Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22960 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22960 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4941-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , domiciliata ope legis in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, tutti domiciliati ope legis in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
R.G.N. 4941/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/07/2024
CC
avverso la sentenza n. 391/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 30/11/2018 R.G.N. 301/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Ritenuto che
La Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettata l’eccezione di tardività del gravame, lo accoglieva parzialmente.
Ai fini della compiuta comprensione della vicenda in esame, per quanto ancora qui rileva, va ricordato che gli odierni controricorrenti, medici veterinari ambulatoriali destinatari di incarichi a tempo determinato, avevano goduto della trasformazione a tempo indeterminato dei loro rapporti di lavoro a termine, in applicazione delle disposizioni del decreto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sanità della Regione Sicilia del 4.9.2009, di recepimento delle disposizioni dell’ACN del 23.3.2005, modificato dRAGIONE_SOCIALE Conferenza RAGIONE_SOCIALE Regioni del 29.7.2009.
Secondo quanto si legge nella pronunzia impugnata, la trasformazione dei rapporti di lavoro doveva avvenire rispettando i vincoli imposti dall’art. 2 dell’innanzi citato decreto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sanità che stabiliva che la trasformazione dei rapporti di lavoro dovesse avvenire senza aggravio di spesa per le Aziende, dunque in armonia con le previsioni della norma finale n. 6 del sopraricordato ACN del 2005.
3.1. Conseguentemente, per rispettare le sopraindicate previsioni, per il finanziamento dei predetti rapporti, trasformati
a tempo indeterminato, le Aziende erano vincolate al rispetto del budget loro assegnato per l’anno 2008 per far fronte alle spese derivanti dai contratti , all’epoca a tempo determinato e di diritto privato. L’art. 4 del medesimo decreto prevedeva altresì , si legge nella pronunzia impugnata, che la retribuzione oraria per i medici veterinari, determinata applicando i compensi previsti dall’art. 42 dell’Accordo, fosse proporzionata RAGIONE_SOCIALE retribuzione lorda in godimento RAGIONE_SOCIALE data del 31.12.2008.
In applicazione della normativa innanzi richiamata, secondo la compiuta ricostruzione operata nella sentenza di appello, l’RAGIONE_SOCIALE conferiva ai medici veterinari indicati in epigrafe l’incarico ambulatoriale a tempo indeterminato per 18 ore settimanali a decorrere dal 1.1.2010.
Con successiva nota n. 6121 del 9.6.2010, evidenzia la pronunzia qui impugnata, l’RAGIONE_SOCIALE, però, nel fornire chiarimenti in ordine RAGIONE_SOCIALE corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto assessorile del 4.9.2009, disponeva che nella retribuzione oraria dell’incarico ambulatoriale dei medici veterinari dovessero calcolarsi, oltre ai compensi di cui al citato art. 42, anche l’E.N.P.A.V. e l’I.R.A.P. a carico dell’RAGIONE_SOCIALE , ogni diverso calcolo determinando la violazione della previsione di cui RAGIONE_SOCIALE sopraindicata norma finale n. 6 dell’ACN cit.
In consonanza con detta nota, ricorda la Corte di appello, l’RAGIONE_SOCIALE, con delibera n. 2130 del 21.7.2010, riduceva il monte ore settimanale degli incarichi a tempo indeterminato conferiti ai medici veterinari, prima a 13,30 ore settimanali (anziché 18) e poi a 12 ore settimanali, ai fini del recupero delle ore rese in sovrannumero dal 1.1.2010 al 31.7.2010.
Alla luce dei fatti innanzi esposti, con ricorso ex art. 414 c.p.c., i medici veterinari avevano adito il giudice del lavoro per sentir accertare l’illegittimità dell’operato dell’RAGIONE_SOCIALE, evidenziando come l’addebito a loro carico degli oneri gravanti sul datore di lavoro per RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE aveva determinato un’ingiusta decurtazione del loro trattamento eco nomico, che risultava di ammontare inferiore RAGIONE_SOCIALE retribuzione lorda percepita RAGIONE_SOCIALE data del 31.12.2008, in contrasto con le previsioni del richiamato art. 4 del decreto assessorile.
Come anticipato al punto 1., in accoglimento parziale del gravame, la sentenza della Corte territoriale, accertava:
il diritto degli epigrafati controricorrenti a percepire, con decorrenza dal 1.1.2010, un compenso annuo lordo da calcolare detraendo dRAGIONE_SOCIALE retribuzione annuale del 2008, prevista per tutti i medici veterinari del distretto, la sola IVA al 20% (e non anche RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE);
il diritto per i medici veterinari controricorrenti a vedersi riconosciuto, con la medesima decorrenza, un monte ore settimanale da calcolare dividendo il costo annuale dei medici veterinari con contratto a tempo determinato RAGIONE_SOCIALE data del 31.12.2008 come sopra determinato (ossia detratta l’IVA) -per il numero dei veterinari che avevano presentato regolare domanda di trasformazione a tempo indeterminato del rapporti di lavoro, dividendo, poi, il compenso annuo lordo individuale per quello orario pari ad € 31,04.
8.1. In conseguenza di detto accertamento, il giudice di appello ordinava all’RAGIONE_SOCIALE di conformare il rapporto di lavoro dei controricorrenti al numero di ore settimanali derivanti dall’operazione innanzi indicata,
condannando altresì la sopraindicata parte datoriale al pagamento delle differenze retributive.
9. La Corte territoriale ha motivato l’accoglimento dell’appello nei termini innanzi esposti evidenziando che nell’operare la riduzione oraria di cui si è detto ‘ l’RAGIONE_SOCIALE, contrariamente a quanto previsto nel citato decreto assessoriale 4.9.2009, che poneva la condizione del mantenimento della retribuzione in godimento al 31 dicembre 2008, ha fatto gravare su tale retribuzione, detratta l’IVA, anche l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE a carico dell’azienda, lavorando su un dato di compenso annuo non rispondente all’effettiva ret ribuzione goduta dai veterinari e giungendo al risultato -stante il compenso orario di € 31,04 di cui all’art. 49 dell’ACN del 29 luglio 2009 della determinazione di un numero di ore di incarico ambulatoriale settimanale pari a 13,30 certamente inferiore a quello che sarebbe stato calcolato detraendo dRAGIONE_SOCIALE retribuzione annua già in godimento solo l’IVA, la quale, per le condivisibili motivazioni riportate in seno RAGIONE_SOCIALE nota assessoriale in commento, non concorreva in ogni caso RAGIONE_SOCIALE formazione del reddito dei citati medici veterinari. A tale luce, la tesi sostenuta dall’RAGIONE_SOCIALE odierna appellata, secondo la quale l’ammontare delle ore settimanali da attr ibuire a ciascun medico doveva essere diminuito poiché, come previsto dRAGIONE_SOCIALE circolare dell’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE prot. N. 6121 del 9.6.2010, dRAGIONE_SOCIALE retribuzione andava decurtata la somma necessaria per il versamento degli oneri fiscali che prima erano posti a carico dell’RAGIONE_SOCIALE, deve ritenersi priva di fondamento, non trovando essa alcun riscontro nel chiaro dettato della disciplina in materia che -come più volte ribadito -ha inteso garantire ai medici veterinari il godimento della medesima retribuzione che ad essi
era riconosciuta prima della trasformazione del loro incarico da tempo determinato a tempo indeterminato’.
Propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, l’RAGIONE_SOCIALE.
Resistono con controricorso i medici veterinari indicati in epigrafe.
Considerato che
Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 325 e 434 c.p.c., nonché dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 lett. E, degli artt. 285 e 170, ultimo comma, c.p.c., come m odificato dall’art. 2, comma 4, della l. n. 263 del 1.3.2005.
1.1. Con il motivo si censura la sentenza di appello nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di tardività dell’atto di impugnazione, sul presupposto che la notifica della sentenza di prime cure non fosse idonea RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine breve per la proposizione del gravame.
1.2. La copia conforme della sentenza di primo grado, si rappresenta, è stata notificata RAGIONE_SOCIALE parte e ‘ per essa al suo difensore AVV_NOTAIO nel domicilio eletto in RAGIONE_SOCIALE presso la Cancelleria del Tribunale’, in data 4 maggio 2016.
1.2.1. Si insiste che detta notifica è idonea RAGIONE_SOCIALE decorrenza del cd. termine breve per le impugnazioni, di modo che l’appello andava proposto entro la data del 4 giugno 2016.
1.3. Si rimarca ulteriormente che la sentenza impugnata è erronea, laddove ritiene la notifica irrituale ai fini del decorso
del predetto termine breve e ciò in quanto essa è stata fatta al difensore, COGNOME, nel domicilio da questi eletto e non alle parti .
1.4. Tale essendo la doglianza in cui si articola il primo motivo del ricorso per cassazione, al fine della piena valutazione della stessa, è opportuno riportare testualmente il passaggio della sentenza di appello oggetto di censura che, richiamati gli insegnamenti della S.C. e, nel dettaglio Cass. n. 21734/2016 e Cass. n. 4313/2016, così motiva:
‘ Nel caso di specie, la sentenza appellata è stata notificata in data 4.5.2016 nei confronti delle parti e presso il domicilio degli stessi eletto nella cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e, non, invece, come sarebbe stato necessario ai fini della decorrenza del termine breve di impugnativa, nei confronti del difensore o presso il suo domicilio, reale o eletto, a nulla importando in senso contrario, che nella relata si legga che la stessa è stata eseguita nei confronti dei ricorrenti e per essi al loro difensore nel domicilio eletto presso la citata Cancelleria, trattandosi di elezione fatta per le parti personalmente ma non anche per il difensore, al quale, dunque, ai fini indicati, la notifica doveva essere eseguita presso il domicilio/studio legale reale’.
1.5. Il motivo è inammissibile.
1.6. La doglianza, in sintesi, insiste nel sostenere che la notifica effettuata al difensore nel domicilio eletto presso la cancelleria del Tribunale è idonea RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine cd. breve perché non soltanto le parti, ma anche il loro avvocato aveva domicilio in Cancelleria, trattandosi di procuratore extra districtum che non aveva eletto domicilio in RAGIONE_SOCIALE.
1.7. Ebbene al riguardo si osserva che, pur a seguito della pronunzia, da parte della Corte Edu, della sentenza Succi contro Italia del 28.10.2021, la S.C. (cfr. Sez. U. n. 8950/2022) ha avuto modo di puntualizzare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario del requisito di specificità dei motivi, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., va comunque rispettato, sebbene non debba essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. Alla luce di quanto innanzi, il giudice di legittimità ha precisato che il rispetto del principio di specificità non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel corpo di esso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.
1.8. Sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite si è ulteriormente chiarito che il principio di autosufficienza è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenerlo rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento
idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (cosi Cass. n. 12481/2022).
1.9. Ebbene, tanto non è avvenuto nel caso di specie.
1.10. Il ricorrente, infatti, avrebbe quanto meno dovuto specificare, riportandoli nel ricorso per cassazione o comunque localizzandoli, sia l’elezione di domicilio (o comunque la parte dell’atto da cui emerga la mancata domiciliazione) oltre che la relata della sentenza notificata, al fine di consentire al Collegio la fondatezza della doglianza.
1.11. Ebbene, quanto RAGIONE_SOCIALE relata di notifica della sentenza di prime cure, si rimarca che la localizzazione effettuata è erronea (cfr. pag. 12 del ricorso per cassazione che rinvia all’allegato 1 del fascicolo di appello invece non rinvenuto), sicché deve considerarsi come non effettuata, a tanto si aggiunge, ed il rilievo è assorbente, che difetta del tutto, in ogni caso, la localizzazione o trascrizione della elezione (o della parte dell’atto da cui emerga la mancata elezione) di domicilio del legale, unico atto che avrebbe consentito, valutato congiuntamente RAGIONE_SOCIALE relata, di verificare la correttezza della notifica eseguita ai fini del decorso del termine breve.
1.12. A tanto si aggiunge che il Collegio aderisce convintamente all’insegnamento delle Sezioni Unite n. 10143/2012, rv. 622883-01, cui hanno fatto seguito numerose pronunzie conformi, tra le quali va ricordata la recente Cass. n. 20076/2023, rv. 668546-01.
1.13. Ebbene, RAGIONE_SOCIALE luce di detto indirizzo, l’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi RAGIONE_SOCIALE corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima. Tuttavia, a partire dRAGIONE_SOCIALE data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi RAGIONE_SOCIALE quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.
1.14. Sulla questione qui all’attenzione va poi ricordata anche Cass. n. 14878/2023, rv. 667807-01 che di recente ha affermato che, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il
procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dRAGIONE_SOCIALE data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sino all’entrata in vigore dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, nonché per la notifica dell’atto di impugnazione, l’indicazione della residenza o anche l’elezione del domicilio fatta dRAGIONE_SOCIALE parte stessa nella procura alle liti.
1.14. Nella fattispecie all’attenzione, come già evidenziato, la mancata trascrizione o localizzazione dell’elezione di domicilio da parte del difensore (o comunque delle parti dell’atto da cui emerga la mancata elezione) rende impossibile ogni verifica ridondando nell’inammissibilità del mezzo, precisandosi al riguardo che nel caso di specie, essendo stata la sentenza di primo grado notificata in data 4 maggio 2016 (cfr. pag. 13 del ricorso per cassazione), il Collegio, RAGIONE_SOCIALE luce della normativa vigente ratione temporis avrebbe altresì dovuto verificare la mancata indicazione nell’atto dell’indirizzo di posta elettronica certificato del difensore, comunicato al proprio ordine.
1.14. Alle considerazioni che precedono si deve aggiungere che dRAGIONE_SOCIALE stessa lettura della doglianza (cfr. ricorso per cassazione
pag. 13) emerge (in contrasto con tutto quanto dedotto ed argomentato dRAGIONE_SOCIALE parte ricorrente in cassazione) che il difensore aveva fornito il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, circostanza questa che, RAGIONE_SOCIALE luce degli innanzi richiamati orientamenti giurisprudenziali, impedisce la domiciliazione ex lege in Cancelleria.
Con la seconda censura viene dedotta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 della norma finale n. 6 dell’ACN del 2005, come modificato dRAGIONE_SOCIALE Conferenza RAGIONE_SOCIALE Regioni del 29.07.2009, dell’art. 42 dell’ACN del 29.7.2009, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del Decreto RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE del 4.9.2009, oltre che la violazione e falsa applicazione della circolare assessoriale n. 6121 del 9.6.2010. L’insussistenza della violazione dell’art. 112 c.p.c. accertata dal giudice di appello.
2.1. Va preliminarmente osservato che tutte le censure contenute nel motivo proposte con riguardo al decreto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 4.9.2009 e al circolare n. 6121 del 9.6.2010 sono inammissibili.
2.3. Si tratta, infatti, rileva il Collegio, di atti amministrativi del tutto privi di valore normativo, sicché rispetto ad essi non vale il principio iura novit curia , con la conseguenza che, ai fini del rispetto del principio di specificità, ex art. 366 c.p.c., sub specie di autosufficienza andava trascritto il contenuto essenziale di detti atti o almeno essi andavano localizzati all’interno degli atti processuali (e ciò pur dopo la sentenza CEDU Succi -cfr. quanto già innanzi osservato ai punti 1.7. e 1.8. cui si fa rinvio).
2.4. A tanto va altresì aggiunto che, trattandosi di atti amministrativi privi di contenuto normativo, degli stessi non poteva essere denunciata la violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo ammissibile la sola denuncia di violazione, inerente all’interpretazione di detti atti, dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai quali il motivo non fa cenno.
2.5. Quanto poi alle doglianze contenute nel mezzo relative RAGIONE_SOCIALE denunziata violazione degli accordi collettivi nazionali ( cfr. innanzi il richiamo RAGIONE_SOCIALE dedotta violazione della norma finale n. 6 dell’ACN del 2005, come modificato dRAGIONE_SOCIALE Conferenza RAGIONE_SOCIALE Regioni del 29.07.2009 e dell’art. 42 dell’ACN del 29.7.2009 ) non può mancarsi di rimarcare che alcuna considerazione in ordine RAGIONE_SOCIALE violazione di dette norme viene svolta nel motivo che, quindi, è anche in parte qua inammissibile.
2.6. Resta da dire dell’ultimo profilo denunziato: quello in cui la parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame avrebbe accertato una violazione, in realtà insussistente, del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato nella quale sarebbe incorso il Tribunale.
2.7. Anche di detta censura va evidenziata l’inammissibilità .
2.8. La violazione dell’art. 112 c.p.c. è lamentata, infatti, utilizzando un canale erroneo ovvero il comma 1, n. 3 dell’art. 360 c.p.c., anziché il comma 1, n. 4 della medesima norma che avrebbe consentito a questo giudice di trasformarsi in giudice anche del fatto processuale e di rileggere ed interpretare in via autonoma le domande delle parti.
2.9. A tanto si aggiunge che la Corte di Appello ha espressamente dato atto ( cfr. pagg. 3-4) che ‘con sentenza n.
226 del 26.4.2016, l’adito Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE, rigettava il ricorso, con condanna dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE refusione delle spese di lite in favore di controparte. Argomentava il primo giudice, riportandosi integralmente RAGIONE_SOCIALE motivazione di una precedente sentenza resa dallo stesso Tribunale, che avendo i ricorrenti chiesto di accertare l’illegittimità del disposto recupero di ore effettivamente lavorate fra il giorno 1.1.2010 ed il 31.7.2010 mediante riduzione a dodici ore dell’orario settimanale, con condanna della convenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE corresponsione dei maggiori importi dovuti, alcuna nullità negoziale per pretesa modifica unilaterale delle originarie pattuizioni contrattuali fra le parti era data nella specie rinvenire, atteso che l’effettuazione del recupero del surplus di prestazione veterinaria ambulatoriale resa tra il giorno 1.1.2010 ed il 31.7.2010 era stata esplicitamente concordata tra le parti, e in questa sede non v’è censura di illegittimità delle concrete modalità dello stesso’.
2.10. Tale essendo la motivazione di rigetto del Tribunale, la Corte di Appello evidenziava ( cfr . pag. 5), esservi stata violazione da parte del giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, nei termini che di seguito si riportano pedissequamente.
2.11. ‘ Ciò posto, venendo al merito della controversia, con unico articolato, motivo di impugnazione, gli originari ricorrenti denunziano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato di cui all’art. 112 c.p.c., attenendo la impugnata sentenza a un petitum differente rispetto a quello del giudizio, con il quale essi avevano chiesto proprio di < > .
2.12. Alla luce di quanto innanzi, in disparte i profili di inammissibilità già evidenziati, il motivo è altresì inaccoglibile, perché –RAGIONE_SOCIALE luce di quanto esposto – effettivamente la statuizione del Tribunale non è congrua e corrispondente rispetto RAGIONE_SOCIALE domanda formulata nel ricorso ex art. 414 c.p.c., come riportata nella sentenza di appello.
Con la terza censura si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (così testualmente in rubrica).
3.1. Nel mezzo si lamenta la violazione dei criteri di interpretazione del contratto (dei contratti individuali sottoscritti dai veterinari) ai sensi dell’art. 1363 c.c., contratt i dei quali la Corte territoriale avrebbe esaminato solo alcune clausole, senza effettuarne una valutazione globale.
3.2. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.
3.2.1. In primo luogo, perché non si confronta con il percorso argomentativo posto dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale a fondamento della decisione.
3.3. La sentenza appello, infatti, come si evince dai passaggi del percorso motivazionale innanzi riportati del ‘ritenuto che’ , in alcun modo, si è fondata sull’interpretazione dei contratti individuali sottoscritti dai singoli medici veterinari.
3.4. In altri termini, non si comprende l’incidenza di dett i contratti sul percorso argomentativo della Corte territoriale, e, conseguentemente, le ragioni di doglianza esposte nel mezzo. Mezzo altresì inammissibile perché il contratto individuale richiamato (peraltro solo uno) nemmeno è riportato nel motivo, con conseguente violazione del principio di specificità (cfr. ancora i punti 1.7. ed 1.8).
3.5. Nel corpo della doglianza, invero di non facile lettura, la parte ricorrente sembra, poi, riferirsi altresì RAGIONE_SOCIALE violazione delle regole di ermeneutica contrattuale rispetto alle delibere e circolari.
3.6. Al riguardo si deve brevemente richiamare quanto innanzi esposto ai punti 2.3. e 2.4., già sufficiente a radicare l’impossibilità di accogliere la censura, cui va aggiunta la genericità della stessa per le ragioni indicate al punto 3.4. che precede.
Il quarto motivo è rubricato error in procedendo, senza nessun’altra specificazione.
4.1. Si insiste che la sentenza impugnata avrebbe effettuato una lettura del tutto decontestualizzata delle questioni sottoposte al
suo vaglio e si rimarca la legittimità dell’azione amministrativa che ha portato RAGIONE_SOCIALE riduzione dell’orario di lavoro settimanale dei medici veterinari, in ragione del rilievo che detta riduzione è stata assistita dal consenso dei lavoratori.
4.2. Il motivo già inammissibile nella formulazione, del tutto irrispettosa dei canali di accesso al giudizio di cassazione, non essendo indicati né il vizio denunciato , ai sensi dell’art. 360, comma 1, c.p.c., né la/le norme violate, lo è ancor più perché non si confronta con il percorso motivazionale della sentenza di appello, introducendo inammissibilmente una questione del tutto nuova e giammai esaminata, ovvero la natura concordata della riduzione.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2024