Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5387 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5387 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22124/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONEAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimati-
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOMENOME COGNOME (DLSCRL71H57G482G)
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1176/2021 depositata il 08/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza dell’8.3.21 la corte d’appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l’appello verso la sentenza 6.5.16 del tribunale di Torre Annunziata avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito Inps contributi IVS coltivatori diretti, al verbale ispettivo presupposto ed alle intimazioni di pagamento relative.
In particolare, era accaduto che, a seguito dell’estinzione di Equitalia, il giudice aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del successore a titolo universale ADER, integrazione non effettuata prima dell’udienza, e poi aveva concesso ulteriore termine per provvedere all’integrazione o al deposito della precedente integrazione ove effettuata e la parte non vi ha provveduto.
La corte territoriale, ritenendo quindi perentorio il termine, ha dichiarare l’improcedibilità dell’appello.
Avverso tale sentenza ricorre la parte per un motivo (che deduce violazione degli articoli 291, 330, 348, 420 e 435 c.p.c., 111 Costituzione, 6 Cedu, in relazione art. 360 numero 3, 4 e 5, sostenendo che non era stata mai ordinata la rinotifica); in
cassazione, la parte chiede termine per rinotificare alla SCCI, ma dalla sentenza quest’ultima non risulta parte; il ricorso non risulta notificato ad ADER; l’Inps è costituito con solo procura.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che non riporta riporta gli atti dell’appello ed i verbali udienza e non mette in condizione la corte di apprezzare il vizio denunciato. Invero, questa Corte ha già ritenuto che (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 15910 del 28/07/2005, Rv. 582892 – 01) che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va inteso in senso rigoroso, e deve essere rispettato, oltre che per consentire al giudice di legittimità di verificare la sussistenza di un eventuale difetto o carenza di motivazione, anche per consentirgli di verificare la presenza del vizio di violazione di legge; in particolare nel rito del lavoro, caratterizzato dalla presenza di termini perentori e decadenziali, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve indicare anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione. Si veda anche Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4220 del 16/03/2012 (Rv. 622130 – 01), secondo la quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con
riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo, al fine di renderne possibile l’esame.
Nulla per spese, non essendo stata svolta attività difensiva.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.