Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16540 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
sul ricorso 21538/2020 proposto da:
BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RIZZO INDIRIZZO; RIZZO VINCENZO, COGNOME NOME e POLITANO’ ELVIRA
– intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 711/2019 depositata il 05/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/4/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
E’ impugnata per cassazione con tre mezzi, a cui non hanno inteso resistere gli intimati, la sopra riportata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento del gravame di costoro, revocato il decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti dalla banca a fronte di un saldo debitorio di € 32.278,66, tenuto conto delle determinazioni adottate dal CTU, ha rideterminato l’ammontare del dovuto nella minore somma capitale di € 5655,25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, che denuncia l’erroneità dell’impugnato pronunciamento per aver disapplicato immotivatamente, dopo aver dichiarato di condividerle, le risultanze peritali che, al netto delle competenze non spettanti, aveva rideterminato il dovuto in € 16.9698,71, il secondo motivo di ricorso, che denuncia del pari per le medesime ragioni il travisamento delle risultanze peritali ed il terzo motivo di ricorso che denuncia ancora la nullità della sentenza per effetto del già denunciato travisamento, si prestano, congiuntamente esaminati stante l’unitarietà della censura, ad una comune declaratoria di inammissibilità per difetto di autosufficienza.
Si può invero convenire, seguendo l’ iter motivazionale sviluppato dal decidente che questi in più momenti abbia inteso effettivamente condividere le risultanze della CTU che era stata invece ignorata dal primo giudice, così che è i rilievi declinati dalla ricorrente, ancor più di quanto non accada quando il decidente prenda immotivatamente le distanze dalla CTU, in astratto andrebbero giudicati senz’altro fondati se non altro perché è convinzione corrente che il giudice di merito, quando intenda discostarsi dalle conclusioni del consulente
tecnico d’ufficio, deve adeguatamente motivare le sue valutazioni ed i suoi apprezzamenti.
Il punto però è che qui l’illustrazione del motivo risulta palesemente priva di autosufficienza dal momento che, pure riportando a più riprese dati estrapolati dall’elaborato peritale, non offre tuttavia di esso un’esposizione in grado di renderne comprensibile lo svolgimento, astenendosi in modo particolare dal riprodurre o di ritrascrivere i singoli e decisivi passaggi del complessivo ragionamento peritale da sé soli in grado di consentire a questa Corte di valutare ex actis , prima ancora della loro decisività, la veridicità dei rilievi denunciati.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.4.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME