Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10797 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 10797 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15662/21 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (avvEMAIL), NOME COGNOME (avvEMAIL), NOME COGNOME (AVV_NOTAIOEMAIL), NOME COGNOME
(AVV_NOTAIOEMAIL)
NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, EMAIL ;
– controricorrente –
Oggetto: contribuzion e minore, indennità maternità
RGN 15662/21
COGNOME.
Rep.
CC 14.4.23
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.202/2021 pubblicata il 31/3/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza n.202/21, la Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso due avvisi di addebito emessi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e relativi al mancato pagamento della contribuzione c.d. minore, dovuta per assicurare l ‘indennità di maternità ai propri dipendenti.
Per quanto qui interessa, la Corte d’appello richiamava l’autorità di giudicato esterno di una precedente sentenza in cui era affermato, sebbene per un periodo temporale antecedente a quello cui si riferivano gli avvisi di addebito in questione, che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non era obbligata al pagamento della contribuzione per l’indennità di maternità, data la sua qualità di ente pubblico economico. Secondo la Corte d’appello , tale accertamento, investendo la titolarità dell’obbligazione in capo alla parte , e dunque un elemento costitutivo dell’obbligazione contributiva di durata, proiettava i suoi effetti sui periodi contributivi successivi, salva prova di mutamenti sopravvenuti della qualità soggettiva dell’obbligato.
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e /o falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la Corte richiamato il giudicato contenuto in una sentenza che tuttavia presentava una motivazione meramente apparente: rinviava infatti alla motivazione di altra sentenza la quale, a sua volta, motivava sulla non debenza della contribuzione per indennità di malattia ma nulla diceva sulla contribuzione per indennità di maternità.
Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. Esso riporta solo stralci delle due sentenze del tribunale di RAGIONE_SOCIALE (nn.92/16 e 199/15) in riferimento alle quali è stato affermato il vincolo del giudicato esterno, contestato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con il ricorso ora all’esame .
Secondo l’ orientamento costante di questa Corte, cui va data continuità, la parte che intende contestare l’esistenza del giudicato esterno deve, per il principio di autosufficienza del ricorso e a pena d’inammissibilità dello stesso, riprodurre il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass.17310/2020, Cass.8042/2023).
Inoltre, affinché il giudicato esterno -per quanto rilevabile d’ufficio – possa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell’eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., non potendone risultare la portata dal solo dispositivo (v., fra le altre, Cass. n.28515/2017).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 9.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale 14.4. 2023