Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5444 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23958/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1723/2019 depositata il 24/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME ricorre per nove mezzi, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 24 maggio 2019 con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Forlì che aveva accolto l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE avverso decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di € 59.015,00, e così rigettato la domanda del COGNOME, che, a fondamento di essa, aveva fatto valere un assegno tratto in suo favore da tale COGNOME NOME, quale segretario territoriale RAGIONE_SOCIALE.
– RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
– Il primo mezzo denuncia «error in procedendo (n. 4) et in iudicando (n. 3) in ordine alla questione inerente alla mancata declaratoria di inutilizzabilità degli atti difensivi per irrituale ed intempestivo inizio ».
Il secondo mezzo denuncia «error in procedendo e nullità della sentenza (n. 4) per non aver considerato i motivi di appello ».
Il terzo mezzo denuncia « violazione dell’art. 360 n. 5 per omesso esame di un fatto discusso e trattato in relazione alla reale ed effettiva autonomia patrimoniale dell’UTL o non della RAGIONE_SOCIALE ».
Il quarto mezzo denuncia « violazione di legge (360 n. 3 c.p.c.) per erronea qualificazione dell’RAGIONE_SOCIALE come associazione non riconosciuta riconducibile solo all’RAGIONE_SOCIALE in relazione all’art. 36 c.c. ».
Il quinto mezzo denuncia « nullità della sentenza (n. 4) in ordine alla dedotta questione della simulazione o falsità dello statuto ».
Il sesto mezzo denuncia « nullità della decisione (n. 4) per omessa motivazione in ordine alla richiesta di ammissione della CTU ».
Il settimo mezzo denuncia « nullità della sentenza (n. 4) per non aver motivato in ordine alla capacità di NOME COGNOME di impegnare comunque l’RAGIONE_SOCIALE ».
L’ottavo mezzo denuncia « nullità della sentenza (n. 4 c.p.c.) per non aver considerato il comportamento fraudolento dell’UGL volto a far apparire ciò che non esiste e cioè una rappresentazione e capacità dell’UTL invece inconfigurabile ».
Il nono mezzo denuncia « violazione di legge (n. 3 c.p.c.) per non aver considerato il comportamento fraudolento dell’UGL volto a far apparire ciò che non esiste e cioè una rappresentazione e capacità dell’UTL invece inconfigurabile ».
RITENUTO CHE
– Il ricorso è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni.
4.1. – È sufficiente anzitutto rammentare che il numero 6 dell’articolo 366 c.p.c. impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda.
A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte è ampiamente consolidata nel ribadire che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – principio compatibile con il dettato dell’art. 6, par. 1, CEDU, sempre che non trasmodi in eccessivo formalismo – richiede che l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini
dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati, i.e. , dove siano « localizzati », ossia reperibili all’interno dei fascicoli, di parte o d’ufficio (cfr. Cass. 19 aprile 2022, n. 12481, a mero titolo di esempio tra le tantissime).
Nel caso di specie il COGNOME ha agito in via monitoria nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un assegno tratto in suo favore da COGNOME NOME, quale segretario territoriale RAGIONE_SOCIALE, domanda contrastata dall’RAGIONE_SOCIALE sull’assunto, condiviso tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d’appello, secondo cui essa RAGIONE_SOCIALE fosse priva di legittimazione passiva, dal momento che « ogni struttura territoriale è dotata di propri organi e gestisce in maniera autonoma i propri fondi ».
Orbene, il ricorso per cassazione si fonda, oltre che sull’assegno, che non è « localizzato », essenzialmente sull’atto costitutivo e sullo statuto UGL, che neppure essi sono « localizzati », il che comporta già di per sé inosservanza del numero 6 dell’articolo 366 c.p.c., ma, soprattutto, non sono neppure compiutamente ed organicamente illustrati nel loro contenuto, essendone richiamati qua e là taluni incompleti spezzoni, espunti dal contesto, che il ricorrente reputa favorevoli alla propria tesi.
Ora, il principio di autosufficienza è strumentale a null’altro che alla comprensione, per il tramite del solo ricorso, di quanto occorre alla Corte ai fini dello scrutinio dei motivi, anzitutto sul piano contenutistico, mediante l’illustrazione del contenuto rilevante degli atti e dei documenti di volta in volta invocati, ma anche sotto l’aspetto della « localizzazione », a fini della verifica della loro rituale introduzione in giudizio e, se necessario, del loro effettivo contenuto: di guisa che il difetto di autosufficienza condanna il ricorso all’inammissibilità, secondo quanto sancisce espressamente
l’articolo 366 c.p.c., per il semplice fatto che esso risulta in tutto o in parte incomprensibile.
E va da sé che la mancanza di un’organica analisi del contenuto testuale dell’atto costitutivo e dello statuto di RAGIONE_SOCIALE confina il ricorso nel suo complesso nell’oscurità.
4.2. – Il ricorso mette in discussione l’interpretazione offerta dai giudici di merito dell’atto costitutivo e dello statuto, laddove essi hanno ritenuto che da tali atti potesse desumersi che:
l’ente si articola in strutture territoriali e di RAGIONE_SOCIALE, quali le Unioni del RAGIONE_SOCIALE territoriali, le Unioni del RAGIONE_SOCIALE regionali, le RAGIONE_SOCIALE eRAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE;
ii) i segretari responsabili di dette articolazioni assumono la rappresentanza legale delle stesse e le obbligazioni necessarie per il loro corretto il normale funzionamento;
iii) tali articolazioni sono amministrativamente autonome, sicché strutture diverse non rispondono delle obbligazioni di volta in volta assunte da ciascuna di esse;
iv) la RAGIONE_SOCIALE risponde di fronte ai terzi soltanto degli impegni assunti dal segretario responsabile direttamente in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre gli organi delle strutture territoriali o di RAGIONE_SOCIALE rispondono collegialmente di fronte a terzi soltanto degli impegni che il rispettivo segretario responsabile ha assunto.
È viceversa opinione del ricorrente che il giudice di merito avrebbe malamente interpretato detti atti, negando la struttura unitaria dell’ente e la riconducibilità ad essa delle obbligazioni adottate per il tramite degli organismi territoriali.
Ma è cosa nota che, il sindacato di legittimità sull’ermeneutica negoziale – in questo caso avente ad oggetto atto costitutivo e statuto – non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali
di interpretazione, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355).
Nel caso di specie non è neppure approssimativamente indicato quale sarebbe stato il criterio di ermeneutica violato dai giudici di merito, mentre il ricorrente si è limitato a contrapporre la propria interpretazione dell’atto costitutivo dello statuto di RAGIONE_SOCIALE – fondata per di più su brandelli degli atti, in violazione del principio di autosufficienza già richiamato – a quella motivatamente offerta dai giudici di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità.
4.3. – Dopo di che:
-) il primo mezzo è inammissibile per totale difetto di autosufficienza, secondo quanto già in generale osservato, giacché addebita alla Corte d’appello di aver erroneamente affermato che esso COGNOME non avesse interesse ad una espressa declaratoria di inutilizzabilità, in dispositivo, di atti tardivamente prodotti, essendo l’interesse « invece connesso al fatto che il Tribunale di Forlì lo ha considerato poiché ne ha tenuto conto in sede di liquidazione delle spese e di determinazione del compenso »: alla lettura del motivo, articolato a pagina 9 del ricorso in 12 righe, non riesce neppure a comprendersi di quale atto il ricorrente stia esattamente parlando, e da che cosa la Corte di cassazione dovrebbe desumere che il Tribunale abbia liquidato le spese di lite – non si sa in quale misura, visto che la relativa indicazione, nell’espositiva a pagina 5 del ricorso, così come nel motivo, è omessa – anche in riferimento al non identificato atto al quale il ricorrente ha creduto di riferirsi; -) il secondo mezzo è inammissibile giacché totalmente versato in merito, in quanto volto a ribaltare l’interpretazione dell’atto
costitutivo e dello statuto di RAGIONE_SOCIALE non per il tramite dell’individuazione del criterio ermeneutico asseritamente violato;
-) il terzo mezzo, che denuncia peraltro erroneamente violazione dell’articolo 360, numero 5, c.p.c., norma che la Corte d’appello non può aver violato, non essendo destinata a disciplinare il suo operato, è inammissibile versandosi in ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c.;
-) il quarto mezzo è inammissibile giacché non ha nulla a che vedere con il significato e la portata applicativa dell’articolo 36 c.c., ma, ancora una volta, mira a rimettere in discussione la valutazione di merito operata conformemente dal Tribunale e dalla Corte d’appello nel ritenere che RAGIONE_SOCIALE non dovesse rispondere delle obbligazioni assunte dalle articolazioni territoriali;
-) il quinto mezzo è inammissibile giacché nella sentenza impugnata non si discorre affatto di una « dedotta questione della simulazione o falsità dello statuto », e, d’altronde, la questione, prima ancora che nuova, è totalmente incomprensibile, giacché non riesce a comprendersi neppure chi abbia dedotto detta simulazione e, ipoteticamente, in quale misura il tema abbia inciso sul decisum ;
-) il sesto mezzo è inammissibile, per la considerazione che l’istanza di CTU è stata evidentemente disattesa dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto di poter ricostruire l’insussistenza della legittimazione passiva di UGL sulla base dei documenti esaminati;
-) il settimo mezzo è inammissibile, concernendo una prospettazione fattuale, quale la capacità del COGNOME NOME ad impegnare UGL, che il ricorrente assume di aver dedotto soltanto nella memoria di replica, dunque tardivamente;
-) l’ottavo mezzo è inammissibile, giacché il ricorrente non spiega in qual modo il non avere il giudice, secondo il COGNOME, « considerato il comportamento fraudolento dell’UGL », potrebbe
assumere il rilievo di vizio tale da determinare la nullità della sentenza o del procedimento;
-) il nono mezzo è inammissibile giacché non individua alcuna violazione di legge ma rimette ancora una volta in discussione l’accertamento svolto dal giudice di merito in ordine al difetto di legittimazione passiva della società.
– Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2023.