Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 414 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 414 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
COMUNE DI AULLA;
– intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI MASSA n. 609/2020 depositata il 13/11/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il verbale emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Aulla per la violazione dell’art. 142, comma 8 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘CdS’ , superamento dei limiti di velocità).
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13849/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
1.1. Il Giudice di Pace di Pontremoli rigettava il ricorso.
La pronuncia veniva impugnata da COGNOME innanzi al Tribunale di Massa che confermava l’impugnata sentenza ritenendo, per quel che qui ancora rileva:
è ammissibile l’appello elevato da COGNOME posto che in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma a pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, il procedimento giurisdizionale era stato correttamente avviato; il successivo pagamento del medesimo importo (minimo della sanzione), anche se è avvenuto prima della scadenza del termine dei 60 giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all’impugnazione;
non sono fondate nel merito le censure formulate dall’appellante con riferimento alla presunta illegittimità della fonte normativa secondaria di classificazione della strada urbana luogo di commissione dell’illecito, nonché dell’illegittimità dell’atto amministrativo che consente la rilevazione delle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 142 CdS, né sono emerse nuove ragioni di fatto o diversi motivi di diritto per disattendere le conclusioni rassegnate dal giudice di prime cure circa l’esclusione, nella fattispecie, degli allegati profili di difformità di detti provvedimenti dal modello legale. Del resto, i provvedimenti di classificazione delle strade ad opera delle amministrazioni statali e regionali ex art. 2, commi 5 e 8 CdS, sono vincolanti per le altre amministrazioni locali e, in quanto atti di carattere generale, non sono soggetti a disapplicazione parziale (con riferimento nel caso di specie alla classificazione come strada urbana) ex art. 4 e 5 LAC;
né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba
contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato per il rilevamento della velocità sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso;
nella specie, il procedimento di omologazione – che grava comunque sulla PA, poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria – era stato menzionato nell’atto di accertamento della violazione mediante le indicazioni ivi fornite in ordine alla tipologia dell’apparecchio e dagli estremi relativi alla sua omologazione, alla successiva taratura e controllo da parte delle autorità amministrative e degli organi tecnici preposti, ed è attestato separatamente dall’esito della relativa verifica agli atti.
La suddetta pronuncia veniva impugnata per la cassazione da NOME COGNOME con ricorso affidato a quattro motivi.
Restava intimato il Comune di Aulla.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo il ricorrente chiede la correzione della sentenza erroneamente motivata in diritto, in quanto pur avendo il giudice di seconde cure giustamente dichiarato infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla resistente in relazione all’art. 384, comma 4 e all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., ha comunque reso una motivazione non corretta. Il ricorrente osserva che – avendo egli impugnato il verbale della Polizia Municipale di Aulla, non avendo effettuato il pagamento della relativa sanzione entro i 60 giorni prescritti dall’art. 202 CdS – una volta conclusosi con il rigetto il relativo procedimento innanzi al Giudice di Pace egli era stato obbligato ad effettuare il relativo pagamento entro il termine di 30 giorni; il pagamento della sanzione, quindi, è il risultato di un atto dovuto, conseguenza della sentenza di condanna di primo grado che,
comunque, non impedisce né preclude l’impugnazione del relativo provvedimento.
1.1. Il motivo è inammissibile. Come correttamente osservato dal Tribunale, il pagamento effettuato in ottemperanza alla pronuncia di rigetto si risolve in un fatto irrilevante ai fini del presente giudizio, rispetto al quale non è realmente prospettata, né è prospettabile, alcuna violazione di legge addebitabile in capo al giudice d’appello.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 disp. gen., artt. 2 e 3 CdS, art. 4 del D.L. n. 121/2002 e art. 201 CdS, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto della Prefettura di Massa con il quale è stato autorizzato l’utilizzo dell’autovelox fisso, anziché prevedere la presenza degli agenti accertatori al fine della contestazione immediata, sulla strada urbana di scorrimento che non presenta gli elementi ritenuti della legge come imprescindibili (ossia banchina e marciapiede) per poter essere classificata come tale. Del resto, precisa il ricorrente, il Prefetto di Massa non era affatto vincolato alla classificazione di strada urbana di scorrimento operata dall’ente proprietario ai fini dell’adozione del provvedimento di autorizzazione dell’autovelox, che avrebbe perciò dovuto non emettere. Di conseguenza, nel giudizio di opposizione ex art. 204 CdS è sempre riconosciuto al giudice ordinario il potere di sindacare incidentalmente il provvedimento amministrativo che costituisce il presupposto di quello sanzionatorio, e disapplicarlo qualora non risulti conforme con le norme di legge. Erra, pertanto, il Tribunale non solo nella parte in cui ha aderito alle considerazioni svolte dal Giudice di Pace in merito alla sussistenza dei requisiti essenziali di legge per la qualificazione di una strada urbana come di scorrimento, ma anche laddove ha ritenuto di
non poter disapplicare il provvedimento prefettizio di autorizzazione dell’autovelox.
2.1. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto non sussistenti ragioni di fatto o di diritto per disattendere le conclusioni rassegnate dal Giudice di Pace in merito alla classificazione della strada come strada urbana di scorrimento e tanto basta ad escludere profili di difformità del provvedimento prefettizio rispetto al modello legale, non potendo in questa sede discutersi di questioni attinenti al merito e alla valutazione delle risultanze probatorie.
Il successivo ragionamento reso dal Tribunale costituisce una seconda ratio , o motivazione ad abundantiam , che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure. Deve, dunque, essere respinta la doglianza nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7995 del 11/03/2022; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631 -01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005, Rv. 582945 -01).
Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45, comma 6, CdS alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, del d.m. n 282/2017, della circolare ministeriale n. 6045/2017 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per aver ritenuto che la pubblica amministrazione non abbia alcun onere probatorio in ordine alla corretta funzionalità dell’autovelox, che il verbale di accertamento dell’infrazione non debba contenere l’attestazione sulla funzionalità e che l’onere probatorio sul corretto funzionamento dell’autovelox gravi sempre sull’opponente. A fronte della specifica contestazione del
ricorrente in merito alla perdurante funzionalità dell’autovelox controparte avrebbe dovuto dimostrare la regolarità dello strumento depositando un verbale di verifica della funzionalità successivo al rilascio del certificato di taratura, così come previsto dalle norme innanzi citate.
3.1. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha, in effetti ed in più occasioni, rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 45, comma 6, del CdS nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, ivi incluse quelle rientranti nella tipologia oggetto di causa (Cass. n. 533/2018), essendo irrilevante (cfr. Cass. n. 40627/2021) che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformità il loro corretto funzionamento ( ex multis , di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022). In presenza di contestazioni sulla funzionalità dell’apparecchio, quindi, non risulta sufficiente che il medesimo risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l’esistenza della prova della successiva taratura
periodica: prova che deve essere fornita dall’Amministrazione che ha contestato l’infrazione.
E’ stato anche precisato che (Cass. n. 14597/2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018, non massimata), aggiungendosi -per quanto qui maggiormente rileva – che la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale «… non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato» (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018). È quindi a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell’omologazione iniziale, della taratura periodica dello strumento nonché della successiva verifica di funzionalità. Spetta, infine, all’opponente, sulla base di circostanze allegate e debitamente provate, accertare il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 18354 del 12/07/2018, Rv. 649460 – 01).
3.1.1. La questione è stata di recente efficacemente così sintetizzata: «Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all’art. 142, comma 8, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l’indicazione del certificato di regolare taratura dell’apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato
non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sull’amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura» (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17574 del 18/06/2021, Rv. 661477 – 01).
3.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato non solo che il compimento del procedimento di omologazione, così come le indicazioni relative alla tipologia dell’apparecchio, gli estremi relativi alla successiva taratura nonché alla successiva verifica, risultano tutti menzionati nell’atto di accertamento della viol azione (v. sentenza impugnata p. 3, 3° capoverso), ma anche la sussistenza dell’ attestazione separata dall’esito della relativa verifica agli atti, in conformità a quanto più volte affermato da questa Corte (v. supra , punti 3.1., 3.1.1).
Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia circa la violazione della distanza di 1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e l’ubicazione dell’autovelox fisso ex art. 25, comma 2, della legge n. 120/2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. L’ente proprietario della strada ha apposto il limite di velocità di 50 km/h su una carreggiata posta al di fuori del centro abitato: ciò rende operativa la norma menzionata, che impone la posizione del cartello recante il limite di velocità ad una distanza di 1 km rispetto all’autovelox fisso. Nel caso di specie – come dimostrato in atti – il cartello risulta trovarsi ad una distanza di 600 m dall’autovelox. Su tale questione, ritualmente rilevata in appello, il tribunale non ha preso posizione alcuna.
4.1. Il motivo è infondato. Come sopra rilevato (v. punto 2.1.), il Tribunale ha ritenuto non sussistenti ragioni di fatto o di diritto per
disattendere le conclusioni rassegnate dal Giudice di Pace in merito alla classificazione della strada come strada urbana di scorrimento. Orbene, come emerge dagli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio dedotto ( ex multis : Cass. n. 36728/2022), il Giudice di Pace aveva in effetti accertato che la strada ove è stata rilevata la violazione si trova nel centro abitato, con ciò non poteva trovare applicazione l’art. 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120.
5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda