Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12924 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12924 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14937/2022 R.G. proposto da:
COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall ‘ avvocato NOME COGNOME.
– Ricorrente –
Contro
COMUNE DI MODENA, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO.
– Controricorrente –
Avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1631/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 06 maggio 2025.
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò davanti al Giudice di pace di Modena tredici verbali di accertamento di infrazioni al codice RAGIONE_SOCIALEa strada, emessi dalla polizia RAGIONE_SOCIALE Modena (notificati il 26/05/2020 e il 06/06/2020) per la violazione, in ciascuna occasione, RAGIONE_SOCIALE‘art. 142,
Sanzioni amministrative
commi 7 e 8 c.d.s., per superamento dei limiti di velocità, accertata coll’apparecchiatura automatica ‘ autovelox ‘ , con applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi di euro 1.594,00, oltre alla decurtazione di punti RAGIONE_SOCIALEa patente di guida.
Sostenne, in particolare, che gli accertamenti erano illegittimi in quanto l’apparecchiatura ‘ autovelox ‘ utilizzata per il rilevamento RAGIONE_SOCIALEa velocità era stata approvata e sottoposta a taratura periodica, ma non era stata omologata;
il Giudice di pace, con sentenza n. 11/2021, respinse la domanda;
sull’appello RAGIONE_SOCIALEa parte privata, il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1631 del 2021, emessa nel contraddittorio del Comune di Modena, ha respinto il gravame, argomentando che, con riferimento alle apparecchiature automatiche di rilevamento RAGIONE_SOCIALEa velocità, ciò che conta non è tanto la distinzione tra approvazione od omologazione, essendo sufficiente la prima (che, nella vicenda in esame, esisteva), quanto la necessità RAGIONE_SOCIALEa periodica taratura per garantire la perfetta efficienza e precisione di funzionamento del dispositivo, taratura che era stata effettuata presso un centro accreditato in data 17/10/2019, cioè, tra sei mesi e otto mesi prima del periodo dal 31/03/2020 al 07/05/2020 di accertamento RAGIONE_SOCIALEe violazioni;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolato in tre motivi.
Il Comune di Modena ha resistito con controricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza , le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 142 c.d.s., 345 comma 2 reg. esec. c.d.s.: la sentenza sarebbe viziata perché, a causa RAGIONE_SOCIALE‘erronea lettura del
dato normativo, giudica equipollente l’approvazione (nella specie, esistente) del dispositivo di accertamento automatico RAGIONE_SOCIALEa velocità alla sua omologazione (nella specie, mancante);
il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10 c.p.c. e degli artt. 5 comma 6, 2 del d.m. n. 55 del 2014: sarebbe esorbitante la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali a favore RAGIONE_SOCIALEa p.a., nella misura di euro 8.342,10, operata dal Tribunale sul presupposto del valore ‘indeterminabile’ RAGIONE_SOCIALEa causa, in violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni (artt. 10, 14 c.p.c.) per le quali, nelle cause relative a somme di denaro, il valore si determina dalla domanda;
il terzo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 comma 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all ‘art. 112 c.p.c. : il tribunale avrebbe omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale si censurava la sentenza di primo grado per non avere esattamente determinato l’importo RAGIONE_SOCIALEa sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale;
il primo motivo è fondato e i restanti motivi sono assorbiti;
il Collegio intende dare continuità all’indirizzo sezionale ( Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, Rv. 670887 -01; conf.: Cass. 20913/2024), da cui si discosta la sentenza in esame, la quale, per tale ragione, va cassata, secondo cui, in tema di violazioni del codice RAGIONE_SOCIALEa strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l ‘ accertamento eseguito con apparecchio ‘ autovelox ‘ approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione RAGIONE_SOCIALEo strumento di rilevazione elettronica RAGIONE_SOCIALEa velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all ‘ omologazione ministeriale prescritta dall ‘ art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
Il Comune di Modena non offre argomenti per discostarsi da Cass. n. 10505/2024: nella memoria depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, il precedente nomofilattico RAGIONE_SOCIALEa Corte è criticato con rilievi che, nella sostanza, quella decisione ha già esplicitamente o implicitamente respinto.
Nel dettaglio, non è persuasiva la tesi per la quale, in ricorso, non sarebbe stata impugnata l’autonoma ratio decidendi secondo cui essenziale sarebbe la ‘ taratura ‘ e non l” omologazione ‘ .
È evidente, per le ragioni illustrate dalla giurisprudenza di questa Corte, che l ‘esistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa taratura annuale RAGIONE_SOCIALE‘apparecchiatura di rilevamento RAGIONE_SOCIALEa velocità -che, secondo la rappresentazione RAGIONE_SOCIALE‘ente territoriale , giocherebbe un ruolo decisivo ai fini RAGIONE_SOCIALEa legittima verifica del superamento dei limiti di velocità – è cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l’apparecchiatura ‘autovelox’ sia stata (altresì, approvata e) ‘omologata’.
Inoltre, al contrario di quanto si sostiene nella memoria, Cass. n. 10505/2024 esamina e disattende il motivo di ricorso del Comune di Treviso in punto di violazione e/o falsa applicazione di norme – artt. 142, comma 6, 45, comma 6, e 201, comma 1 ter, c.d.s., artt. 345, comma 2, e 192, commi 2, 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992), art. 4, comma 3, d.l. n. 121/2002, d.m. n. 282 del 13/06/2017 -che, secondo la prospettazione del Comune di Modena, la Cassazione non avrebbe considerato e che, pertanto, costituirebbero un ‘nuovo argomento’ per discostarsi dall’ accezione RAGIONE_SOCIALEa normativa di riferimento prescelta dal (contestato) precedente sezionale.
D’altro canto, è pur vero che, come da ultimo sottolinea il Comune di Modena, la circolare n. 995 del 23 gennaio 2025 del ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , uniformandosi al parere RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura
Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato del 18 dicembre del 2024, facendo leva sull’asserita ‘ identità tra le procedure di omologazione e approvazione ‘ , invita gli uffici interessati a predisporre un moRAGIONE_SOCIALEo di ‘memoria’ condiviso con la difesa erariale al fine di assicurare l’omogenea difesa RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione in giudizio.
Sotto questo profilo, tuttavia, in sintonia con Cass. n. 10505/2024 (v. pag. 6), non si può dimenticare che, naturalmente, non possono avere un’influenza sul piano interpretativo a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie.
Ed infatti le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme RAGIONE_SOCIALE all ‘a mministrazione da cui promanano (tra le più recenti, Sez. 5, Ordinanza n. 23524 del 02/09/2024, Rv. 672115 – 01);
5. il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 comma 2 c.p.c., con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘originaria opposizione e l’annullamento dei verbali impugnati;
sulla questione sopra esaminata si sono registrate oscillazioni giurisprudenziali che, come detto, Cass. n. 10505/2024 ha recentemente dipanato, sicché sussistono le condizioni per disporre l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione e annulla i verbali impugnati.
Compensa, tra le parti, le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione