Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3818 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8899/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 21/2022 depositata il 12/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la società RAGIONE_SOCIALE, deducendo il mancato integrale pagamento dell e prestazioni ex codice 048 per l’attività di analisi svolta nell’anno 2010 come previsto dal D.A. n. 779/2010, chiedeva al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 6.104,19, oltre ad interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
In accoglimento della domanda, con sentenza n. 1534/2017 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento di detta somma p er le prestazioni 048 erogate nell’anno 2010.
Il gravame interposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE, è stato accolto dall a Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 21/2022, del 12.1.2022, di rigetto della domanda originariamente dalla società RAGIONE_SOCIALE
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrarti da memoria.
3.1. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia <> d ell’art. 112 c.p.c.
Si duole che il giudice del merito abbia fondato la propria decisione su questione estranea all’oggetto del presente giudizio, introdotta
tardivamente e dedotta nell’atto di appello da controparte ‘come l’oggetto del controvertire’, facendo passare in secondo piano l’oggetto del giudizio, ossia la spettanza o meno del quantum delle prestazioni 048 erogate in eccedenza rispetto a quelle erogate nell’anno precedente, c.d. extra budget 048, in applicazione dell’art. 9 del D.A. 779 del 2010.
4.2. Con il secondo motivo denunzia <> delle disposizioni del D.A. 779 del 15.03.2010, in relazione all’art. 360, 1 co., nn. 3 e 5, c.p.c.
Si duole dell’erronea interpretazione dell’art. 9 del D.A. 779/2010, disciplinante le prestazioni ‘erogate in misura eccedente rispetto al numero complessivo delle prestazioni con tale codice riferite all’anno precedente’ extra budget prestazioni 048, disponendo che deve essere riconosciuto il 5% del valore complessivo di quelle prodotte sempre nel precedente anno, dando per assunto che tutte le altre prestazioni 048 erogate all’interno del numero complessivo riferito all’anno 2009 saranno comunque remunerate poiché ritenute ‘indispensabili ed indifferibili’.
4.3. Con il terzo motivo denunz ia l’insufficiente o omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cpc, in relazione all ‘ opponibilità nel presente giudizio della sentenza irrevocabile civile formatosi sulle pronunce del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 5707 del 2016 e n. 1534 del 2017.
Lamenta essersi la corte di merito erroneamente non uniformata alla ordinanza n. 5707/2016 ed alla sentenza n. 1534/17 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, asseritamente passata in giudicato ed espressamente richiamata dalla società RAGIONE_SOCIALE nei propri scritti difensivi, ritenendo che il giudicato, ‘come affermazione oggettiva di verità’, può, ai sensi dell’articolo 2909 cc, oltre che avere efficacia diretta nei confronti delle parti, anche produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti dei soggetti terzi.
4.4. Con il quarto motivo denunzia <>, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in relazione ai decreti assessoriali n. 825 dell’anno 2012 e n. 1180 dell’anno 2011.
Si duole che la corte di merito abbia omesso di pronunciare in ordine predetti decreti, espressamente richiamati dalla ricorrente nella comparsa di costituzione in appello e nelle note conclusive.
4.5. Con il quinto motivo di ricorso denunzia <>. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto non esservi nella specie prova del mancato pagamento delle prestazioni da parte dell’ASP .
5. Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti a ll’art. 366 , 1° comma nn. 4 e 6, c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità , anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4
cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481);
Pertanto, qualunque sia il tipo di errore denunciato ( in procedendo o in iudicando ), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve ‘contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata’ (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).
Nel caso di specie tali requisiti non sono stati rispettati.
6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui euro 2.400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza