Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 158 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 158 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5481-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 178/2022 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 25/01/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
Il AVV_NOTAIO ha formulato proposta nei termini seguenti:
<>
Il Collegio condivide la proposta del relatore (mancando una sintetica e soprattutto una chiara esposizione RAGIONE_SOCIALEa vicenda nonché la comprensione RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi ), salvo che in relazione al terzo motivo.
Ed infatti, in esso è dato cogliere che il valore RAGIONE_SOCIALEa causa era di € 422,00, corrispondente alla sanzione amministrativa applicata per non aver ottemperato all’ordine di esibire presso la Polizia municipale i doc umenti richiesti (assicurazione per il rischio da responsabilità civile e attestato di revisione del veicolo). Ciò posto la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese in € 1.500,00 risulta superiore al massimo di legge preveduto per lo scaglione di riferimento e, di conseguenza, il terzo motivo va accolto, in quanto fondato.
Ciò posto, in relazione al motivo accolto la sentenza deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio (Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in persona di altro magistrato) regolerà anche le spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo e dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di altro magistrato.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2022