Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22456 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7200 -2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Catania, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE -c.f. NUMERO_DOCUMENTO – in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliat o, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Messina, alla INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 704/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Messina,
udita la relazione nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 24.4.20 09 la ‘RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di Messina il Comune di Messina.
Premetteva che il Comune convenuto con avviso di accertamento e liquidazione prot. n. 521 del 19.1.2009 le aveva ingiunto il pagamento RAGIONE_SOCIALE complessiva somma di euro 142.301,49, di cui euro 76.212,00 a titolo di canoni di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli anni 2 004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, euro 63.510,00 a titolo di sanzioni per l’occupazione abusiva dei medesimi spazi ed euro 2.574,33 a titolo di interessi maturati (cfr. ricorso, pagg. 2 -3) .
Indi esponeva che l’atto impugnato era a vario titolo illegittimo e quanto ex adverso preteso non era dovuto (cfr. ricorso, pagg. 3 -4) .
Chiedeva annullarsi l’avviso prot. n. 521 del 19.1.2009.
Si costituiva il Comune RAGIONE_SOCIALE Messina.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Con sentenza n. 1121/2015 il Tribunale di Messina accoglieva la domanda, annullava l’avviso di accertamento e liquidazione e regolava le spese del grado.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Messina proponeva appello.
Resisteva la ‘RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 704/2018 la Corte d’Appello di Messina accoglieva il gravame, condannava la ‘ RAGIONE_SOCIALE a pagare al Comune di Messina la somma di euro 76.212,00, oltre interessi legali dal 9.2.2009 al soddisfo, compensava nella misura di ½ le spese di prime cure e condannava l’appellata a rimborsare a controparte la residua metà e le spese di seconde cure.
Evidenziava dapprima la Corte di Messina che l’ ente comunale non aveva impugnato la statuizione di primo grado nella parte in cui era stata disconosciuta la richiesta di pagamento, a titolo di sanzioni, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 63.510,00, sicché in parte qua il primo dictum era passato in giudicato.
Evidenziava poi, la corte, in ordine al primo motivo di gravame – con cui il Comune aveva addotto , nel quadro RAGIONE_SOCIALE previsione dell’art. 16, n. 3, del regolamento comunale ‘Cosap’, che era possibile procedere all’accertamento delle occupazioni abusive mediante verbale redatto da personale appartenente alla polizia municipale, viepiù che il provvedimento impugnato individuava in termini esaustivi gli impianti pubblicitari dell’appellat a insistenti su suolo pubblico -che l’attenta lettura delle prove documentali, tra le quali l’elenco di cui alla pagina 1 dell’allegato prodotto dal Comune , forniva il riscontro dell’ ubicazione e RAGIONE_SOCIALE dimensione degli impianti pubblicitari sulla cui scorta era stato computato il canone, con indicazione del codice contribuente intestato alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Evidenziava altresì, la corte, che dell’occupazione dello spazio pubblico ne aveva dato conto la stessa appellata, che nei propri scritti difensivi aveva dichiarato di aver ‘effettuato nel Comune di Messina l’esposizione di messaggi pubblicitari su impianti fissi corrispondendo la relativa imposta pubblicitaria’ (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Evidenziava quindi che in questi termini sarebbe stato onere dell’appellata dimostrare che gli impianti fossero diversi da quelli oggetto di accertamento, né la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva fornito prova dell’ an e del quantum corrisposto a titolo di imposta pubblicitaria (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava ulteriormente che i canoni ‘Cosap’ erano stati correttamente computati secondo il criterio del metro lineare in applicazione dell’art. 4, 4° co., del regolamento comunale ‘Cosap’ (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava infine, in ordine al secondo motivo di gravame – con cui il Comune aveva censurato il primo dictum con riferimento alla condanna alle spese di prime cure – che in dipendenza del disconoscimento, passato in giudicato, del diritto del Comune alla percezione dell’importo delle sanzioni si giustificava, nel quadro RAGIONE_SOCIALE soccombenza RAGIONE_SOCIALE società appellata, la compensazione nella misura di ½ delle spese di primo grado, con condanna RAGIONE_SOCIALE stessa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ al pagamento RAGIONE_SOCIALE residua metà, oltre che al pagamento delle spese di secondo grado (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione.
Il Comune di Messina ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il Comune di Messina ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 132, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa ovvero l’apparente motivazione, la violazione e falsa applicazione del l’art. 2697 cod. civ.
Deduce che la Corte di Messina ha statuito in maniera apodittica, allorché ha reputato, senza far luogo all’indicazione degli elementi ritenuti rilevanti, sussistente la prova dell’occupazione del suolo pubblico (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce che ha errato la corte d’appello a far riferimento alla ‘dichiarazione avente fini impositivi’ di essa ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 9 – 10) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
Si è in precedenza fornita analitica illustrazione dei passaggi motivazionali che sorreggono l’impugnato dictum .
Cosicché per nulla si giustifica la denuncia di omessa motivazione.
D’altro canto, l a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da ‘ error in procedendo ‘, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01); Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6758; Cass. sez. lav. (ord.) 14.2.2020, n. 3819) .
Evidentemente l’enunciazione prima operata – dei passaggi motivazionali salienti del l’impugnata statuizione dimostra in termini univoci che la Corte di Messina ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, dando atto che la ‘lettura delle prove documentali’, tra le altre, de l ‘verbale compilato da personale appartenente al RAGIONE_SOCIALE ovvero al RAGIONE_SOCIALE‘, aveva determinato il suo convincimento.
Per nulla si configura l’asserito ‘ error ‘ in ordine alla regola di riparto dell’onere prob atorio.
Si è detto che la Corte siciliana ha statuito alla luce delle risultanze delle prove documentali. Ovviamente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione RAGIONE_SOCIALE prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza (cfr. Cass. 29.11.2000, n. 15312; Cass. 8.5.2006, n. 10499) .
Invano la ricorrente adduce che la sua ‘dichiarazione avente fini impositivi’ afferisce ad anni diversi rispetto a quelli in contestazione.
Invero, in tal guisa la ricorrente inammissibilmente si duole per l’erronea valutazione di siffatta risultanza istruttoria (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892, secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 4° co., del regolamento comunale ‘Cosap’.
Deduce che la Corte di Messina ha errato, allorché ha ritenuto che i canoni siano stati computati correttamente secondo il criterio del metro lineare ai sensi dell’art. 4 , 4° co., del regolamento comunale ‘Cosap’.
Deduce che l’art. 4 cit. è stato dichiarato illegittimo con sentenza n. 1963/2013 del T.A.R. Catania e con sentenza n. 541/2014 del C.G.A. Sicilia (cfr. ricorso, pag. 10) .
Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
La ricorrente non ha propriamente nel corpo del ricorso, in rigorosa ottemperanza all’onere d i ‘autosufficienza’, atteso alla riproduzione testuale dello stralcio, quanto meno, dell’iniziale atto di citazione con cui avrebbe contestato il criterio di computo, a metro lineare anziché a metro quadrato, utilizzato dal Comune di Messina.
In ogni caso, pur a prescindere da tale rilievo (in verità, riferimento all’iniziale citazione si rinviene alle pagine 3 e 4 del ricorso a questa Corte; d’altra parte, la Corte di Messina ha affermato ch e i canoni ‘Cosap’ erano stati
correttamente computati secondo il criterio del metro lineare: cfr. sentenza d’appello, pag. 5) , la ricorrente non ha provveduto, onde consentire il riscontro ed il vaglio dei propri assunti, a riprodurre nel corpo del ricorso il testo integrale RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1963/2013 del T.A.R. Catania e RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 541/2014 del C.G.A. Sicilia, con le quali sarebbe stata dichiarata la illegittimità del l’art. 4, 4° co., d el regolamento ‘Cosap’ del Comune di Messina.
Per giunta, la ricorrente non ha indicato – neppure in calce al ricorso -il fascicolo processuale ove le anzidette sentenze sono rinvenibili (cfr. altresì Cass. (ord.) 20.11.2017, n. 27475) .
18. Ebbene, il giudicato ‘ esterno ‘ è assimilabile agli ‘elementi normativi’, sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza e nella motivazione che la sorregge (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24162; Cass. 10.12.2015, n. 24952) .
E però l’interpretazione del giudicato ‘ esterno ‘ può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di ‘ autosufficienza ‘ di tale mezzo di impugnazione; cosicché il ricorso deve riportare il testo RAGIONE_SOCIALE sentenza – che si assume passata in giudicato – con richiamo congiunto e RAGIONE_SOCIALE motivazione e del dispositivo, siccome il solo dispositivo non è bastevole alla comprensione del comando giudiziale (cfr. Cass. 19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617; Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627) .
Ben vero, i l difetto di ‘autosufficienza’ e, prim’ancora, di ‘specificità’ de l motivo di ricorso rileva pur alla luce dell’elaborazione delle sezioni unite di questa Corte.
Ossia nel segno RAGIONE_SOCIALE pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 delle sezioni unite, ove si è puntualizzato che il principio di ‘autosufficienza’ del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c od. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021) , non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; nullità, erroneità, illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata; omessa pronuncia.
Deduce che la Corte di Messina non si è pronunciata, neppure implicitamente, in ordine ai motivi di doglianza formulati in primo grado, rimasti assorbiti nell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda da parte del tribunale e riproposti nella comparsa di costituzione in appello (cfr. ricorso, pag. 11) .
Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
La statuizione RAGIONE_SOCIALE Corte di Messina in questa sede impugnata non fornisce alcun riflesso RAGIONE_SOCIALE riproposizione in appello di ragioni di doglianza addotte in prime cure con l’iniziale citazione , e rimaste assorbite nella pronuncia con cui il tribunale aveva caducato l’ avviso di accertamento e liquidazione prot. n. 521 del 19.1.2009. Sicchè le relative questioni si palesano estranee al giudizio di seconde cure.
Sovviene pertanto l’insegnamento di questa Corte , secondo cui, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALE censura, ha l ‘onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALE questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di ‘autosufficienza’ del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ‘ ex actis ‘ la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804; Cass. (ord.) 24.1.2019, n. 2038; Cass. 9.8.2018, n. 20694; Cass. (ord.) 17.1.2018, n. 907; Cass. 22.4.2016, n. 8206; Cass. sez. lav. 28.7.2008, n. 20518) .
23. Su tale scorta si rappresenta che la ricorrente, in spregio pur in parte qua agli oneri di specificità e di ‘autosufficienza’, non ha propriamente provveduto nel corpo del ricorso alla testuale riproduzione dei passaggi dell’atto di citazione innanzi al tribunale e RAGIONE_SOCIALE comparsa di costituzione in appello, con cui avrebbe prospettato e reiterato le questioni rimaste assorbite nell’accoglimento in prime cure RAGIONE_SOCIALE domanda (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6769, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile
dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione) .
Ben vero, l’inottemperanza agli oneri anzidetti viepiù rileva , giacché il Comune controricorrente ha addotto che la controparte, con la comparsa con cui ebbe a costituirsi in appello, richiese unicamente ‘il rigetto dell’appello e la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado per le motivazioni di cui in narrativa (…) senza reiterare espressamente, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le richieste precedentemente svolte in primo grad o (…)’ (così controricorso, pagg. 8 -9) .
24. In ogni caso, non si configura il vizio di omessa pronuncia in ordine alle questioni di cui agli asseriti stralci RAGIONE_SOCIALE comparsa di costituzione in appello, riprodotti alle pagine 11 -12 del ricorso.
Si osserva al riguardo quanto segue.
Con il primo stralcio si prospetta di aver eccepito in appello la sopravvenuta declaratoria di illegittimità dell’art. 4 del regolamento ‘Cosap’ del Comune di Messina a seguito e per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1963/2013 del T.A.R. Catania, asseritamente passata in giudicato.
Nondimeno, al riguardo esplica valenza il difetto di ‘ autosufficienza ‘ di cui, con riferimento all ‘ anzidetta sentenza n. 1963/2013, si è dato atto in sede di disamina del secondo motivo d’appello (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181 (Rv. 654876-01), secondo cui la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in ‘error in procedendo’, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilev abile ‘ex officio”, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il ‘fatto processuale’ di cui richiede il riesa me, ossia, nella specie,
in maniera ‘autosufficiente’ la suindicata sentenza del T.A.R., cui si correla l’eccezione in ordine alla quale si è addotta l’ omessa pronuncia) .
Con il secondo stralcio e con il terzo stralcio si prospetta di aver eccepito in appello che gli importi ex adverso pretesi, con riferimento, rispettivamente, agli anni 2007/2008 ed all’anno 2009 , non fossero dovuti.
Nondimeno, al riguardo la Corte di Messina ha pronunciato.
Ovvero ha pronunciato, allorché, in accoglimento del primo motivo dell’appello del Comune, ha riconosciuto, viceversa, dovuti, al netto delle sanzioni (limitatamente alle quali il Comune di Messina non aveva proposto appello) , gli importi tutti di cui all’ avviso di accertamento e liquidazione prot. n. 521 del 19.1.2009 e dunque pur gli importi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.; l’omessa ovvero l’apparente motivazione.
Deduce, in alternativa a quanto addotto con il terzo motivo, che comunque la Corte di Messina non ha motivato ovvero ha apparentemente motivato in ordine alle ragioni di doglianza formulate in primo grado, rimaste assorbite nell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda da parte del tribunale e riproposte nella comparsa di costituzione in appello (cfr. ricorso, pag. 13) .
26. Il quarto motivo di ricorso analogamente va respinto.
Le ragioni dapprima -in ogni caso – enunciate a reiezione del terzo motivo esplicano valenza di per sé anche ai fini RAGIONE_SOCIALE reiezione del quarto mezzo.
Rileva, con riferimento al primo stralcio, il difetto di ‘ autosufficienza ‘ rispetto alla sentenza n. 1963/2013 del T.A.R. Catania.
Rilevano, con riferimento al secondo ed al terzo stralcio, i passaggi motivazionali , per nulla ‘apparenti’, sulla cui scorta la Corte di Messina ha
reputato dovuti, al netto delle sanzioni, gli importi tutti di cui all’ avviso di accertamento e liquidazione prot. n. 521 del 19.1.2009 e quindi pur gli importi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia in via subordinata ed eventuale ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte di Messina ha errato nella individuazione RAGIONE_SOCIALE parte soccombente (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce che in sede di regolamentazione delle spese di lite la corte d’appello non ha tenuto conto del disconoscimento RAGIONE_SOCIALE pretesa di parte avversa relativa alla corresponsione delle sanzioni in dipendenza, in parte qua , del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
Deduce dunque che la corte distrettuale non ha tenuto conto dell’accoglimento solo parziale dell’appello.
Il quinto motivo di ricorso similmente va respinto.
La Corte di Messina ha regolamentato le spese del doppio grado conformemente all’insegnamento di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenend o presente l’esito complessivo RAGIONE_SOCIALE lite, poiché la valutazione RAGIONE_SOCIALE soccombenza opera, ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo RAGIONE_SOCIALE sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (cfr. Cass. sez. lav. 1.6.2016, n.
11423; Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. (ord.) 12.4.2018, n. 9064; Cass. (ord.) 6.10.2021, n. 27956) .
In questi termini, ossia alla stregua dell’esito complessivo RAGIONE_SOCIALE lite, correttamente la corte d’appello ha individuato nella ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ la parte seppur parzialmente soccombente, e inappuntabilmente ha fatto luogo alla parziale compensazione delle spese di primo grado.
31. Ovviamente si impone una duplice finale puntualizzazione.
In tema di condanna alle spese processuali, il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse; e che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell ‘ opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell ‘ ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell ‘ ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. (ord.) 4.8.2017, n. 19613; Cass. (ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502) .
La valutazione delle proporzioni RAGIONE_SOCIALE soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, 2° co., cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un ‘ esatta proporzionalità fra la
domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149; cfr. altresì 24.1.2013, n. 1703).
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, va condannata a rimborsare al Comune di Messina le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente, ‘ RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare al controricorrente, Comune di Messina, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte