Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5155 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5155 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10899/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE METROPOLITANA DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende;
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 7275/2022 depositata il 16/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel settembre 2012, RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE di Bari (poi Città Metropolitana di Bari), chiedendo il risarcimento dei danni per il recesso anticipato e ritenuto illegittimo da un contratto di fornitura di energia elettrica, formalizzato con decorrenza dal 31 maggio 2009. In via principale, la società domandava il risarcimento di € 211.774,00 per undici mesi di anticipo, e in via subordinata somme minori corrispondenti a periodi ridotti.
RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo la legittimità del recesso ai sensi dell’art. 4.2 dell’Allegato A alla delibera RAGIONE_SOCIALE n. 144/07, e ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Con sentenza n. 20468/2017, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente la domanda di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo valido il recesso solo a partire dal 31 luglio 2009 e condannando l’ente al risarcimento di € 53.750,00, pari al danno derivante dalla cessazione anticipata della fornitura di due mesi, oltre interessi legali. La domanda riconvenzionale è stata dichiarata assorbita.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso tale sentenza, chiedendo la riforma della stessa e la condanna della Città Metropolitana di Bari al risarcimento di € 356.702,00.
La Città Metropolitana di Bari si costituiva in appello, proponendo appello incidentale al fine di accertare e dichiarare la legittimità e la piena validità del recesso comunicato il 24 febbraio 2009. Ribadiva, in via gradata, la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
2.1. Con sentenza n. 7275 del 16 novembre 2022, la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, accogliendo l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE e condannando la Città Metropolitana di Bari al pagamento di € 350.640,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione. Ha respinto l’appello incidentale e la domanda riconvenzionale dell’ente.
La Corte ha ritenuto illegittimo il recesso unilaterale esercitato dalla Città Metropolitana, osservando che l’art. 3 del contratto vietava espressamente la facoltà di recesso in presenza di utenze in media o alta tensione, in linea con l’art. 4.4 della Delibera RAGIONE_SOCIALE n. 144/07. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 4.2 della stessa delibera, in quanto riferibile solo ai clienti in bassa tensione, mentre 22 delle 290 utenze dell’ente erano in media tensione.
Il danno è stato quantificato nel margine di guadagno netto per undici mesi di durata residua del contratto. Le istanze istruttorie di RAGIONE_SOCIALE sono state dichiarate inammissibili, e il motivo relativo al preavviso è stato dichiarato assorbito.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Città Metropolitana di Bari propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Ha depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in più censure, la ricorrente denunzia NOME in iudicando (art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.) e NOME in procedendo (art. 360, comma I, n. 5 c.p.c.).
Deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 2, commi V e XII, della legge n. 481/1995, nonché degli artt. 1374 e 1418 c.c., per avere la Corte ritenuto valida la clausola contrattuale (art. 3) che escludeva la facoltà di recesso per le utenze in media tensione, in contrasto -secondo la ricorrente -con le delibere RAGIONE_SOCIALE n. 144/07 e ARG/com 79/08. Quest’ultima, infatti, abrogando l’art. 4.4 dell’Allegato A alla precedente delibera, avrebbe ripristinato l’applicabilità dell’art. 4.2, che riconosce il diritto di recesso a tutti i clienti non domestici, anche in media tensione, con preavviso massimo di tre mesi. La clausola pattizia difforme dovrebbe ritenersi nulla per violazione di norme imperative e contrasto con i principi di liberalizzazione del mercato.
La ricorrente lamenta inoltre l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla portata vincolante della delibera 79/08 e dalla corretta interpretazione della clausola contrattuale, ritenuta in contrasto con la regolazione di settore sopravvenuta.
Contesta, infine, la motivazione con cui la Corte ha negato la legittimità del recesso, valorizzando la presenza di 22 utenze in media tensione su un totale di 290. Secondo la Città Metropolitana, il recesso era stato espressamente riferito ai soli punti in bassa tensione, e l’interpretazione restrittiva accolta dal giudice d’appello finisce per privare di efficacia la normativa regolatoria vigente.
In merito all’appello incidentale, la ricorrente ribadisce la validità della comunicazione di recesso del 24 febbraio 2009, erroneamente ritenuta superata da quella successiva del 29 aprile 2009, osservando che la prima conteneva già una chiara volontà risolutiva, non inficiata dalla contestuale richiesta di rinegoziazione. 5.1. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce un error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando
la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte d’Appello liquidato in favore di RAGIONE_SOCIALE il risarcimento del danno comprensivo sia di interessi legali sia di rivalutazione monetaria, nonostante il Tribunale avesse riconosciuto solo gli interessi legali e in assenza di specifica impugnazione sul punto.
Tale statuizione, secondo la ricorrente, integra una pronuncia ultra petita e presenta un vizio di motivazione per omessa indicazione delle ragioni del riconoscimento della rivalutazione.
Chiede, pertanto, l’annullamento o, in subordine, la riforma della sentenza impugnata, con eventuale rinvio o decisione nel merito, nonché la condanna della controparte alle spese dei tre gradi di giudizio.
6. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., perché sono stati formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, RAGIONE_SOCIALE e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i
riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481);
Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve ‘contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata’ (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).
Nel caso di specie la ricorrente non ha indicato con la necessaria specificità in quali atti del giudizio di merito ha dedotto la questione dell’asserita inderogabilità delle delibere dell’RAGIONE_SOCIALE, né ha fornito un’adeguata trascrizione o localizzazione delle clausole contrattuali e dei documenti rilevanti a sostegno delle censure sollevate.
Risulta pertanto violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche con riferimento alle doglianze prospettate nel secondo motivo.
Inoltre, nel dedurre la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 481/1995 e degli artt. 1374 e 1418 c.c., la ricorrente
non ha debitamente riportato nel ricorso il contenuto delle delibere dell’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), né delle clausole contrattuali rilevanti, né ha puntualmente indicato in quali atti del giudizio di merito tali deduzioni sarebbero state formulate e sottoposte all’attenzione del giudice d’appello.
In violazione del principio affermato da questa Corte in base al quale il ricorrente ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura (Cass. Sez. 1, n. 864/2023; Sez. 6 – 5, n. 32804 del 13.12.2019,; Sez. 2, n. 2038 del 24.1.2019,; Sez. 2, n. 20694 del 9.8.2018,).
7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 12.200,00 ( di cui 12.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 4 luglio 2025.
Il Presidente