Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34743 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34743 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22044-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimato – avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI LUCCA, depositato il 12/6/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 29/11/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. La Società RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione per la somma di €. 223.055,00, in collocazione privilegiata a norma dell’art. 2752, comma 3°, c.c., per il credito relativo alla tassa di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani maturata nei confronti della società fallita in favore del Comune di Pietrasanta.
1.2. Il giudice delegato ha ammesso la ricorrente al passivo del fallimento per la somma di €. 38.837,00, in collocazione privilegiata, e, per il resto, pari ad €. 184.218,00, in collocazione chirografaria.
1.3. La società istante ha proposto opposizione allo stato passivo, insistendo per l’ammissione in collocazione privilegiata per l’intero credito vantato.
1.4. Il Tribunale, con decreto in epigrafe, ha respinto l’opposizione.
1.5. Il Tribunale, in particolare, dopo aver affermato che il privilegio accordato al credito si estende anche agli interessi nei limiti temporali previsti dall’art. 2749 c.c. e che, per l’imposta in esame, il credito alle sanzioni non è garantito da privilegio, ha, per quanto ancora rileva, rigettato l’opposizione proposta sul rilievo che ‘ l’ammissione in via privilegiata solo per una parte del credito deriva da ciò, che dalla documentazione prodotta … la distinzione fra somma dovute a titolo tributario e somme dovute a titolo di interessi e sanzioni è evincibile solo parzialmente, mentre per la maggior parte del credito non lo è ‘ e che, in effetti, ‘ con riferimento alla somma ammessa in via chirografaria la documentazione prodotta non consente di evincere quali siano, distintamente, l’importo del credito tributario, quello degli interessi e quello delle sanzioni ‘ .
1.6. La Società RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 11/7/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.7. Il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità del decreto per violazione dell’art. 115, commi 1° e 2°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., e la conseguente violazione dell’art. 2752, comma 3°, c.c., in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha confermato l’ammissione in collocazione chirografaria dei crediti tributari sul rilievo che, con riferimento a tali somme, la documentazione prodotta in giudizio dalla società opponente non consentiva di evincere quale fosse, distintamente, l’importo del credito tributario, quello degli interessi e quello delle sanzioni, omettendo, tuttavia, di considerare che, al contrario, la documentazione relativa alle ingiunzioni di pagamento, come gli avvisi di accertamento e i solleciti di pagamento, dimostrava chiaramente tanto gli importi di natura tributaria, ossia derivanti dall’omesso pagamento della TARSU, da ammettere in collocazione privilegiata a norma dell’art. 2752, comma 3°, c.c., quanto gli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., e la violazione dell’art. 2752, comma 3°, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha confermato l’ammissione in collocazione chirografaria dei crediti tributari sul rilievo che, con riferimento a tali somme, la documentazione prodotta in giudizio dalla società opponente non consentiva di evincere quale fosse, distintamente, l’importo del credito tributario, quello degli interessi e quello delle sanzioni, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la documentazione relativa alle ingiunzioni di pagamento, come gli avvisi di accertamento e i solleciti di
pagamento, dimostrava chiaramente , con la voce ‘ entrata ‘, gli importi derivanti dall’omesso pagamento della TARSU che, come tali, dovevano essere ammessi, a norma dell’art. 2752, comma 3°, c.c., in collocazione privilegiata.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 2752, comma 3°, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione degli artt. 135, comma 4°, c.p.c. e 99, comma 11° , l.fall., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ammesso in collocazione chirografaria le somme, così come documentate dagli avvisi di accertamento e dai solleciti di pagamento, corrispondenti a crediti per imposte garantite dal privilegio previ sto dall’art. 2752, comma 3°, c.c..
2.4. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. La società ricorrente, infatti, ha, in sostanza, lamentato la mancata o erronea valutazione da parte del giudice di merito dei documenti a suo dire prodotti in giudizio insieme alle ingiunzioni di pagamento, come gli avvisi di accertamento e i solleciti di pagamento, senza, tuttavia, provvedere alla riproduzione in ricorso del contenuto rilevante degli stessi, lì dove, in particolare, tali atti avrebbero chiaramente e distintamente indicato tanto gli importi di natura tributaria, ossia derivanti dall’omesso pagamento della TARSU e, come tali, da ammettere in collocazione privilegiata a norma dell’art. 2752, comma 3°, c.c., quanto gli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi.
2.5. Ed è, invece, noto che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366, comma 1°, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, sicché il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o
erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, in forza dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., il duplice onere, imposto a pena d’inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover proc edere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 26174 del 2014; Cass. n. 19048 del 2016; in precedenza, Cass. n. 2966 del 2011).
2.6. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021), se, in effetti, non dev ‘ essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere d ‘ integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, nondimeno impone che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. SU n. 8950 del 2022).
2.7. Sono, pertanto, inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., le censure che, come quelle in esame, sono dichiaratamente fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti ma non ne riproduca, per la parte rilevante, il contenuto nel ricorso (Cass. SU n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021), a meno che (ma non è questo il caso) si tratti
di un documento avente un contenuto prestabilito (Cass. n. 12259 del 2022).
Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione in giudizio da parte del Fallimento.
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/ 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima