Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25447 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25447 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28732/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., e NOME COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in CATANIA INDIRIZZORAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende ;
-ricorrenti- contro
COGNOME COGNOME e COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliati in CATANIA INDIRIZZO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME che l i rappresenta e difende in proprio quanto a sé medesimo e quale difensore del sig. NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1674/2022 depositata il 02/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel novembre 2012, la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il sig. NOME COGNOME in qualità di socio unico, amministratore e liquidatore della RAGIONE_SOCIALE nonché il sig. NOME COGNOME chiedendo la condanna al pagamento di fatture rimaste inevase e la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita dell’immobile sito in Catania, stipulato in data 15 dicembre 2010 tra la società RAGIONE_SOCIALE e il Fichera.
Nella resistenza dei convenuti, con sentenza n. 200/2018 il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte nei confronti del COGNOME e accoglieva quella nei confronti del COGNOME, dichiarando l’inefficacia della vendita, rigetta ndo la domanda risarcitoria.
Con sentenza n. 1674/2022 del 2 agosto 2022 la Corte d’ Appello di Catania rigettava l’appello principale, dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da l COGNOME e accoglieva quello proposto dal COGNOME rigettando la domanda revocatoria nei suoi confronti e riformando, in tal senso, la pronuncia di primo grado.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE propongono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso il COGNOME e il COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 116, comma 1, e 132, n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza per motivazione omessa o meramente apparente.
In particolare, censurano la valutazione erronea della Corte d’Appello, che ha rigettato l’appello ritenendo non prodotto il fascicolo di primo grado, nonostante l’avvenuto deposito dello stesso, contenente documenti essenziali già richiamati nell’atto di gravame, tra cui: il bilancio finale di liquidazione al 31.12.2010, dal quale emergerebbe un debito verso fornitori per € 114.292,00; la raccomandata del 28 marzo 2011, recante riconoscimento del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE da parte della società estinta.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la motivazione della Corte di merito si fonderebbe su un fatto inesatto, in contrasto con il contenuto del fascicolo processuale, e risulterebbe quindi apparente, con violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.
La Corte avrebbe dovuto procedere all’esame della documentazione ritualmente prodotta, anziché fondare la propria decisione su un presupposto erroneo, omettendo la valutazione del materiale probatorio disponibile.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La Società e RAGIONE_SOCIALE censurano la sentenza per aver omesso l’esame di documenti rilevanti, prodotti nel fascicolo, dai quali sarebbe emersa la sussistenza del credito di RAGIONE_SOCIALE e dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria.
In particolare, lamentano la mancata considerazione: delle comunicazioni bancarie del Medio Credito Centrale e di Unicredit,
dell’atto di vendita dell’immobile, della documentazione contabile (fatture e bilancio), nonché della clausola contrattuale (art. 15) che prevedeva un obbligo risarcitorio in caso di rinuncia al progetto.
Secondo i ricorrenti, la rinuncia al progetto da parte della RAGIONE_SOCIALE per fatti imputabili alla stessa, aveva fatto sorgere il credito in favore di RAGIONE_SOCIALE correttamente fatto valere con l’azione revocatoria.
La Corte d’Appello ha, invece, escluso la fondatezza della domanda sulla base di un’analisi incompleta della documentazione, incorrendo in omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente.
5. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.
Innanzitutto, i motivi sono stati formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, COGNOME e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati
rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481);
Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, il fatto in modo chiaro, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve ‘contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata’ (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).
Nel caso di specie, a partire dalla descrizione del fatto non si riesce ad individuare i fatti salienti della ricostruzione.
5.1. Con riferimento alla censura formulata con il primo motivo, va altresì osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la motivazione di un provvedimento deve ritenersi meramente apparente allorché sia affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni logicamente inconciliabili, ovvero risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass., 17 maggio 2021, n. 13170; conf. Cass., ord. 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940). In tali ipotesi, il provvedimento non consente di comprendere -per
l’inconferenza o l’ambiguità delle affermazioni quale sia stato l’iter logico -argomentativo seguito dal giudice, ossia le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. In casi estremi, la contraddittorietà delle motivazioni può addirittura condurre a una conclusione opposta rispetto a quella effettivamente adottata nel dispositivo.
In tali casi la decisione risulta affetta da nullità processuale, deducibile in sede di legittimità, alla stregua dell’art. 360, 1° comma, n. 4), quale error in procedendo .
Si è altresì precisato che ‘la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6 Cost’ (v. Cass. 30 giugno 2020, n. 13248; conf. Cass. 7 aprile 2017, ord. n. 9105; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113).
L’inesistenza della motivazione sussiste ogni qual volta la pronuncia viziata non rechi alcuna indicazione, neppure grafica, delle ragioni che hanno indotto il giudicante a adottare una determinata decisione.
La motivazione è c.d. apparente quando la stessa, materialmente inserita nel provvedimento impugnato, ‘non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture’ (eloquentemente, Cass. SS. UU. 3 novembre 2016, n. 22232; conf. Cass. 1° marzo 2022, ord. n. 6758; Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977) essendo quindi, in tal caso, inidonea a
consentire alla parte di comprendere e controllare l’operato del giudice, ancorché essa faccia precipuo e abbondante riferimento alle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio (cfr. Cass. 30 giugno 2020, n. 13248).
Il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili produce come risultato la motivazione c.d. contraddittoria, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione ( in terminis , Cass. 17 agosto 2020, n. 17196. Conf. Cass. 17 maggio 2018, n. 12096; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2427).
Orbene, nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non è viziata né da apparenza né da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Infatti, il percorso logico motivazionale della sentenza è chiaro in quanto il giudice dell’appello ha ritenuto che non siano state documentate le contestate affermazioni di parte appellante secondo cui la fattura di euro 110.292, emessa ex articolo 15 del contratto, era stata contabilizzata da entrambe le società, ai fini civilistici e fiscali e secondo cui, con il facs del 28/3/2011 il rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE aveva confermato la volontà di quest’ultimo di far fronte all’impegno assunti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE senza contestare l’importo della suindicata fattura. Ha poi affermato che a causa della mancata produzione del fascicolo di primo grado ha impedito al collegio di verificare i documenti oggetto delle puntuali contestazioni di controparte (cfr. pag. 12 sentenza impugnata). Ha quindi ritenuto non provato il credito vantato.
5.2. Parimenti inammissibile è la censura di omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., trattandosi di un’ipotesi di c.d. doppia conforme, in quanto le statuizioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico argomentativo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/07/2023, n. 22497; Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/07/2023, n. 22261; Cass. civ., Sez. lav., Ord.,
20/07/2023, n. 21682; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491; Cass. civ., Sez. V, 14/03/2023, n. 7382; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169; Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/02/2023, n. 5803; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724).
Tale motivo si sostanzia in realtà in una doglianza della valutazione delle risultanze processuali compiuta dalla Corte territoriale, e prima di lei dal Tribunale, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, spettando invero al giudice di merito individuare le fonti del suo convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi. Né detto giudice è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. ex plurimis , v., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/08/2023, n. 23351; Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/07/2023, n. 22540; Cass. civ., Sez. V, 3/07/2023, n. 18758; Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/06/2023, n. 17154; Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/02/2023, n. 4247; Cass. civ., Sez. I, Ord. 4/04/2023, n. 9293; Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/02/2023, n. 5490; Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/01/2023, n. 1015; Cass. civ. Sez. V, Ord., 5/09/2022, n. 26018 Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724; Cass. civ., SS. UU., 16/11/2020, n. 25950).
Nella specie la corte di appello ha valutato le allegazioni e le prove offerte dalle parti, ricostruendo i fatti costitutivi della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE e in motivazione ha condiviso e fatto proprie le ragioni indicate dal giudice di prime cure (pag. 10 e 11 sentenza), argomentando tale sua decisione in modo coerente, logico e non contraddittorio (v. pp. 7-9 sentenza impugnata).
6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
Va altresì disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento di somma ex art. 96, 3° comma, c.p.c., liquidate come in dispositivo, ricorrendone i presupposti di legge.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento in favore dei controricorrenti: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3 co., c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 28 marzo 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME