Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29082 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2019 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , già RAGIONE_SOCIALE (P_IVA. IVA P_IVA), con sede legale in Roma, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa NOME COGNOME, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dal prof. avv. NOME (CF. CODICE_FISCALE) , e dall’avv. NOME COGNOME (CF. CODICE_FISCALE) , rinuncianti ai mandati, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, con sede in Roma alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , (codice fiscale CODICE_FISCALE) in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dalla RAGIONE_SOCIALE Generale dello RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE; Fax per il
ricevimento degli atti: NUMERO_TELEFONO; PEC EMAIL) presso la quale domicilia per legge in Roma, alla INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n° 937 depositata l’8 febbraio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Il 14 maggio 2009 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE difesa revocava il collaudo positivo dell’appalto nell’ambito del quale RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito tra la stessa ed altre due imprese (NOME As e NOME sro), si era impegnata a fornire al Comando generale dell’RAGIONE_SOCIALE un certo numero di divise militari.
Con successivo atto dell’11 dicembre 2009 il Comando predetto comunicava alla RAGIONE_SOCIALE la risoluzione unilaterale dell’appalto per frode (per aver fatto eseguire le lavorazioni da imprese cinesi, in violazione delle pattuizioni contrattuali e del divieto di subappalto), incamerava le due cauzioni ricevute e tratteneva la parte di fornitura già consegnata (6931 divise), senza pagarla.
2 .- Adito da RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Roma rigettava le domande di quest’ultima dirette a far accertare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE risoluzione dell’appalto, RAGIONE_SOCIALE mancata restituzione delle cauzioni e del mancato pagamento del prezzo RAGIONE_SOCIALE merce consegnata.
Il T ribunale rigettava le domande e la Corte d’appello, con la sentenza indicata in intestazione, confermava la decisione.
3 .- Per quello che qui ancora rileva, la Corte osservava che il c.t.u. nominato in primo grado aveva provveduto ad analizzare tutti i documenti di causa (ossia non solo gli atti di indagine RAGIONE_SOCIALE Guardia di finanza, ma anche le spontanee dichiarazioni dell’amministratore di RAGIONE_SOCIALE e le sommarie informazioni di un dipendente) ed aveva
quindi persuasivamente concluso, disattendendo le osservazioni del c.t.p. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che non vi fosse prova alcuna che le divise fossero state prodotte negli stabilimenti indicati in contratto.
Quanto al secondo motivo, col quale l’appellante si doleva del rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di pagamento delle divise, l’appello era inammissibile, in quanto del tutto generico.
4 .- Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, divenuta RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame a tre motivi.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE, che conclude per la reiezione dell’impugnazione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Nessuno dei litiganti ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .- Col primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ.
Il c.t.u. avrebbe omesso di analizzare tutti i fatti risultanti dalla documentazione prodotta, tra i quali la produzione di tessuto presso NOME (tessitrice), la consegna di esso a NOME, la produzione delle divise presso quest’ultima ed il trasporto delle stesse al magazzino RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Fiumicino per la successiva consegna.
Tali fatti, peraltro, sarebbero stati segnalati dal proprio c.t.p., con la conseguenza che sia il T ribunale che la Corte d’appello, a fronte delle osservazioni del c.t.p., avrebbero dovuto motivare l’adesione alla consulenza d’ufficio.
6 .- La censura è inammissibile per più ragioni.
Anche a tacere RAGIONE_SOCIALE non corretta sussunzione del motivo nel disposto dell’art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ., rileva il Collegio la Corte romana ha espressamente affermato che il c.t.u.
aveva esaminato e confutato le osservazioni del c.t.p. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima, invece, è partita dal presupposto che il consulente d’ufficio non avesse proceduto a tale esame, ma senza trascrivere nemmeno in parte le osservazioni del consulente di parte e la relazione del c.t.u., in modo da consentire a questa Corte di esaminare l’omissione prospettata.
Tale mancanza determina l’inammissibilità del mezzo ai sensi dell’art. 366, primo comma, n° 6 cod. proc. civ.
Deve pertanto ribadirsi il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE insufficienza argomentativa, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo , e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., sez. 1, 12 maggio 2017, n° 11913).
In ogni modo, la Corte d’appello ha ricostruito in fatto in maniera conforme al giudice di primo grado, con la conseguenza che -ai sensi dell’art. 348 -ter cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis ) -il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 3, 28 febbraio 2023, n° 5947).
Ora, sol che si legga il ricorso si può agevolmente la carenza di tale requisito, donde l’ulteriore ragione di inammissibilità del mezzo.
7 .- Col secondo mezzo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce, sulla base dell’art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 342 dello stesso codice.
Il Tribunale, rigettando la domanda attorea di condanna al pagamento delle divise non restituite, aveva erroneamente ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non avesse provato di averne domandato la riconsegna ex art. 32, secondo comma, del d.m. n. 200/2000.
La Corte territoriale aveva invece illegittimamente ritenuto generico il secondo motivo di appello, poiché le ragioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano desumibili dalle difese nel loro complesso ed erano provate dalla documentazione prodotta: sicché RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto diritto alla RAGIONE_SOCIALE di quella parte di fornitura consegnata, con rideterminazione proporzionale RAGIONE_SOCIALE cauzione incamerata e restituzione del sovrappiù.
8 .- Mezzo inammissibile al pari del primo.
La corte ha ritenuto il secondo motivo di appello inammissibile per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., ossia per la sua genericità.
A fronte di tale motivazione la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere almeno in parte il secondo motivo di appello, onde consentire a questa Corte di verificare il percorso logico e giuridico seguito dal primo giudice e la pertinenza RAGIONE_SOCIALE critica svolta nel secondo motivo di gravame.
Al contrario, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è limitata ad asserire che ‘ le circostanze dedotte dall’appellante ‘ erano ‘ desumibili dall’esame delle difese nel loro complesso e provate dalla documentazione versata in atti, in particolare dall’allegato 8 alla CTU ‘.
Non è chi non veda che tale stringato passaggio non consente a questa Corte di verificare se il secondo motivo di appello sia stato formulato con la dovuta precisione a fronte RAGIONE_SOCIALE motivazione del primo giudice.
Difetta, dunque, ancora una volta l’autosufficienza del ricorso (art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ.).
9 .- Col terzo motivo la ricorrente deduce, ancora, violazione e falsa applicazione dell’art. 342 dello stesso codice, sempre sulla base dell’art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ.
La Corte avrebbe ritenuto inammissibile l’appello dalla pagina 17 in poi, in quanto totalmente generico.
10 .- Anche questo motivo soffre RAGIONE_SOCIALE stessa carenza del secondo, sol che si consideri che la ricorrente -anziché trascrivere la motivazione del Tribunale e le pagine 17 e seguenti RAGIONE_SOCIALE sua impugnazione -affida la sorte del mezzo alla seguente affermazione: ‘ la lettura in combinato dei capi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e delle difese riproposte avrebbero consentito in ogni caso di individuare la critica ai capi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ‘, concludendo, poi, in modo apodittico, con la constatazione che ‘ la lettura in combinato dei capi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e delle difese riproposte avrebbero consentito in ogni caso di individuare la critica ai capi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ‘.
Quanto, infine, all’ultima parte del motivo, nella quale la ricorrente -quasi incidenter -deduce un’omessa pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale sulla domanda di ingiustificato arricchimento dell’RAGIONE_SOCIALE, esso è, del pari, inammissibile, non essendo stato dimostrato e, prima ancora, nemmeno allegato che tale domanda sia stata riproposta davanti al giudice di secondo grado.
11 .- Alla soccombenza RAGIONE_SOCIALE ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, per la cui RAGIONE_SOCIALE -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore indeterminabile RAGIONE_SOCIALE lite -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente RAGIONE_SOCIALE repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito come per legge. Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente RAGIONE_SOCIALE repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024, nella camera di