamente nei suoi confronti, in base alle cambiali indicate in precetto; 2) condanna COGNOME NOME alla rifusione in favore della RAGIONE_SOCIALE delle spese del doppio grado, che liquida in € 2.100,00 per compensi per il primo grado ed in € 2.500,00 per compensi ed in € 382,50 per spese per il presente grado, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, al netto di IVA e CPA. ».
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava: a) che il Tribunale aveva accolto l’opposizione, sull’assunto che anche l’avallante possa far valere le eccezioni relative a rapporti intercorsi fra l’originario debitore cambiario e i precedenti giratari, se colui che agisce in via cambiaria abbia acquistato il titolo in mala fede, e ritenendo che nella specie sussistesse il dolo del creditore, per aver questi azionato le cambiali dopo il sequestro dei beni oggetto del contratto di vendita; b) che tale motivazione era erronea, siccome l’obbligazione di garanzia dell’avallante, avente carattere accessorio e dipendente (art. 37, co. 1, legge cambiaria), è anche un’obbligazione cambiaria di natura cartolare, come tale autonoma rispetto alle altre obbligazioni cambiarie ed anche rispetto a quella dell ‘ avallato, con la conseguenza che gli effetti dell’accessorietà non operano nei limiti in cui è sancita l’autonomia della obbligazione stessa, quali risultano dall’art. 37, co. 2, legge cambiaria, secondo cui l’obbligazione dell’avallante è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa, salvo che per un vizio di forma (cfr. art. 7 legge cambiaria). Ne deriva che l’avallante, come non risponde dell’obbligazione causale sottostante, così non è liberato per l’eventuale estinzione o invalidità della medesima per causa diversa dal vizio di forma e, parimenti, mentre può giovarsi delle eccezioni riguardanti la validità formale del titolo e di quelle derivanti dai suoi rapporti personali con il portatore che pretende il pagamento, non può avvalersi di quelle proprie dell’avallato o attinenti al rapporto sottostante (cfr. Cass. n. 1992/1984; n. 2911/1980; n. 5372/1979); c) che, con tali premesse, nella specie conseguiva che invano l’COGNOME aveva eccepito, a fondamento
dell’opposizione, l’eventuale nullità e/o annullabilità e/o risoluzione del contratto di vendita (che avevano dato luogo all’emissione delle cambiali azionate) e l’insussistenza, quindi, dell’obbligazione (causale) avallata, dovendo ad abuntantiam anche rilevarsi che erroneamente il primo Giudice aveva ravvisato il dolo del creditore nell’azionare i titoli, valorizzando la sola circostanza del sequestro probatorio, ma trascurando la documentazione prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE, idonea quanto meno a giustificare la sua buona fede.
Avverso detta pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
NOME ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
Primo motivo « I -insufficiente ed Erronea motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 5. Erroneità della sentenza per avere la Corte di Appello escluso l’exceptio doli affermando la mancata sussistenza dell’accordo fraudolento tra l’emittente RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE», deducendo che la Corte di Appello doveva tenere conto del fatto che l’art. 21 della Legge cambiaria comprende tutte le possibili eccezioni, onde l’espressione limitatrice «il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale» è ‘ distrutta ‘ dall ‘ espressione immediatamente successiva «e quelle non vietate dall’art. 21», che non solo comprende le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell’art. 2, ma anche tutte le altre o di natura tipicamente cambiaria, o di natura generale, sia sostanziale sia processuale». Inoltre, l’art. 21 contiene l’espresso riconoscimento legislativo della exceptio doli generalis , la quale, anteriormente, era applicata in via di
costruzione giuridica, -e viene, ora, sancita positivamente come rimedio giuridico per opporre le eccezioni personali al traente od ai portatori precedenti, anche al terzo possessore, ove quest’ultimo «acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore».
Il motivo è inammissibile.
La ratio decidendi della sentenza impugnata si identifica nell’affermazione in diritto secondo cui l’obbligazione di garanzia dell’avallante, avente carattere accessorio e dipendente (art. 37, co. 1, legge cambiaria), è un’obbligazione cambiaria di natura cartolare, con la conseguenza che l’avallante, come non risponde dell’obbligazione causale sottostante, così non è liberato per l’eventuale estinzione o invalidità della medesima per causa diversa dal vizio di forma e, parimenti, mentre può giovarsi delle eccezioni riguardanti la validità formale del titolo e di quelle derivanti dai suoi rapporti personali con il portatore che pretende il pagamento, non può avvalersi di quelle proprie dell’avallato o attinenti al rapporto sottostante.
Tale affermazione è corretta, dovendo richiamarsi tanto la più risalente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 2901 del 06/10/1972; Sez. 3, Sentenza n. 2911 del 03/05/1980), quanto la più recente (Sez. 3, Sentenza n. 18846 del 10/06/2022), laddove si è affermato il condivisibile principio secondo cui ‘ in ragione della letteralità e astrattezza della sua obbligazione, l’avallante cambiario non può opporre eccezioni attinenti al rapporto fondamentale tra debitore principale e creditore, e pertanto non è liberato dall’obbligazione di garanzia neppure nel caso di estinzione dell’obbligazione principale ‘ . Questa Corte ha, quindi, sempre escluso, in ragione
dell’autonomia cartolare propria dell’avallo, che l’ avallante possa opporre al presentatore del titolo eccezioni fondate sulla validità del rapporto causale che ha dato origine all’obbligazione cambiaria (discutendosi, semmai, solo della latitudine del concetto di vizio formale opponibile: si veda, sul tema, Sez. 1, Sentenza n. 1992 del 26/03/1984).
Le argomentazioni spese dal ricorrente nel motivo in esame non si confrontano minimamente con le argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata, e in linea con l’insegnamento di questa Corte, a conforto della valorizzazione dell’autonomia dell’avallo nella dinamica della disciplina dei titoli di credito, ma pretendono di dimostrare l’erroneità dell’assunto sulla base di una personale, quanto infondata, ricostruzione della disciplina di settore, finendo per non contrastare le ragioni della decisione impugnata che, del resto, appaiono del tutto corrette alla luce del precitato orientamento nomofilattico . Invero l’ avallante, al pari di ogni debitore cambiario, può opporre al possessore della cambiale circostanze riconducibili al contenuto dell’ exceptio doli nel caso in cui la cambiale non abbia circolato o il possessore di essa sia lo stesso nei cui confronti l’avallato ha estinto l’obbligazione, giacché in tale ipotesi la controversia esula dai confini del rapporto cambiario ed investe il rapporto extracartolare; ciò che, tuttavia, non risulta nel caso di specie, non rinvenendosi traccia di tale ipotesi né nella sentenza impugnata, né nei motivi del ricorso.
Secondo motivo «Sulla sussistenza del dolo e/o della colpa grave. Violazione degli artt. 21 e 62 L.C. e dell’art 1993 co 2 c.c. ex art 360 co 1 n.5», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per omessa/insufficiente e/o contraddittorietà della
motivazione, segnatamente a riguardo dell’asserita insussistenza del dolo da parte dell’avallato e soprattutto in ordine ad una pur sommaria precisazione di come e perché fosse stata trascurata la documentazione prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE asseritamente idonea a giustificare la sua buona fede, omettendo in termini di palese evidenza -anche formale -di indicare quale fosse la documentazione prodotta dalla citata NOME, asseritamente atta a giustificare tale sua buona fede, segnatamente in merito alla data di provenienza dei beni.
Terzo motivo «Erronea ed illogica decisione nella parte in cui definisce errata la decisione del Giudice di primo grado che ha ravvisato il dolo del creditore nell’azionare i titoli, valorizzando la sola circostanza del sequestro probatorio ex art 360 n. 3 e 5 cpc», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di considerare che nella specie si è trattato di una vera e propria truffa, per cui sarebbe stato necessario soffermarsi sugli elementi costitutivi del reato di truffa, con particolare riferimento alla truffa contrattuale, i cui elementi costitutivi, ovvero i raggiri e gli artifici, erano già ampiamente dimostrati sin dal primo grado.
Quarto motivo «Omesso e/o Errato esame di un fatto decisivo del processo nella parte in cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe provato la lecita provenienza del bene e la titolarità degli stessi in capo alla RAGIONE_SOCIALE ex art. 360 n.5 cpc», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di considerare l’illecita provenienza dei beni, che risulterebbe provata dalla attuale pendenza del relativo procedimento penale, r.g. 39633/13.
I motivi secondo, terzo e quarto possono essere congiuntamente esaminati, in quanto sono inammissibili per la medesima
ragione: essi impugnano in questa sede un obiter della sentenza impugnata, la quale ha accennato alla questione della prova della sussistenza del dolo della RAGIONE_SOCIALE nel rapporto causale solo ad abuntantiam , come si evince con certezza dall’ affermazione in fondo a pagina 9 laddove si legge: ‘ Il rilievo che precede è assorbente ‘. Tanto determina che le considerazioni espresse dopo aver rilevato l’inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione sono state spese solo ad colorandum , non essendovi dubbio che la reiezione della domanda è stata fondata dalla Corte territoriale sull’affermazione di carattere formale inerente alla carenza di titolarità dell’avallante a sollevare l’eccezione inerente alla validità del rapporto sottostante all’emissione dei titoli di credito.
La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna NOME a rifondere ad RAGIONE_SOCIALE le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre