Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2303 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2303 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 14418-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 914/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 1464/2017;
Oggetto
R.G.N. 14418/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1313/2017 il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME con il quale questa chiedeva accertare la natura subordinata della prestazione lavorativa da lei svolta alle dipendenze della società RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 9 settembre 2011 al 20 novembre 2013 e il diritto ad essere inquadrata al livello 2° del CCNL, per il periodo dal 6 settembre 2011 al 31 ottobre 2011, ed al livello 4° del CCNL, per il periodo dal 1 novembre 2011 al 20 novembre 2013 e, per l’effetto, condannare la RAGIONE_SOCIALE, anche in solido con la RAGIONE_SOCIALE in ragione dell’appalto intercorso, al pagamento in suo favore della somma di € 44.275,71 per i titoli di cui al conteggio allegato in ragione del compenso di fatto percepito dalla ricorrente o nella maggiore o minore somma di giustizia anche ai sensi dell’art. 36 Cost e 2099 c.c. nonché condannare la RAGIONE_SOCIALE, anche in solido con la RAGIONE_SOCIALE in ragione dell’appalto intercorso, al pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi sulle retribuzioni dovute della ricorrente presso l’RAGIONE_SOCIALE e presso l’RAGIONE_SOCIALE fondo lavoratori subordinati.
Con sentenza n. 914/2022 la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla COGNOME, ha dichiarato che fra COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall’1.11.2011 al 20.11.2013, con diritto della COGNOME all’inquadramento nel 3° livello CCNL, fino al 30.3.2012, e nel 4° livello CCNL, per il periodo successivo, e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a
corrispondere alla COGNOME la somma di €22.089,46, a titolo di differenze retributive, 13^ mensilità e t.f.r., oltre interessi e rivalutazione.
Avverso tale pronuncia propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE affidato a tre motivi.
Resistono con separati controricorsi la COGNOME COGNOME la RAGIONE_SOCIALE
Solo parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 131, 162, 324, 342 e 348-bis c.p.c. e 2909 c.c. nonché ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. e nullità della sentenza, nonché, ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. in relazione alla questione posta sub D del ricorso. Lamenta la ricorrente l’errata valutazione della eccezione, sollevata da RAGIONE_SOCIALE, di inammissibilità dell’appello proposto dalla COGNOME sotto il profilo della mancanza di motivi, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., in quanto i fatti indicati nella sentenza di primo grado risultavano diversi rispetto a quelli formanti oggetto di impugnazione con la conseguenza che la sentenza di primo grado risultava passata in giudicato in relazione ai punti non impugnati con conseguente inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348bis c.p.c..
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 161 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. e, ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza. Deduce che la sentenza di appello, nella parte in cui
dopo aver escluso la natura subordinata del rapporto nel periodo 6/9/11-31/10/11 – ha affermato, in relazione al contratto di lavoro a progetto stipulato fra la società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in data 2 novembre 2011, la natura subordinata del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003, quale sanzione conseguente all’assenza del progetto, si scontra con il giudicato formatosi sul punto ed è in palese violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendo stata proposta alcuna impugnazione dei co.co.pro. e dei contratti occasionali con richiesta di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi in ordine alla questione, sollevata in sede di note autorizzate, relativa alla violazione della integrità del contraddittorio per mancata notifica nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali atteso che la COGNOME, sia nel ricorso ex art. 414 c.p.c. che in appello, aveva chiesto l’accertamento dell’omissione contributiva ed assicurativa e la condanna della RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE.
I motivi primo e secondo, congiuntamente esaminati, sono inammissibili per una pluralità di ragioni. In primo luogo, in considerazione della scarna esposizione dei fatti di causa che, nel complesso, appare di dubbia adeguatezza in relazione al thema decidendum devoluto all’esame di questa Corte, non integrando quella ‘esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata’, occorrente per ritenere osservato il requisito di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 1926/2015, Rv.
634266-01; in senso analogo pure Cass. n. 5640/2018, Rv. 648290-01 e Cass. n. 24432/2020, Rv. 659427-01). In secondo luogo, l’inammissibilità deriva, già di per sé, dalla prospettazione, con riferimento al medesimo unitario discorso argomentativo (v. Cass. 17/05/2023, n. 13542; 11/04/2018, n. 8915; Sez. U. 10/07/2017, n. 16990; Sez. U, 6/05/2015, n. 9100; Cass. 23/04/2013, n. 9793; 12/09/2012, n. 15242; 23/09/2011, n. 19443) di due eterogenei e incompatibili vizi cassatori – da un lato error in iudicando per violazione di norme del codice di vario contenuto, dall’altro error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c.
4.1. Quanto, poi, alla dedotta violazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 degli artt. 131 (forma dei provvedimenti) e 162 (pronuncia sulla nullità) il motivo non contiene alcuna enunciazione esplicativa della violazione e/o falsa applicazione delle norme. Del pari carente pare l’illustrazione del motivo di ricorso in relazione alla dedotta nullità per violazione dell’art. 132 c.p.c., tenuto peraltro contro che, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio motivazionale rimane circoscritto alle sole radicali ipotesi di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile, nessuna delle quali espressamente dedotta né ravvisabile nel caso in esame.
4.2. Quanto alla violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. va osservato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di
ufficio o di parte – trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cfr Cass. n. 29495/2020, Rv. 660190-01).
4.3. Allo stesso modo il ricorso difetta di autosufficienza in relazione alla dedotta violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. In tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la S.C. non è vincolata all’interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purché il ricorrente indichi elementi e riferimenti atti ad
individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile ex officio (Cass. n. 7499/2019, Rv. 653628-01). Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., deve, infatti, contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell’autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l’errata interpretazione (Cass. n. 13662/2025, Rv. 674891-01). Al riguardo va, ulteriormente, considerato che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, con la conseguenza che l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. n. 32563/2024, Rv. 673072-01; Cass. n. 24783/2018, Rv. 650927-01).
4.4. Quanto alla censura svolta ex art. 360 comma 1 n. 5 occorre considerare che costituisce un “fatto”, agli effetti della suddetta norma, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 29883/2017; Cass.
21152/2014; Cass., sez. Un. n. 5745/2015). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017; Cass. n. 21152/2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass., sez. L, n. 21439/2015) né tantomeno l’omessa impugnazione di una parte della motivazione della sentenza di primo grado.
Con specifico riferimento alla censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. di cui al secondo motivo, va rilevato che la ricorrente non ha, invero, né riprodotto almeno nei punti essenziali, né allegato al ricorso, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4, né il ricorso originario né l’atto di appello della COGNOME, al fine di consentire alla Corte di valutare – nel rispetto del principio di autosufficienza – l’eventuale sussistenza del vizio di extrapetizione dedotto, essendosi limitata a svolgere una sintesi del contenuto del ricorso di primo di primo grado ed a riprodurre stralci delle conclusioni dell’atto di appello. Tanto più che, nel caso concreto, l’allegazione della nullità dei contratti a progetto stipulati nel corso del rapporto di lavoro in quanto privi di uno specifico progetto risulta dalla sentenza impugnata a pag. 3 ove si legge ‘ Ampiamente argomentando in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente in favore della RAGIONE_SOCIALE dal 6 settembre 2011 al 20 novembre 2013, eccepiva la nullità dei contratti a progetto stipulati nel corso del rapporto di lavoro in quanto privi di uno specifico progetto; chiedeva il riconoscimento del diritto ad essere inquadrata nel livello 2^ dal 6 settembre 2011 al 30 ottobre
2011 e nel 4^ livello dall’1 novembre 2011 al 20 novembre 2013 ccnl’.
Quanto al terzo motivo, esso è inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione volta a denunciare il difetto di integrità del contraddittorio atteso che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione riguardante l’obbligo contributivo stante l’assenza di pregiudizio per i diritti degli eventuali litisconsorti pretermessi.
Il ricorso in conclusione, va dichiarato inammissibile.
In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della COGNOME liquidate come da dispositivo. Vanno, invece, dichiarate irripetibili le spese sostenute da RAGIONE_SOCIALE alla quale il ricorso risulta notificato al mero scopo di litis denuntiatio , in quanto essa, pur costituitasi quali controricorrente nel giudizio di legittimità, non può considerarsi contraddittore rispetto alla RAGIONE_SOCIALE non contenendo il ricorso alcuna conclusione ad essa rivolta ed essendo passato in giudicato il rigetto della domanda originariamente proposta dalla COGNOME nei suoi confronti (Cass. n. 28032/2025).
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di NOME delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dichiara irripetibili le spese di RAGIONE_SOCIALE
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 10 dicembre 2025
La Presidente NOME COGNOME