Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35611 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35611 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso N. 15170/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO, come da procura allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura allegata al controricorso
– controricorrente –
e contro
COGNOME NOME in proprio e in qualità di erede di COGNOME NOME, COGNOME CONCETTA NOME in qualità di erede di COGNOME NOME e
COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di erede di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, BANCO BPM s.p.a. già Popolare di Lodi già Banca Popolare di Belpasso, MPS MONTE DEI PASCHI DI SIENA sRAGIONE_SOCIALEp.a. già Banca Antonveneta già Banca Agricola Popolare Etnea, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE già doBank RAGIONE_SOCIALEp.a., DURANTE LAMBERTO, VARIO CALOGERA, RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 6.4.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 19.10.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare N. 207/1998 R.G.E. in danno della fallita RAGIONE_SOCIALE, riunita a numerose altre, pendenti dinanzi al Tribunale di Catania, rimase da liquidare un solo appartamento in Acicastello, già edificato dalla predetta società e garantito da ipoteca fondiaria, di proprietà di NOME COGNOME e NOME COGNOME, come rilevato dal professionista delegato, con relazione del 9.5.2016. La COGNOME, quale comproprietaria, propose quindi opposizione, rilevando che sul proprio appartamento non era mai stata rinnovata nel ventennio l’ipoteca (originariamente accesa nel 1981), né si era proceduto al rinnovo della trascrizione del pignoramento, originariamente eseguito dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Il g iudice dell’esecuzione rigettò l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’ ordinanza di vendita con provvedimento del 25.7.2016, ma il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, la accolse con ordinanza del 1.8.2017, revocando il precedente provvedimento. Quindi, la creditrice
N. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
(all’epoca, RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del RAGIONE_SOCIALE) introdusse il giudizio di merito; il Tribunale di Catania, nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 17.5.2021 ordinò però l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti di cui alle procedure riunite, ritenendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario. Quindi, all’udienza del 6.4.2022, preso atto che l’opposta non aveva notificato l’integrazione a tutti i litisconsorti (difettando la notifica nei confronti di tale COGNOME NOME), il Tribunale dichiarò con ordinanza l’estinzione del giudizio.
Avverso detta ordinanza la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ulteriore cessionaria del credito, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME. Ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con l’unico motivo si denuncia la ‘ violazione dell’art. 360 I comma n. 3 in relazione alla errata applicazione parziale dell’art. 102 c.p.c. ‘, perché il Tribunale, estinguendo il giudizio, ha dato seguito all’ordinanza del 17.5.2021, con cui era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, che però era da considerare errata ed illegittima laddove si era ritenuto di dover coinvolgere nel giudizio tutte le parti delle altre procedure riunite, benché queste concernessero pignoramenti tra loro indipendenti, ex art. 493 c.p.c., già interamente definiti con la vendita degli immobili e con l’assegnazione delle somme ai creditori.
N. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
2.1 -Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza (non occorre, dunque, verificare la regolarità della notifica del ricorso agli intimati -v. Cass., Sez. Un., n. 6826/2010).
Infatti, dalla lettura del ricorso, non è dato comprendere neppure se la RAGIONE_SOCIALE abbia proposto l’opposizione nella qualità di terza esecutata ex art. 602 c.p.c., oppure di comproprietaria non esecutata, il che ha rilevantissimi effetti sulla stessa ammissibilit à dell’impugnazione, per come proposta.
Ora, il ricorso in esame è stato avanzato direttamente avverso un provvedimento certamente impugnabile nelle forme ordinarie (v. Cass. n. 23997/2019), ma che, contrariamente all’assunto della ricorrente, non qualifica espressamente la natura dell’opposizione spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Ciò è avvenuto -nel senso trattarsi, secondo il giudice a quo , di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. -solo con altra ordinanza, quella del 17.5.2021 (con cui si era ordinata l’integrazione del contraddittorio).
Ora, è assolutamente granitico l’orientamento per cui in virtù del principio dell’apparenza -l’impugnazione deve essere proposta col mezzo congruente con la qualificazione adottata col provvedimento impugnato ( ex plurimis , Cass. n. 13381/2017), non già aliunde , giacché ove una tale qualificazione in esso manchi l’impugnazione segue il rito suo proprio.
Ed allora, posto che – da quanto è dato comprendere dalla lettura del ricorso l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE non invest ì solo il quomodo dell’esecuzione (per la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento), ma anche il diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte del creditore procedente (stante la mancata rinnovazione dell’ipoteca nel ventennio ), se ne ha che, per quest’ultima
N. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
questione, l’impugnazione qui proposta dalla cessionaria è certamente inammissibile, perché contro l’ordinanza estintiva andava proposto senz’altro l’appello , stante la natura di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., avanzata al riguardo dalla stessa COGNOME. Quanto alla prima questione (mancanza di rinnovazione della trascrizione del pignoramento), la stessa ammissibilità dell’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. della COGNOME potrebbe sussistere solo se ella fosse direttamente esecutata, perché, in caso contrario, ne difetterebbe la legittimazione, non potendo configurarsi alcun interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla stessa COGNOME. Tuttavia, il deficit espositivo del ricorso non consente neppure di sciogliere il nodo sulla stessa ammissibilità de ll’impugnazione della COGNOME, posto che l ‘odierna ricorrente non chiarisce quale fosse la sua posizione (ossia, si ribadisce, se ella fosse co-esecutata, oppure mera comproprietaria, non direttamente attinta dall’azione esecutiva) , in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis .
2.2 -In ogni caso, nel ricorso neanche viene chiarita la posizione del litisconsorte pretermesso, tale NOME COGNOME, rispetto alla procedura avente ad oggetto l’appartamento della COGNOME, onde poter eventualmente valutare la superfluità della sua partecipazione al giudizio e, dunque, la dedotta erroneità dell’ordine di integrazione del contraddittorio. Il che vale, a ben vedere, anche rispetto a tutti gli altri soggetti intimati; anche al riguardo, dunque, il ricorso difetta di autosufficienza.
3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti con la controricorrente, con
distrazione in favore degli AVV_NOTAIO COGNOME e COGNOME, che hanno reso la prescritta dichiarazione. Nulla va disposto nel rapporto con gli altri intimati, che non hanno svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente n.q. alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 6.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno