Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20272 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20272 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20921/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME domiciliata presso l’avvocato COGNOME NOME
NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOMEDDICML72L16F979X) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE CAGLIARI n. 518/2023 depositata il 10 marzo 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Per quanto qui interessa, NOME COGNOME proponeva appello avverso sentenza del Giudice di pace di Cagliari del 20 luglio 2020; resisteva RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Cagliari fissava l’udienza dell’8 marzo 2023 per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia della conseguente sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c. A tale udienza, emetteva la pronuncia rigettando l’appello.
NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi. COGNOME si è difesa con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa motivazione e violazione del modello previsto dall’art. 281 sexies c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento per non avere rilevato il difetto di legittimazione passiva della singola condomina, attuale ricorrente.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., per violazione dell’articolo 102 c.p.c.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.
Deve rilevarsi che il ricorso patisce inammissibilità in relazione all’articolo 366, primo comma, c.p.c., che esige, al n.3, ‘ la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso ‘. Questo dictum è significativamente sostitutivo di
quello previgente, che recitava: ‘ l’esposizione sommaria dei fatti della causa ‘.
Ne è evidente l’intensificazione dell’autosufficienza del ricorso, nel senso che l’esposizione da ‘ sommaria ‘ viene portata a ‘ chiara ‘, e il legame diretto ‘ alla illustrazione dei motivi di ricorso ‘ ne attesta la necessaria specificità, che consenta al giudicante cui è sottoposto il ricorso di comprenderne pienamente il significato, il che include, per ovvietà prima ancora che per logica, un’adeguata, per quanto concisa, ricostruzione della sequenza processuale anteriore.
Nel caso in esame il ricorso presenta una falla nel rispetto di tale canone normativo, poiché non indica con modalità specifica, appunto, il devolutum al giudice d’appello, nel senso della formulazione e del contenuto, sia in fatto sia in diritto, dei motivi di censura veicolati con l’atto di gravame.
Invero, dopo un’ampia illustrazione di quanto era avvenuto in primo grado, sia dal punto di vista dell’attività difensiva delle parti, sia dal punto di vista del contenuto della prima pronuncia (ricorso, pagine 25), quel che viene dedotto in relazione all’atto d’appello si circoscrive a quanto segue: ‘ -con atto di citazione in appello notificato il 03/03/2021 la sig.ra COGNOME NOME insisteva sulle difese espresse nel precedente grado di giudizio, contestando di essere titolare di un contratto di fornitura idrica individuale nonché l’esistenza di un servizio di riparto attribuibile all’utenza condominiale o ai condòmini. Evidenziava che nel giudizio di prima istanza RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE non aveva neppure dedotto lo stato di insolvenza del Condominio o di aver agito infruttuosamente nei suoi confronti per il pagamento dei consumi dell’utenza condominiale o di quelli riportati nel contatore divisionale ‘.
È evidente, dunque, che da questo sintetico brano non è dato evincere quali siano stati i motivi d’appello .
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso , con assorbimento di ogni altra questione e diverso profilo.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 11 luglio 2025