Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 858 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 858 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9094/2022 R.G. proposto da :
LABORATORIO ANALISI CLINICHE RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Amministratore Unico, dott.ssa NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende;
-controricorrente-
ASL ROMA 2, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6445/2021 depositata il 02/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la Regione Lazio e la Asl Roma 2 per sentirle condannare al pagamento della differenza tra la remunerazione scontata, corrisposta dal Servizio Sanitario nazionale, e quella integrale prevista dal vigente nomenclatore tariffario, per le prestazioni sanitarie, eccedenti il budget massimo assegnatole dalla Regione Lazio per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 (anni per i quali l’odierna resistente lamentava una ultrattivit à dello sconto tariffario che doveva essere applicato ex Legge Finanziaria 2007 L. 27.12.2006 solo per il triennio 2007 2009), oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002.
In subordine, la ricorrente avanzava domanda di risarcimento danni per responsabilit à nei confronti delle convenute, nonch é in via alternativa alle precedenti richieste, domanda ex art. 2041 c.c.
La ASL Roma 2, costiuitasi eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice amministrativo, nonch é il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza della domanda avanzata, sostenendo che l’ambito temporale di applicazione dello sconto non fosse da ritenersi limitato al triennio 2007-2009, ma esteso sino
all’aggiornamento del tariffario a livello nazionale e sottolineando, altresì, che le richieste di parte avversaria fossero in collisione con precisi impegni contrattuali assunti nei confronti della Asl. Contestava inoltre la richiesta di liquidazione degli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002.
Anche la Regione Lazio eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva asserendo che il soggetto passivamente legittimato dovesse ritenersi solamente la ASL Roma 2 e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda azionata per le stesse ragioni addotte dalla Asl Roma 2 .
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 23.11.2016, il Tribunale di Roma, rigettava tutte le domande avanzate dal RAGIONE_SOCIALE Tiburtino.
Con la sentenza n. 6445/2021 del 02.10.2021, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma dell’ordinanza gravata, condannava la Asl Roma 2 a pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di € 52.641,08, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal 15 dicembre 2014 (messa in mora) al saldo; rigettava l’appello nei confronti della Regione Lazio.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE TiburtinoRAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 2 e la Regione Lazio resistono con separati controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3 e 5 -la violazione ed erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.
Lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che le affermazioni delle controparti fossero idonee ad integrare un’eccezione di
superamento del budget valutando di conseguenza la condotta della struttura come di non contestazione, mal governando il principio di cui all’articolo 115.
Lamenta che la corte di appello ha omesso di considerare il fatto che l’eccezione di superamento del budget costituisce un’eccezione di merito in senso stretto, volta a paralizzare gli elementi costitutivi della pretesa attorea opponendovi un fatto impeditivo, estintivo o modificativo che onera la parte eccipiente alla dimostrazione di tale fatto, giusta la regola dell’articolo 2697 comma due c.c. , sicché la relativa allegazione deve essere circostanziatamente riferita a fatti specifici e precisi, non potendosi risolvere in affermazioni generiche, astratte eventuali e ipotetiche
5.2. Con il secondo motivo denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, la violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. violazione dell’art. 2697 c.c..
Lamenta che, nella parte in cui ha ritenuto non contestato lo schema riepilogativo depositato dalla Regione Lazio, la corte d’appello ha erroneamente applicato il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c. , concernente le sole allegazioni delle parti e non anche le produzioni documentali.
5.3. Con il terzo motivo denuncia in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 sexies del D. Lgs. n. 502/1992; dell’art. 3, comma 6, del D.M. Sanità 15 aprile 1994; dell’art. 15, comma 15, del D.L. n. 95/2012; dell’art. 8, comma 1, lettera b) lettera d) e dell’art. 8, comma 3, della Legge n. 42/2009; dell’art. 1 comma 1 -bis, della Legge n. 241/1990; degli artt. 1337 e 1338 c.c.; dell’art. 1218 c.c.
L amenta che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto costituire il tetto massimo di spesa un fatto impeditivo de ll’integrale riconoscimento della domanda di pagamento delle prestazioni effettuate.
5.4. Con il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 104 del 2010, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Lamenta che la corte dove ha erroneamente ritenuto nuova la questione relativa al budget falsato.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Va anzitutto osservato che essi risultano invero formulati in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° comma nn. 4 e 6, c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità e di autosufficienza del ricorso, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, COGNOME e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto anche fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (Cass. 19/04/2022, n. 12481).
Va per altro verso sottolineato come, pur lamentando l ‘ erroneità della pronuncia della c orte d’ appello in relazione alla supposta ‘ alterazione del budget ‘ da parte della Regione (pag. 33 e 34 ricorso), ritenuta domanda nuova, la ricorrente invero non indichi debitamente nel ricorso dove, come e quando ha sollevato per la prima volta la questione, e come la stessa sia stata successivamente riproposta nel corso del giudizio di merito, in contrasto con il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale i motivi del ricorso per cassazione debbo no a pena d’inammissibilità investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello , avendo pertanto il ricorrente l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice di merito, indicando e riportando nel ricorso i relativi atti del giudizio di merito.
Senza sottacersi che la stessa ricorrente deduce (pag. 36 ricorso ) trattarsi di difesa fondata in realtà su una diversa interpretazione del budget indicato nel contratto.
Emerge evidente, a tale stregua, come le mosse censure siano in realtà volte ad accreditare una ricostruzione della vicenda in termini diversi da quelli posti dalla corte di merito a base dell’impugnata sentenza (es., effettuazione di prestazioni intra o extra budget), e a inammissibilmente richiederne una nuova valutazione sulla base di un diverso apprezzamento delle emergenze processuali e probatorie (es., fatture, comportamento della controparte), altresì presupponenti accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza