Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36360 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36360 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6590/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente- avverso la SRAGIONE_SOCIALENZA di CORTE D’APPELLO DI ANCONA n. 220/2017 depositata il 09/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
COGNOME NOME, quale titolare dell’omonima ditta individuale, proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Ancona avverso la pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda proposta dallo stesso COGNOME nei confronti del convenuto RAGIONE_SOCIALE in p.l.r.p.t., accogliendo in parte la domanda riconvenzionale e condannando la ditta RAGIONE_SOCIALE al pagamento di €23.077,41 a titolo di penale in fav ore della committente RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di seconde cure, con sentenza n. 220/2017, rigettava integralmente il gravame, osservando che:
il calcolo delle penali effettuato dal C.T.U. era attinente alla materia del contendere e, quindi, pienamente utilizzabile ai fini della decisione;
-l’acquisizione di documentazione ulteriore era giustificata dalla natura accessoria dei fatti di cui alla documentazione prodotta e dalla qualifica squisitamente tecnica del quesito; produzione, peraltro, consentita dall’attore in prime cure e comunque d a questi non tempestivamente eccepita;
è inammissibile la doglianza attinente al mancato esame della relazione riservata del collaudatore e alla mancata escussione dei testi in merito alla proposta di transazione formulata dall’RAGIONE_SOCIALE, in quanto il Tribunale aveva già motivatamente escluso ogni rilevanza probatoria di entrambe;
sono infondate perché generiche ulteriori doglianze (calcolo dei ritardi oltre i limiti quantitativi fissati dal Consiglio di Stato; equiparazione tra ritardi dell’appaltatore e accettazione dei medesimi da parte di RAGIONE_SOCIALE; ragioni sulla sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore; richieste di prove testimoniali e rinnovo CTU).
Avvero la sentenza della Corte d’Appello di Ancona proponeva ricorso per cassazione COGNOME NOME, affidandolo a tre motivi.
Si difendeva RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
Si riportano i motivi di ricorso nella loro formulazione letterale:
Con il primo motivo si deduce: A. violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.) in relazione agli artt. 191, 193, 194, 195, 196 cod. proc. civ., art. 92 disp. att. cod. proc. civ.; B. nullità della sentenza ( ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.) in relazione agli artt. 87, 101, 116 cod. proc. civ.; C. omesso esame di un punto controverso e decisivo oggetto di discussione tra le parti ( ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.) rappresentato dall’eccezione di nullità della C.T.U. per effetto dell’utilizzo di documenti non presenti n el fascicolo del processo e acquisiti dal C.T.U. senza il consenso di tutte le parti e dal fatto che il C.T.U. ha redatto l’elaborato esorbitando dai quesiti.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.) in relazione all’art. 2697 cod. civ. in punto di onus probandi riguardo alla determinazione del credito per penali dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo si sostiene: A. violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.); B. Omesso esame di un punto controverso e decisivo oggetto di discussione tra le parti ( ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.) rappresentato dal mancato esame delle ragioni di credito della ditta RAGIONE_SOCIALE in relazione all’art. 2043 cod. civ.
I motivi sono tutti inammissibili, in ogni articolazione.
4.1. Innanzitutto, la totale assenza dell’esposizione dei fatti sostanziali non consente la comprensione dei motivi di censura della sentenza impugnata, come richiede l’art. 366, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., disposizione intesa a rimettere la redazione del ricorso alla professionalità di avvocati specializzati, in funzione dell’adempimento, da parte della Corte di Cassazione, del suo specifico ruolo di giudice di legittimità, e in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso (Cass. Sez. U, n. 11308 del 2014, Rv. 630843 -01; conf. da: Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7025 del 12/03/2020, Rv. 657279 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10072 del 24/04/2018, Rv. 648165 – 01). Del resto, neanche la vicenda processuale è esposta in modo consequenziale, se pure sintetico, sin dal primo grado di giudizio, poiché il ricorso si limita a riportare integralmente il provvedimento impugnato.
4.2. In ogni caso, anche a voler attingere agli atti di causa per poter colmare la carenza espositiva del ricorso, i mezzi di gravame si risolvono in un indistinto coacervo di elementi di fatto e vaghe menzioni di normative, spesso neppure in modo adeguato individuate, tali da rendere impossibile a questa Corte, a meno di una invece non consentita interpolazione ed integrazione dell’atto di parte, la stessa individuazione della censura mossa alla gravata sentenza (Cass. 20/09/2013, n. 21611, Rv. 627659 – 01; Cass, Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016, Rv. 641127 -01; Cass. Sez. 6-3, 24/03/2017, n. 7701, Rv. 643685 – 01).
4.3. Quanto al vizio di violazione di norme, con riferimento al n. 3) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. , il ricorrente si è limitato ad una mera enunciazione nella rubrica senza poi alcuno sviluppo in via argomentativa, riguardando esse, tra l’altro, una serie eterogenea di norme, processuali e sostanziali, relative al ruolo e alle indagini del
consulente tecnico , all’onere della prova, al danno extracontrattuale, con la conseguente genericità del mezzo, in violazione del principio di specificità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., il quale esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, potrebbero giustificare la cassazione della sentenza (Cass. Sez. L, 18.08.2020, n. 17242; Cass. Sez. L, 26.09.2016, n. 18860; Cass. Sez. 6-5, 22.09.2014, n. 19959; Cass. Sez. 3, 19.08.2009, n. 18421; Cass. Sez. 3, 03.07.2008, n. 18202).
Nei motivi enunciati, e nelle argomentazioni a loro sostegno, non sono dedotte le violazioni delle norme di legge attraverso i diversi passaggi argomentativi della sentenza impugnata, non consentendo così a questa Corte di svolgere l’invocato sindacato di legittimità. E’ opportuno ricordare che: «L’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa» (Sez. U – , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448 – 01; conf. da: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805 01).
4.4. Dinanzi a questa Corte il ricorrente ribadisce la doglianza già formulata dinanzi alla Corte d’Appello di rinnovo della consulenza tecnica, lamentando, nei confronti di quella già espletata nel giudizio di prime cure: di essersi avvalsa di documentazione non prodotta nei termini di cui all’art. 184 cod. proc. civ.; di non aver esaminato la relazione riservata redatta dal Collaudatore per lo IACP; di aver calcolato le penali -peraltro non demandate al perito tramite formulazione di specifico quesito – per i ritardi imputati all ‘ appaltatore con superficialità e arbitrio, addirittura al di sopra del massimo conteggiato dallo stesso IACP e in contrasto con quanto statuito dal Consiglio di Stato, senza tener conto che – nella prassi amministrativa – quando viene accertato che i lavori non avrebbero potuto comunque essere ultimati nel tempo utile contrattuale dall’impresa per colpa del committente la penale viene disapplicata.
4.5. Quanto all’omesso esame di un punto controverso e decisivo, con riferimento al n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. vigente ratione temporis , il ricorrente si limita a ribadire in questa sede censurando la sentenza impugnata per non avere in alcun in alcun modo esaminato il fatto che risultava dimostrato in atti – che l’inerzia dell’ente committente nel compiere il collaudo, così come la continua ed ingiustificata interruzione e sospensione dei lavori, avrebbero provocato all’appaltatore oneri maggiori (spese generali, vincolo attrezzature, mancati utili), dimostrati in atti sia documentalmente, sia mediante prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado.
5. In definitiva, rilevato che il ricorrente, in seno al presente ricorso, non deduce né la violazione di norme di legge, né la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto, la censura si risolve
nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi istruttori, che non può trovare ingresso in sede di legittimità.
Il Collegio, pertanto, dichiara il ricorso inammissibile; le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €3.400,00 per compensi, oltre a €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda