Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33223 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33223 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 795/2022 R.G., proposto da
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO per procura su foglio separato allegato al ricorso pec avv.EMAIL
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME
-intimata – per la cassazione della sentenza n. 51/2021 della CORTE d’APPELLO di Potenza pubblicata il 16.4.2021;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10.10.2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugnazioni civili -Appello -Difetto di specificità dei motivi ad. 10.10.2024
Con sentenza pubblicata il 24.2.2020 il Tribunale di Lagonegro, accertato che il contratto di locazione intercorso tra COGNOME NOME e COGNOME NOME era scaduto il 30.5.2017, ordinava a quest’ultimo il rilascio in favore della prima, fissando la data per l’esecuzione in caso di mancato spontaneo adempimento.
Il giudice del primo grado, premesso che non avrebbe potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere poiché il verbale di accordo intervenuto in sede di mediazione era stato sottoscritto dal solo procuratore della COGNOME, ma non sarebbe stato neanche possibile dichiarare l’improcedibilità della domanda per non essere stata tempestivamente sollevata l’eccezione da parte del convenuto in occasione della prima udienza successiva alla conclusione del procedimento di mediazione, evidenziò come il contratto di locazione fosse stato debitamente registrato, il locatore avesse validamente manifestata la volontà di negare il rinnovo del contratto alla scadenza del quadriennio ai sensi dell’art. 3, comma primo, lett. e), l. 431/1998 e non vi fossero motivi per ritenere non seria l’intenzione del locatore di eseguire lavori di ristrutturazione (rifacimento del tetto) del fabbricato.
La Corte d’appello di Potenza con sentenza pubblicata il 16.4.2021 rigettò l’appello del COGNOME con l’aggravio delle spese del grado.
Il giudice del secondo grado ritenne generici, perché in contrasto con l’art. 434 cod. proc. civ. il primo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, perché non in grado di aggredire adeguatamente la decisione del primo giudice, tanto in ordine alla mancata dichiarazione di improcedibilità della domanda per l’assenza della RAGIONE_SOCIALE all’incontro in sede di mediazione, quanto in merito alla validità ed efficacia della disdetta del contratto alla prima scadenza ed alla serietà del motivo in essa indicato. Riguardo al secondo motivo, vertente sulla pretesa mancata registrazione del contratto dopo il primo anno, notò la Corte d’appello che l’adempimento era stato provato in primo grado mediante la produzione dei modelli F24 aventi natura di atto pubblico e dell ‘estratto dell’Agenzia delle Entrate delle scadenze dei versamenti annui con l’annotazione dell’imposta di registro dei versamenti annuali coincidenti con le date riportate nei modelli F24.
Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre il COGNOME, sulla base di quattro motivi. COGNOME NOME è rimasta intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto la Corte d’appello come generico il motivo di censura riguardante l’omessa di dichiarazione di improcedibilità della domanda svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, nonché dell’art. 5, comma 1 -bis e dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. 28/2010.
Il ricorrente, premesso che l’appello svolto era rispettoso del principio di specificità ‘avendo l’appellante individuato il punto della decisione reputato ingiusto’, tanto che la critica era stata intesa dal collegio, lamenta che erroneamente non sareb be stata dichiarata l’improcedibilità della domanda svolta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ. per aver la Corte d’appello configurato come atto pubblico il modello F24, nonché dell’art. 1, comma 346, l. 311/2004 per la mancata dichiarazione di nullità del contratto di locazione.
Il ricorrente, considerato che in primo grado aveva eccepito la nullità del contratto per la mancata registrazione dopo le annualità successive alla prima, disconoscendo ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. i modelli F24, si duole che la Corte d’appello abb ia attribuito a questi ultimi natura di atti pubblici e si sia limitata a rilevare la genericità del disconoscimento. Per contro, il modello F24 è solo un modello (quietanza) di pagamento di imposte, sì che, avvenuto il disconoscimento delle fotocopie, la parte sarebbe stata onerata della produzione degli originali.
Con il terzo motivo il COGNOME denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello ritenuto generico il motivo d’appello relativo alla
disdetta, nonché la violazione dell’art. 3 l. 431/1998 e degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello ritenuti valida la disdetta e serio il motivo addotto ‘e sotto qu esto profilo la inammissibilità perché proposta solo in secondo grado’.
Il ricorrente, premesso che anche in tal caso l’appello aveva superato la soglia della specificità per aver la Corte d’appello compreso ‘con chiarezza’ il motivo di censura, ha fatto notare come in ordine alla validità della disdetta ai sensi dell’art. 3, comma primo, lett. e), l. 431/1998 aveva impugnato la decisione di primo grado per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la COGNOME si era limitata a proporre una domanda di intimazione di sfratto per finita locazione senza specificarne la motivazione, sì che il Tribunale di Lagonegro si era pronunciato oltre il limite del petitum . Il Tribunale e la Corte d’appello, inoltre, avevano omesso di considerare quanto stabilito nel comma secondo dell’art. 3 citato e, non avendo la locatrice il possesso del titolo edilizio, avrebbero dovuto pronunciare l’improcedibilità della domanda. A ta le ultimo riguardo, ha proseguito il COGNOME, la questione della serietà si sarebbe potuta sollevare solo in sede di appello stante la valutazione effettuata dal primo giudice.
Il primo ed il terzo motivo di ricorso devono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi inammissibili per violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. per difetto di specificità.
4.1. Come è stato ritenuto da questa Corte, ‘Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte -trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in
procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso’ (v. Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495).
Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (v. Cass., , sez. trib., 29 settembre 2017, n. 22880; 10 gennaio 2012, n. 86), dimostrando che il motivo d’appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell’art. 342 cod. proc. civ. (Cass., sez. III, 4 luglio 2023, n. 18776 ; sez. II. 20 agosto 2019, n. 21514 ; sez. Lav., 14 maggio 2004, n. 9243). 4.2. Il ricorrente in questa sede, a fronte della riconosciuta genericità dell’appello proposto, ha omesso di riportare il contenuto dei motivi di impugnazione, spiegando le ragioni per le quali i motivi ivi svolti con riferimento alla pretesa improcedibilità d ella domanda ed all’invalidità della disdetta generici non fossero. Il ricorrente, invece, si è limitato a richiamare le decisioni intervenute nel corso dei due gradi contrapponendo ad esse le proprie deduzioni. In altri termini, sull’assunto che la Corte d’appello avesse ben chiare le questioni sollevate con l’atto di appello e, quindi, che questo avesse superato la soglia della specificità, ha omesso di spiegare perché i motivi in contestazione presentassero i requisiti richiesti dell’art. 342 cod. proc. civ.
4.3. Nessun peso, inoltre, ha il fatto che la Corte d’appello, dopo aver rilevato il vizio di specificità dei motivi, abbia effettuato un esame nel merito della validità dell’accordo siglato in sede di mediazione dal procuratore della COGNOME . Le relative considerazioni e, dunque, la motivazione sotto tale profilo sono state espresse in carenza di potestas uidicandi : la loro impugnazione -ferma la
valutazione appena espressa sulla motivazione di censura ai sensi dell’art. 342 c.p.c. – era inammissibile, giusta il consolidato principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., n.3840 del 2007.
L’inammissibilità del terzo motivo relativo alla contestata validità della disdetta del contratto determina l’assorbimento della doglianza relativa alla pretesa violazione dell’art. 345 cod. proc. civ.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità sostanziale, perché non aggredisce una parte della motivazione della sentenza relativamente alla contestata registrazione del contratto per le annualità successive alla prima.
Con tale motivo, come già detto, a fronte dell’eccepita nullità del contratto di locazione per la mancata registrazione dopo le annualità successive alla prima, e del disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., dei modelli F24, il Veltri si duole che la Corte d’appello abbia attribuito a questi ultimi natura di atti pubblici e si sia limitata a rilevare la genericità del disconoscimento. Per contro, il modello F24, a dire del ricorrente, sarebbe solo un modello (quietanza) di pagamento di imposte, sì che, avvenuto il disconoscimento delle fotocopie, la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata onerata della produzione degli originali.
5.2. La Corte d’appello, oltre al generico disconoscimento ed alla natura di atto pubblico del modello F24, ha rimarcato come ‘l’attore in primo grado avesse depositato, unitamente al contratto di locazione, l’estratto dell’Agenzia delle Entrate delle scadenze dei versamenti annuali, con annotazione dei pagamenti dell’imposta di registro annuale, corrispondenti alle date riportate negli F24’.
Si tratta di un profilo non attinto dall’impugnazione svolta, da qui il difetto di decisività della stessa.
Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale.
6.1. L’inammissibilità del primo e del terzo motivo determinano l’assorbimento del quarto con riferimento alla domanda di ripetizione di quanto percepito dalla locatrice a titolo di canone di locazione, relativamente alla chiesta dichiarazione di nullità del contratto di locazione per la pretesa omessa registrazione.
6.2. Del pari il motivo è inammissibile quanto alla pretesa restituzione delle somme illegittimamente pagate dal conduttore oltre quelle convenute, poiché verte su una questione non menzionata nella sentenza impugnata.
Secondo un indirizzo costante di questa Corte (v., indicativamente, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. 1° luglio 2024, n. 18018; Sez. Un., 29 gennaio 2024, n. 2607; 17 febbraio 2023, n. 5131; 23 settembre 2021, n. 25909; 24 gennaio 2019, n. 2038; 13 giugno 2018, n. 15430; 28 luglio 2008, n. 20518), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (v. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; 24 gennaio 2019, n. 2038; 9 agosto 2018, n. 20694; 18 ottobre 2013, n. 23675). In quest’ottica, la parte ricorrente ha l’onere -nella specie rimasto assolutamente inadempiuto -di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. 10 maggio 2005, n. 9765; 12 settembre 2000, n. 12025). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (v. Cass. 13 settembre 2007, n. 19164; 9 luglio 2013, n. 17041; 25 ottobre 2017, n. 25319; 20 maggio 2018, n. 20712; 6 giugno 2018, n. 14477).
Nella specie, essendo la prospettazione del versamento di somme maggiori rispetto a quanto concordato basata su circostanze fattuali, è palese che si sarebbe dovuto indicare se, dove e come il giudice di appello ne fosse stato investito, tanto più che di esse non se ne fa menzione nell’esposizione del fatto ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese del presente giudizio poiché la RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della