Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22818 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
d’espulsione
NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 31/05/2024 CC Cron. R.G.N. 10783/2023
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere- COGNOME.
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 10783/2023 proposto da
NOME COGNOMECOGNOME elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA, in persona del Prefetto p.t.;
-intimata- avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Perugia, n. 225/23, depositato il 28.02.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Il Giudice di pace di Perugia, con ordinanza del 28.2.23, ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME, cittadino albanese, avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto con il quale veniva altresì disposto l’allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, osservando che: lo straniero era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e, il giorno dopo la convalida dell’arresto, posto a disposizione dell’ufficio -immigrazione per le determinazioni del caso, stante l’indisponibilità di valida autorizzazione al soggiorno ; il ricorrente era entrato in Italia il 25.3.22 dalla frontiera di Ancona; il Questore disponeva la revoca del permesso di soggiorno per motivi di turismo, considerata la gravità del reato ascrittogli; il Questore disponeva, ex art. 14, c.1 bis , d.l. n. 286/98, il trattenimento del passaporto, con l’obbligo di presentazione presso i cc di Terontola nei giorni di martedì; in data 13.7.22, si procedeva al rimpatrio dello straniero verso il paese di origine, dopo la convalida del giudice di pace; data la mancanza dei presupposti per concedere il beneficio della partenza volontaria, sussistendo il pericolo di fuga ex art. 13, c.4 e 4 bis , TUper mancanza di un documento valido all’espatrio, di un alloggio e di garanzie finanziarie derivanti da proventi leciti, era legittimo il trattenimento del passaporto.
NOME COGNOME ricorre in cassazione con unico motivo. La Prefettura intimata non svolge difese.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia omesso esame di un fatto decisivo, per non aver il Giudice di pace tenuto conto della sentenza del Tribunale di Perugia, del 28.9.22, che lo aveva assolto dal reato di concorso nella detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, per mancanza di prove.
L’unico motivo è inammissibile. Al riguardo, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza, ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., n. 13625/2019).
D’altro canto, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso, altresì, nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento sia stato prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass., n. 28124/2020).
Nella specie, il ricorrente non ha riprodotto – neppure nella parte rilevante – il contenuto della sentenza di assoluzione, non ha riprodotto le deduzioni svolte nel merito in relazione a tale pronuncia, né ha precisato in quale fase del giudizio dinanzi al Giudice di pace sia stata prodotta detta sentenza penale, neppure risultando se la stessa sia passata in giudicato.
Né, a tal fine, può essere sufficiente che nel ricorso sia trascritta parte della motivazione (.. la sola circostanza della presenza dell’imputato nell’autovettura condotta dal Loka è el emento neutro di per sé non
satisfattivo, in assenza di comprovate e spiegate circostanze idonee a dimostrare una compartecipazione attiva da parte del ricorrente al fatto, tale da concretizzarsi in un significativo contributo all’illecito perpetrato, nella fase di programmazione o dell’esecuzione del reato ). Invero, tale trascrizione riguarda solo una parte della motivazione della sentenza richiamata, non consentendo essa di individuare con certezza la sentenza di assoluzione indicata dal ricorrente, e la sua applicabilità nella specie.
Nulla per le spese, considerando che la parte intimata non svolge difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 maggio 2024.