Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 412 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 412 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26996/2021 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
– ricorrente –
contro
COMUNE TORRENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PATTI n. 232/2021 depositata il 17/03/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME COGNOME proponeva ricorso al Giudice di Pace per l’annullamento del verbale di contestazione con il quale la polizia municipale del Comune di Torrenova accertava la violazione dell’art. 142, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada ‘CdS’) , perché transitava con il suo veicolo con velocità di Km/h 59 sul tratto di strada ove la velocità massima consentita è di Km/h 50; considerata la tolleranza del 5% con un minimo di 5 Km/h, la velocità contestata era di Km/h 54: pertanto, il veicolo superava il limite imposto sulla strada di Km/h 4. Nella circostanza, gli agenti non provvedevano all’immediata contestazione, in quanto l’infrazione era stata rilevata tramite autovelox Mod. 104/C e il verbale di contestazione veniva notificato a mezzo raccomandata.
1.1. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e annullava il verbale di contestazione ritenendo che la strada su cui si era verificata l’infrazione fosse strada urbana quindi, stante l’illegittimità del decreto prefettizio che aveva autorizzato l’ installazione di autovelox su tale tipologia di strada, occorreva procedere alla contestazione immediata.
La sentenza veniva impugnata dal Comune di Torrenova innanzi al Tribunale di Patti, che riteneva fondato l’appello sostenendo che:
-fermo restando il principio generale della contestazione immediata degli illeciti in materia di circolazione stradale ex art. 200, comma 1, CdS, tale adempimento non è necessario, tra l’altro, nelle seguenti due ipotesi previste dalle lettere e) ed f) dell’art. 201, comma 1bis CdS, che stabiliscono rispettivamente: l’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro
disponibilità; l’accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168), finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni. Dal verbale di contestazione si evince che la postazione di rilevamento temporanea è gestita dalla Polizia Municipale: dunque, concludeva il Tribunale, l’ipotesi concreta è sussumibile nella lettera e) della norma citata;
i dispositivi menzionati possono essere utilizzati o installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, sulle strade extraurbane secondarie ed urbane di quartiere ovvero su singoli tratti di esse individuati con apposito decreto del prefetto;
ai sensi del comma 1ter dell’art. 201 CdS, il sommario processo verbale dell’infrazione notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo nei casi diversi dei quelli di cui al comma 1bis dell’art. 201 CdS , nei quali non è avvenuta la contestazione immediata: dal verbale in questione risultano le ragioni per le quali non si è potuto procedere alla contestazione immediata, ossia quelle di cui all’art. 384 Reg. Es. CdS.
La suddetta pronuncia veniva impugnata da NOME COGNOME per la Cassazione e il ricorso affidato a tre motivi.
Resisteva il Comune di Torrenova che, in prossimità dell’adunanza, depositava memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2 CdS e dell’art. 4 D.L. n. 121/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 ( ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). Sostiene il ricorrente che dal combinato disposto nell’art. 4 della legge n 168/2002 con l’art. 2 del
CdS discende che la possibilità di apporre autovelox per il controllo della velocità non può e non deve mai essere sganciata dalla tipologia di strada, ossia autostrade e strade extraurbane principali, nonché strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento (o singoli tratti di esse) individuate dai Prefetti. Conclude il ricorrente che la strada urbana di quartiere ove è stata accertata l’infrazione (essendo la velocità massima consentita di Km/h 50) non rientra nelle tipologie di strada sulle quali è possibile utilizzare gli autovelox, come invece affermato in sentenza.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 4 D.L. n. 121/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, 200 e 201 codice della strada, 383 D.P.R. n. 495/1992 ( ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui afferma che dal verbale risultano le ragioni per le quali non si è potuto procedere alla contestazione immediata. La tesi del ricorrente è che nel testo del verbale di contestazione opposto, invece, non si riesce a ravvisare quale possa essere stato il reale motivo che abbia impedito agli agenti l’immediata contestazione su una strada urbana, in deroga alla disposizione di cui all’art. 4 legge n. 168/2002. Come affermato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 10918/2021) un verbale privo di riferimento al decreto autorizzativo del Prefetto è da ritenersi illegittimo per carenza di motivazione che pregiudica il diritto di difesa.
3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: mancata pronuncia sull’illegittimità del decreto prefettizio affermata in sentenza di primo grado ( ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.). Il ricorrente rileva che il Tribunale – in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato –
non ha esaminato la doglianza espressa dal Comune di Torrenova nei confronti della pronuncia del Giudice di Pace, laddove questi constatava l’illegittimità del provvedimento prefettizio che autorizzava l’installazione di autovelox su una strada non inclusa tra quelle previste dall’art. 4 della legge 168/2002. Con il presente mezzo di gravame il ricorrente solleva nuovamente la questione dell’illegittimità del decreto prefettizio che, in evidente difformità rispetto alla disposizione normativa di cui all’art. 4 D.L. n. 121 del 2002, autorizza l’apposizione di dispositivi elettronici di controllo della velocità su una strada urbana di quartiere non menzionata dalla legge.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti connessioni logico-giuridiche: essi sono tutti infondati per le ragioni che seguono.
4.1. Ai sensi dell’art. 200, comma 1, del CdS, fuori dei casi di cui all’art 201, comma 1 -bis , la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
L’art. 201, comma 1 -bis , CdS -secondo la formula vigente ratione temporis, riferita alla data del verbale di accertamento -individua i casi in cui è ammessa la contestazione differita, e cioè, per quel che qui rileva:
lett. e): accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Riprendendo
detta disposizione, l’art. 384 del Regolamento di e secuzione e attuazione del nuovo codice della strada (di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) delinea, a titolo esemplificativo, i casi in cui è impossibile la contestazione immediata: e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
lett. f): accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 del D.L. n. 121/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168/2002, e successive modificazioni.
4.1.1. La distinzione tra le due ipotesi previste dall’art. 201, comma 1bis CdS rispettivamente, alle lett. e) ed f) consiste in ciò, che nella prima l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento è, come è concretamente avvenuto nel caso in esame per quanto risulta dal verbale di contestazione, un’apparecchiatura mobile direttamente gestita dall’organo di polizia, utilizzabile dagli agenti accertatori a prescindere dalla classificazione della strada; nella seconda, invece, la rilevazione è eseguita mediante postazioni fisse, non presidiate dagli organi accertatori, che consentono di rilevare la violazione a distanza con conseguente accertamento e contestazione successiva, su specifiche tipologie di strade: autostrade e strade extraurbane principali per diretta disposizione di legge, nonché strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento di cui all’art. 2, comma 2, lett. c) e d) CdS (che sono quelle a due carreggiate separate da spartitraffico) solo laddove queste ultime due tipologie di arterie siano individuate con apposito decreto prefettizio, come previsto dal già
citato art. 4 del D.L. 121 del 2002 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14217 del 27.06.2011).
4.1.2. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la norma dell’art. 4 D.L. n. 121/2002 richiamata dal CdS non pone un generalizzato divieto di utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezione espressamente prevista dall’art. 201, comma 1 -bis , e, nel caso che ci occupa, la lett. e) come sopra richiamata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22627 del 26/07/2023, Rv. 668568-01). Gli agenti accertatori, insomma, possono avvalersi di strumenti elettronici mobili di rilevazione della velocità anche su strade che, per la loro tipologia, non rientrino tra quelle per le quali, a norma dell’art. 4 del D.L. n. 121/2002, è consentito l’uso di tali mezzi, né risultano comprese nel decreto prefettizio che individua le strade sulle quali è possibile l’uso di quelle apparecchiature (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6432 del 19/03/2014; Sez. U, Sentenza n. 3936 del 13/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 21523 del 18/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 21021 del 12/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 19755 del 27/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 376 del 10/01/2008; Sez. 2, Sentenza n. 1889 del 28/01/2008).
4.1.3. Del resto, una simile distinzione ha una valida ratio giustificativa, a fronte dell’esigenza di garantire la sicure zza della circolazione stradale , riducendo così i rischi per l’incolumità degli utenti e la frequenza degli incidenti sulle strade, poiché è rimessa alla discrezionalità degli agenti accertatori l’individuazione del punto variabile in cui è opportuno il rilevamento in presenza all’interno del
territorio comunale (e non già ad un decreto prefettizio che si limiti a individuare i tratti in cui sia possibile installare dispositivi fissi).
4.2. Ne consegue che:
– per i casi di cui alla lettera e) del comma 1bis , art. 201 CdS, riferibili all’utilizzo di strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili, con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia, il rilevamento può avvenire in ogni tipologia di strada, dunque in assenza di indicazione del decreto del Prefetto di cui all’art. 4 della legge n. 168/2002, con la conseguente ammissione della contestazione differita della violazione;
– per i casi di cui alla lettera f) del comma 1bis , art. 201 CdS, in combinato con l’art. 4, comma 1, D.L. n. 121/2002, la facoltà di contestazione di infrazioni sulle strade extraurbane secondarie e strade secondarie di scorrimento (come definite all’art. 2, comma 2, CdS), rilevate con strumenti con postazione fissa senza presidio di agenti con rilievo dell’infrazione da remoto, presuppone che vi sia un decreto prefettizio autorizzativo del controllo con contestazione differita. Con l’ulteriore conseguenza, già più volte rilevata da questa Corte, che il verbale di accertamento deve fare riferimento esplicito a tale decreto al fine di giustificare la contestazione differita, a pena di carenza di motivazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 21603 del 28/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10918 del 26/04/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24758 del 05/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23551 del 27/10/2020; Cass. n. 8635 del 2020; Sez. 2, Sentenza n. 4090 del 12/02/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 24214 del 04/10/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 23726 del 01/10/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 26441 del 20/12/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n. 331 del 13/01/2015; Sez. 2, Sentenza n. 23882 del 15/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2243 del 30/01/2008).
4.3. Nella fattispecie che ci occupa , il giudice d’appello ha dedotto dal verbale di contestazione che l’infrazione era stata rilevata mediante dispositivo mobile, presidiato dagli agenti accertatori, su strada urbana (posto che la velocità massima ivi consentita è di 50 Km/h).
Correttamente il Tribunale di Patti ha ritenuto che la causa di esonero dalla contestazione immediata rientrasse nella lett. e), piuttosto che nella lett. f), dell’art. 201, comma 1 -bis , CdS, con l’effetto che il rilevamento non presupponeva l’esistenza del decreto prefettizio autorizzativo al quale fare riferimento in verbale.
Sicché la giustificante della contestazione differita poteva essere addotta (appunto perché, a monte, la Polizia Municipale del Comune di Torrenova era abilitata ad effettuare il controllo della velocità mediante autovelox, con rilevamento mobile sul tratto di strada extraurbana secondaria su cui l’infrazione è stata accertata), in ragione della verifica in presenza, dopo il passaggio dei mezzi, del superamento dei limiti di velocità.
5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 950,00, di cui
€ 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda