Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28545 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16788/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE QUALE MANDATARIA DI POP RAGIONE_SOCIALE 20, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in INDIRIZZO
Pec:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28545 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, SANFELICE 1893 RAGIONE_SOCIALE -intimatiavverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 583/2021 depositata il 18/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal
Consigliere Dott.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Tribunale di Modena decidendo, con sentenza n. 1597 del 25/8/2016, sulle cause riunite proposte, la prima, dai coniugi sigg. NOME COGNOME e NOME COGNOME perché fosse accertata la nullità delle fideiussioni rilasciate dalla COGNOME a garanzia delle obbligazioni assunte dal marito (titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della convenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Banca RAGIONE_SOCIALE scapa in forza di due contratti di conto corrente assistiti da aperture di credito e, la seconda, promossa sempre dai coniugi COGNOME in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti dalla banca per il pagamento di diverse somme a vario titolo dovute sempre in relazione ai medesimi contratti di conto corrente, nei limiti delle fideiussioni prestate dalla COGNOME, accolse l’opposizione proposta dai coniugi e, discostandosi dalle conclusioni di una espletata C.T.U., dichiarò la nullità delle fideiussioni per la mancata sottoscrizione delle stesse da parte della banca, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la banca al pagamento delle spese di lite;
a seguito di aCOGNOME della RAGIONE_SOCIALE Banca RAGIONE_SOCIALE volto a far valere, tra le altre censure, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 117 TUB per essere riferibile la forma scritta a pena di nullità
non solo ai rapporti tra i clienti e la banca ma anche alle fideiussioni, la Corte d’ACOGNOME di Bologna, con sentenza n. 583 del 18/3/2021, ha accolto l’aCOGNOME della banca ma, per quanto ancora di interesse, ha ritenuto inammissibile l’eccepita nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto con il modello ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d’Italia perché in contrasto con l’art. 2 L. n. 287 del 1990, per essere stata la ragione di nullità prospettata solo nella comparsa conclusionale del giudizio COGNOME;
la corte del gravame ha ritenuto che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, la rilevabilità officiosa delle invalidità negoziali presuppone sempre che le stesse siano ’emergenti ex actis’ non potendo invece la nullità essere invocata sulla base di una ‘nuda’ eccezione basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, peraltro affidata ad una riqualificazione delle fideiussioni rilasciate dalla COGNOME il 25/1/1995 e il 24/5/1995 quali fideiussioni omnibus quando, invece, nell’atto di ci tazione introduttivo del giudizio le stesse erano state considerate quali fideiussioni ‘specifiche’ perché rilasciate a garanzia delle obbligazioni del marito relative a ‘specifici rapporti di apertura di credito correlati ad altrettanto specifici rapporti di conto corrente bancario’ ; la corte del gravame ha altresì accolto il motivo di aCOGNOME con cui la banca aveva censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto che il suo credito non potesse ritenersi provato sulla scorta degli estratti conto in atti; su tale punto la corte del merito ha ritenuto che, essendo provati i contratti di conto corrente ed essendo gli stessi validi, il Tribunale avrebbe dovuto fare proprie le conclusioni del CTU in relazione all’avvenuta produzione in giudizio dei contratti anche alla luce del fatto che i coniugi avevano chiesto che la loro condanna venisse limitata all’effettivo ‘debito come correttamente riquantificato’ dal CTU. Conclusivamente la corte del gravame ha
respinto la domanda di nullità delle fideiussioni, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo e condannato gli eredi COGNOME al pagamento in favore della società RAGIONE_SOCIALE, intervenuta in giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c., di una somma minore rispetto a quella intimata, peraltro nel limite fissato in ciascuna delle due fideiussioni prestate dalla RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria;
resiste RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, con controricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo -omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. del combinato disposto degli artt. 163 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi -la ricorrente richiama sentenze di questa Corte e di corti di merito sulla nullità delle clausole invalide perché in contrasto con l’art. 2 l. 1990 n. 287 e censura la sentenza per non aver pronunciato sulla nullità delle fideiussioni, trattandosi di una questione rilevabile d’ufficio; allega il testo delle fideiussioni di cui asserisce di aver chiesto tempestivamente la nullità; quindi censura la sentenza d’aCOGNOME assumendo che la corte non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust;
il motivo è inammissibile per numerosi profili.
Innanzitutto in quanto si riferisce alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 22/6/2012 n. 83, convertito con modificazioni in L. n. 134 del 7/8/2012, non è più
deducibile in cassazione ai sensi dell’ art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., essendo deducibile la sola motivazione che non raggiunga il minimo costituzionale occorrente ex art. 111 Cost.;
in secondo luogo in quanto la ricorrente non ottempera al requisito di contenutoforma di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. perché non prospetta dove e come la ricorrente abbia riportato il contenuto delle clausole asseritamente invalide nel giudizio di merito, adempimento tanto più essenziale a fronte della ratio decidendi dell’impugnata sentenza, neppure censurata, secondo cui tale nullità non era né evidente agli atti né prospettata prima della comparsa conclusionale del giudizio di aCOGNOME; è noto che per rispettare il principio di autosufficienza la parte deve provvedere alla trascrizione del contenuto delle clausole direttamente nel ricorso introduttivo; occorre, pertanto, dare continuità al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui ‘ in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso ‘ (Cass., n. 5478 del 7/3/RAGIONE_SOCIALE);
in terzo luogo il motivo non contiene l’individuazione delle parti della sentenza che si assumono in contrasto con le norme disciplinatrici della fattispecie né individua quali norme sarebbero state violate ma si limita a richiedere un nuovo accertamento in fatto tendendo a sostituire la convinzione del giudice del merito con quella della parte ricorrente (Cass., L, n. 4983 del 2/3/RAGIONE_SOCIALE);
infine la ricorrente produce per la prima volta in sede di legittimità il testo delle fideiussioni de quibus , pur essendo la
giurisprudenza di questa Corte consolidata nel senso di ritenere che possono essere prodotti ai sensi dell’art. 372 c.p.c. solo i documenti che attengono all’ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l’allegata fondatezza del medesimo (Cass. , 3, n. 9685 del 26/5/2020), non essendo contestato che l’eccezione di nullità delle garanzie per supposta violazione della normativa antitrust sia stata sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale del giudizio di aCOGNOME dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie;
con il secondo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. del combinato disposto degli artt. 163, comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio -la ricorrente impugna il capo di sentenza che, in accoglimento del terzo motivo di aCOGNOME, ha ritenuto, discostandosi dalla sentenza di prime cure, che il credito della banca dovesse essere ritenuto provato in giudizio;
anche in questo motivo la ricorrente si limita a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado senza occuparsi della sentenza d’aCOGNOME che, con ampia e diffusa motivazione ( che occupa dall’inizio di p. 8 alla fine di p. 11 ), ha ritenuto di discostarsi dalla sentenza di primo grado, ritenendo che il credito fosse certamente provato come del resto ritenuto dal CTU e peraltro neppure contestato dai coniugi COGNOME; la sentenza ha infatti argomentato che le lettere di apertura di credito in conto cor rente versate in atti altro non erano ‘che i contratti di conto corrente conclusi inter partes ‘, in quanto le scritture del 25/1/1995 e 23/5/1995 non contenevano solo l’impegno della banca ad accordare aperture di credito ma davano conto dell’avvenuta conclusione dei contratti, etc. etc.
a fronte di tale motivazione il motivo di ricorso non attinge nessuna delle rationes decidendi né ottempera ai requisiti di contenutoforma del ricorso;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.600 ,00, di cui € 5.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione