Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36555 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36555 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7326/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito vantato da NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE n. 13891/2021 depositata il 30/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Nel 2016, RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE Le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE, esponendo: di aver noleggiato un veicolo nell’interesse di NOME COGNOME, dal 5 al 10 ottobre 2013, al fine di consentire le riparazioni dei danni subiti dall’autovettura di proprietà della stessa COGNOME a seguito di sinistro occorsole, causato da tamponamento da parte del veicolo di proprietà di NOME COGNOME; che la COGNOME, a causa del fermo della propria auto, utilizzata per far fronte alle esigenze della propria vita privata, lavorativa e familiare, aveva subito un danno patrimoniale pari al costo del noleggio del veicolo sostitutivo; che la COGNOME aveva ceduto il credito all’impresa attrice in luogo del pagamento; che le richieste di pagamento inviate alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile non avevano avuto esito.
Chiese quindi la condanna ex art. 149 C.d.a. della compagnia assicuratrice convenuta al risarcimento del danno, quantificato in 317,20 euro o comunque (in virtù del costo del noleggio), nonché al pagamento delle spese di lite, precisando che entrambe le domande erano proposte nei limiti di competenza del Giudice di pace.
Si costituirono in giudizio RAGIONE_SOCIALE, eccependo la carenza di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE, considerato che la cessione del credito era stata sottoscritta dalla conducente del veicolo al momento del sinistro e non dall’effettiva titolare e non era stata notificata, nonché la prescrizione del diritto. Nel merito contestò la fondatezza della domanda.
Il Giudice di Pace adito, con la sentenza n. 30148/2016, respinse la domanda, rilevando la carenza di legittimazione attiva dell’attrice, in quanto la cessione di un credito non ancora accertato giudizialmente o in via transattiva aveva efficacia meramente obbligatoria e non poteva quindi comportare il trasferimento dell’azione nei confronti del presunto debitore ceduto e non potendosi frazionare il credito della compagnia obbligata al pagamento.
La decisione è stata confermata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 13891/2021, depositata il 30 agosto 2021.
Il giudice dell’appello, rilevato che la sentenza impugnata era stata pronunciata secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c. per essere il valore della causa inferiore ad euro 1.100, anche tenendo conto dell’ammontare degli interessi alla data della domanda, ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi di appello con cui non venivano denunciate violazioni di norme procedurali, ma che attenevano al merito della decisione, a vizi della motivazione o alla valutazione delle prove.
Rispetto all’unico motivo di appello ritenuto ammissibile – quello con cui veniva denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il Giudice di Pace rilevato la questione del frazionamento del credito senza che la stessa fosse stata oggetto di eccezioni o difese da parte della convenuta -il Tribunale ne ha statuito l’infondatezza, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio e comunque non rilevante ai fini della riforma della decisione impugnata, che aveva respinto la domanda per la carenza di legittimazione di parte attrice.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, RAGIONE_SOCIALE Ha depositato memoria.
3.1. Resiste con controricorso Le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
Considerato che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 102 c.p.c. e 144 D. Lgs. 209/2005, per avere i giudici del merito omesso di integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile proprietario del mezzo danneggiante, litisconsorte necessario.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21896/2017, avrebbe espressamente statuito la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile proprietario del mezzo danneggiante anche nei giudizi incardinati, come quello in esame, ai sensi dell’art. 149 Cod. Ass.
4.2. Con il secondo motivo, la RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. la ‘violazione degli artt. 113, 114 e 339 c.p.c.’.
Il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare l’inammissibilità del gravame per aver il Giudice di pace deciso secondo equità.
Le domande risarcitorie proposte con l’atto di citazione sarebbero state due, quella relativa al danno da fermo tecnico e quella relativa al pagamento delle spese legali, di cui la seconda sarebbe stata indeterminata, seppur nei limiti di competenza del giudice di pace (e quindi entro i 20.000 euro, trattandosi di causa vertente in materia di R.C.A.).
Di conseguenza, la domanda si doveva presumere di valore pari al massimo della competenza per valore del Giudice di pace per la tipologia di domande tra cui rientra anche quella proposta.
Inoltre, da un lato, la domanda non sarebbe stata articolata secondo equità, richiedendosi l’applicazione delle norme di diritto di riferimento (in particolare, dell’art. 149 C.d.A. e dell’art. 143, comma 2 del D. Lgs. 209/2005), dall’altro lato il Giudice di pace non aveva deciso secondo equità, ma su questioni di diritto.
In ogni caso, le censure mosse in appello sarebbero state relative a violazioni procedurali, alla violazione di norme costituzionali o dei
principi regolatori della materia, quali la mancata concessione dei termini ex art. 320 c.p.c., la violazione del diritto di difesa (perché il Giudice di pace non aveva consentito la replica e l’articolazione delle prove), la cedibilità del credito in materia di R.C.A., la risarcibilità del danno da fermo tecnico, la non necessità di prova sull’utilizzo, necessità di auto sostitutiva in presenza della documentazione in atti.
4.3. Con il terzo motivo, la RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione dell’art. 112 c.p.c.’, per aver il Tribunale errato nell’individuazione dell’effettivo oggetto dell’unica censura ritenuta ammissibile.
Infatti, tale censura non riguardava la possibilità del giudice di rilevare d’ufficio la questione di improcedibilità della domanda per avvenuto frazionamento del credito, ma la mancata concessione di contraddittorio in relazione a tale questione, avendo il giudice trattenuto direttamente la causa in decisione alla prima udienza, senza neppure concedere note conclusive.
I tre motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, sono inammissibili.
Innanzitutto, sono stati formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il
contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481);
Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve ‘contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata’ (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).
Le censure, inoltre, sono inammissibili perché il ricorrente, che denunci il vizio di cui all’ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., deve non solo indicare le norme di legge asseritamente violate ma anche esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le
affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, richiamandole in modo specifico
In secondo luogo, sempre in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. il ricorrente non avrebbe indicato dove ha sollevato la questione di violazione del contraddittorio (Cass. 11318/2018).
Colui che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l’onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell’invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità.
Ebbene, nel caso di specie, la società ricorrente non ha osservato nessuno dei principi sopra indicati.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.200 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di consiglio della Sezione Terza