Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22332 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 22332 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 23083/2023 proposto da:
COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO NOME INDIRIZZO, presso lo STUDIO LEGALE COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
PROGETTO VALORIZZAZIONE DI RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME STUDIO LEGALE COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME ed NOME COGNOME;
-controricorrenti –
nonché contro
MINISTERO DELLA CULTURA, AGENZIA DEL DEMANIO, ENAC -ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE, PROVINCIA DI SIENA, AUTORITA’ DI COGNOME DISTRETTUALE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE -FIRENZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA’ SOSTENIBILI, MINISTERO DELLA DIFESA, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE DOGANE, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO, E -DISTRIBUZIONE RAGIONE_SOCIALE., MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, TERRECABLATE RETI E RAGIONE_SOCIALE, AUTORITA’ RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE, CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE VALDARNORAGIONE_SOCIALEAGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA, AZIENDA USL TOSCANA SUD EST, DE NOME COGNOME TURCHI
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME
-intimati – avverso la sentenza n. 148/2023 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 18/09/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2025 dal Presidente NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso.
Fatti di causa
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Toscana il Comune di Colle Val d’Elsa impugnava l’autorizzazione unica (d. 29 settembre 2021, n. 16818) ex art. 12 d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 (disposizioni in materia di energia) rilasciata in favore di Progetto di RAGIONE_SOCIALE Colle Val d’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la ‘realizzazione e l’esercizio di un impianto
idroelettrico per il recupero energetico della acque delle gore di Colle alimentate dal fiume Elsa da ubicarsi in località INDIRIZZO, nel Comune di Val d’Elsa (SI)’, nonché la relativa concessione (d. 16 settembre 2021, n. 15953), in regime di co-utilizzo con RAGIONE_SOCIALE (già concessionaria della derivazione), di derivazione di acqua pubblica.
Il TAR, con sentenza n.183/2022, declinava la sua giurisdizione in favore di quella del TSAP, avanti al quale il giudizio veniva ritualmente riassunto.
Con il ricorso in riassunzione il Comune Colle Val d’Elsa reiterava i seguenti motivi di impugnazione:
la violazione degli artt. 3 e 14-quater della legge n. 241/1990, del d. lgs. n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, nonché l’eccesso di potere per illogicità manifesta, la carenza di motivazione, la mancanza di istruttoria, la violazione del giusto procedimento e del principio di leale collaborazione;
-l’incompetenza, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 12 e 21 del d. lgs. n. 42/2004, dell’art. 14 -ter e quater della legge n. 241/1990, del d. lgs. n. 387/2003 e della legge regionale della Toscana n. 39/2005, il vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta, la carenza di motivazione, la violazione del giusto procedimento, nonché di quello di leale collaborazione;
la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 12, 21 e 142 d. lgs. n. 42/2004, degli artt. 3, 14-ter e quater della legge n. 241/1990, del d. lgs. n. 387/2003 e della L.R. n. 39/2005, in uno all’eccesso di potere per illogicità manifesta, alla carenza di motivazione, al vizio di contraddittorietà, alla carenza di istruttoria,
alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 14-ter e quater della legge n. 241/1990, del R.D. n. 1775/1933, del d. lgs. n. 387/2003, della citata L.R. n. 39/2005 e dell’altra L.R. n. 49/2015.
Nella costituzione della Regione Toscana, del Progetto Valorizzazione di Gore di Colle Val d’Elsa, nonché con l’intervento di alcuni cittadini del Comune e dell’Associazione RAGIONE_SOCIALE, il TSAP, con sentenza n. 148/2023, rigettava il ricorso (compensando le spese del giudizio), ravvisando l’infondatezza di tutti i motivi formulati.
Contro la indicata sentenza del TSAP, il Comune di Colle Val d’Elsa ha proposto ricorso dinanzi a queste Sezioni unite, affidandolo a sette motivi.
Hanno resistito, con distinti controricorsi, la Regione Toscana e il Progetto Valorizzazione Gore di Colle Val d’Elsa, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
I difensori di tutte le parti costituite hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
In via preliminare, va disattesa l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso come sollevata dalla controricorrente Regione Toscana riferita all’asserita violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non sussistendone le condizioni (poiché con le doglianze di cui al primo, secondo, quarto, quinto e settimo motivo sono state adeguatamente denunciate specifiche violazioni di legge), mentre si rimanda al seguito della motivazione la valutazione sulla dedotta inammissibilità del terzo e sesto motivo di ricorso in ordine alla asserita violazione dell’art. 204 R.D. n. 1775/1933.
Con il primo motivo il Comune ricorrente ha denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 14-quater della legge n. 241/1990, e 97 Cost., nonché la violazione del principio di leale collaborazione tre P.A.
Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove il TSAP ha respinto il primo motivo ritenendo che la Regione Toscana non avesse l’obbligo di attivare il procedimento di autotutela di cui al citato art. 14-quater della legge n. 241/1990, né di indicare le ragioni di tale decisione, così come di controdedurre alle istanze della Soprintendenza di Siena e dello stesso ente ricorrente.
1.1. Il motivo non è fondato.
Con esso -mediante le asserite violazioni di legge – si adduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha rigettato il primo motivo di ricorso dinanzi al TSAP diretto a contestare la legittimità dell’autorizzazione emanata dalla Regione Toscana sul presupposto che non avrebbe considerato le richieste di annullamento in autotutela provenienti dal ricorrente e dalla Soprintendenza, così pervenendo all’adozione di un provvedimento da qualificarsi carente sotto il profilo istruttorio.
Senonché va osservato che il TSAP ha ritenuto che i rilievi negativi espressi dalla Soprintendenza in sede di istruttoria siano stati adeguatamente riscontrati dall’Amministrazione regionale procedente anche per il tramite del sopralluogo di accertamento svolto in data 04/06/2021, il quale -per quanto accertato in fatto –
aveva consentito di superare le criticità evidenziate dall’organo ministeriale nei confronti del progetto PVG.
Quindi, il TSAP, sul presupposto dell’adeguatezza dell’istruttoria espletata, ha ravvisato la legittimità -anche sul piano motivazionale – del provvedimento finale adottato dalla Regione Toscana relativo all’autorizzazione energetica in questione.
Pertanto, TSAP ha correttamente applicato gli artt. 3 e 14 quater L. 241/1990 anche in relazione all’art. 97 Cost., riconfermando i consolidati principi giurisprudenziali che disciplinano l’esercizio del potere di autotutela della P.A., alla stregua dei quali non sussiste l’obbligo per l’Amministrazione procedente di provvedere sulle istanze in autotutela, senza distinzione alcuna in relazione alla natura, pubblica o privata, del soggetto richiedente.
Del resto, come prospettato dal PG, in ambito amministrativo i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell’amministrazione pubblica la quale non ha alcun obbligo di attivarlo e, nel caso in cui intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell’atto, valutazione della quale essa sola è titolare (Cons. Stato, VI, 5492/2021, 3277/2020, 2540/2020).
Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto -con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 12 e 21 del d. lgs. n. 42/2004, 14 ter e quater della legge n. 241/1990, del d. lgs. n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005.
Si allega che la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui il TSAP ha respinto il secondo motivo di ricorso, ritenendo il verbale di sopralluogo del 5.06.2021 atto di accertamento positivo da parte della Soprintendenza BCA di Siena circa il progetto di RAGIONE_SOCIALE e di ritiro implicito del pregresso negativo parere della stessa Soprintendenza.
2.1. Anche questo motivo è privo di fondamento.
Con la sua formulazione si deduce – attraverso le prospettate violazioni di legge -l’erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale Superiore della Acque pubbliche ha valutato il verbale di sopralluogo del 4 giugno 2021 come superamento del precedente parere della Soprintendenza.
Occorre considerare che il TSAP ha assunto la rilevanza delle risultanze del sopralluogo congiunto con Soprintendenza e Comune (del 4.6.2021), evidenziato in proposito come non operasse per le Gore la presunzione ex lege della tutela monumentale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 (essendo rimasto accertato il fatto oggettivo della datazione non ultrasettantennale dei manufatti oggetto della controversia).
Pertanto, il sopralluogo del 4 giugno 2021, svolto nel contraddittorio con tutti gli enti ed i soggetti coinvolti nel procedimento, tra cui la Soprintendenza, ha consentito di riscontrare -sul piano oggettivo l’insussistenza delle criticità relative alla tutela monumentale, inizialmente rilevate dalla Soprintendenza, così consentendo alla Regione Toscana di adottare legittimamente il contestato provvedimento autorizzatorio.
Dunque, non può ritenersi che la Regione Toscana si sia indebitamente sostituita alla Soprintendenza nella valutazione dell’esigenza di tutela culturale delle gore, posto che essa era stata esplicitata nel verbale di sopralluogo del 4 giugno 2021 sottoscritto dalla Soprintendenza senza nessuna eccezione il verbale e il relativo allegato, avendo appunto accertato che le opere assentite interessano porzioni di gore di recente costruzione per cui non era riscontrabile alcun nocumento di ordine culturale cagionato dall’opera a farsi.
Con la terza doglianza il ricorrente ha inteso far valere -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza gravata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver il TSAP pronunciato sul secondo motivo di ricorso con il quale era stata dedotta l’incompetenza e la violazione di legge da parte della Regione Toscana laddove la stessa aveva esercitato un potere che il Codice dei Beni culturali riserva alla Soprintendenza BCA.
3.1. Il motivo si prospetta, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
In primo luogo, si osserva che si profila inammissibile in relazione al supposto un vizio di omessa pronuncia, poiché la ricorrente – per farlo valere avrebbe dovuto far ricorso all’istanza di rettificazione di cui all’art. 204 del R.D. n. 1775/1933.
E’ infondato nel resto.
Occorre evidenziare che – attraverso la prospettata violazione di legge – si deduce la supposta erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale Superiore della Acque pubbliche ha valutato il
verbale di sopralluogo del 4 giugno 2021 come superamento del precedente parere della Soprintendenza.
Si osserva, tuttavia, che il TSAP ha -per un verso – rimarcato la rilevanza delle risultanze del sopralluogo congiunto con Soprintendenza e Comune (del 4.6.2021), evidenziato -per altro verso -come non operasse, in proposito, per le Gore la presunzione ex lege della tutela monumentale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 (essendo rimasto accertato il fatto oggettivo della datazione non ultrasettantennale dei manufatti oggetto della controversia).
Pertanto, il sopralluogo del 4 giugno 2021, svolto nel contraddittorio con tutti gli enti ed i soggetti coinvolti nel procedimento, tra cui la Soprintendenza, ha consentito di riscontrare -sul piano oggettivo l’insussistenza delle criticità relative alla tutela monumentale, inizialmente rilevate dalla Soprintendenza, così consentendo alla Regione Toscana di adottare legittimamente il contestato provvedimento autorizzatorio.
Dunque, non può ritenersi che la Regione Toscana si sia indebitamente sostituita alla Soprintendenza nella valutazione dell’esigenza di tutela culturale delle gore, posto che essa era stata esplicitata nel verbale di sopralluogo del 4 giugno 2021, avendo la Soprintendenza sottoscritto senza nessuna eccezione il verbale e il relativo allegato. Ciò in quanto aveva accertato che le opere assentite interessano porzioni di gore di recente costruzione per cui non era riscontrabile alcun nocumento di ordine culturale cagionato dall’opera a farsi.
Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato -con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 12 e 21 del d. lgs. n. 42/2004, 14 ter e quater della legge n. 241/1990, del d. lgs. n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, prospettando l’erroneità della sentenza impugnata laddove non ha accolto il secondo motivo di ricorso dichiarando l’incompetenza e la violazione di legge da parte della Regione Toscana, avendo la stessa adottato l’impugnata autorizzazione unica esercitando un potere che il Codice dei Beni culturali riserva alla Soprintendenza BCA.
4.1. Anche questo motivo non coglie nel segno e va disatteso.
Con esso si sostiene che il TSAP, ove avesse esaminato detta doglianza avente ad oggetto l’asserita incompetenza della Regione per la valutazione delle interferenze del progetto PVG con i beni monumentali, avrebbe dovuto ritenerlo fondato.
Senonché, diversamente da quanto prospettato con detta censura e come già sottolineato in risposta al precedente motivo, il TSAP -proprio sulla base dello svolgimento motivazionale manifestato in relazione al procedimento venutosi ad attuare -ha escluso l’incompetenza eccepita dal Comune, ciò sulla base degli esiti del sopralluogo del 4.6.2021, svolto congiuntamente alla Soprintendenza e al Comune stesso, che hanno condotto all’esito dell’insussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’operatività della c.d. ‘presunzione di interesse culturale’ e della conseguente applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 42/2004, ed in generale ogni interferenza del progetto con beni soggetti alla tutela monumentale.
Da ciò l’infondatezza dell’eccepita incompetenza.
Con il quinto mezzo il ricorrente ha denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 12 e 21 del d. lgs. n. 42/2004, 14-ter e quater della legge n. 241/1990, del d. lgs. n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, prospettandosi l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha respinto il terzo motivo di ricorso sull’assunto che, con il verbale di sopralluogo del 4.06.2021, era stato superato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza di Siena durante la pregressa fase procedimentale, accertandosi l’assenza di pregiudizio recato dalle opere progettate alle gore di vincolo monumentale.
5.1. Anche questa doglianza è priva di fondamento.
Con essa -così come veicolata attraverso le indicate violazioni di legge -il Comune ricorrente tende a confutare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato l’infondatezza del terzo motivo di ricorso proposto dinanzi al TSAP sull’assunto, da supporsi come erroneo, dell’irrilevanza del progetto PVG sotto il profilo storico-architettonico e di tutela di un bene vincolato ex lege .
In altri termini, l’ente territoriale ricorrente ha inteso ribadire l’assunta illegittimità dell’azione amministrativa della Regione che secondo la sua prospettazione – avrebbe autorizzato il progetto PVG in ragione della suddetta ritenuta irrilevanza, omettendo la corretta valutazione dell’effettivo valore culturale del tratto di gore in questione, non conoscendo le effettive modalità realizzative dei lavori, accettando il rischio di interferenze ed infine delegando il
Genio Civile, il Comune o addirittura i tecnici del privato proponente a valutare tale aspetto.
Di contro, deve invece rilevarsi che -come correttamente rilevato dal TSAP con la sentenza oggetto di ricorso – gli esiti del sopralluogo congiunto avevano condotto al rigetto anche del terzo motivo proposto dinanzi alla lo stessa TSAP, poiché, a seguito della sua esecuzione, era rimasta esclusa per i tratti delle gore interferite (peraltro solo temporaneamente in fase di cantiere) dal progetto PVG, la datazione ultrasettantennale, essendo stata accertata in maniera oggettiva, anche dalla Soprintendenza presente al sopralluogo, la loro recente realizzazione in cemento armato.
Pertanto, proprio sulla scorta della disciplina del D.Lgs. n. 42/2004, è scaturito che i manufatti in questione risultavano sottratti alla tutela monumentale, senza potersi ravvisare nemmeno una violazione della relativa disciplina vincolistica.
Con la sesta censura il ricorrente ha dedotto -avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza impugnata sotto il profilo dell’omessa pronuncia, assumendosi che il TSAP non abbia pronunciato sul terzo motivo di ricorso con il quale aveva contestato la decisione della Regione Toscana di autorizzare il progetto di RAGIONE_SOCIALE asserendone l’irrilevanza sotto l’aspetto storico -architettonico e di tutela di un bene vincolato per legge, senza aver valutato correttamente l’effetti vo valore culturale del tratto di gore in questione e senza nemmeno conoscere nel dettaglio le effettive modalità realizzative dei lavori, accettando il rischio di interferenze e delegando il Genio civile, lo stesso Comune
o addirittura i tecnici del privato proponente a valutare tale aspetto.
Con il settimo ed ultimo motivo il ricorrente ha prospettato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 12, 21 e 142 del d. lgs. n. 42/2004, 3 e 14 ter e quater della legge n. 241/1990, del d. lgs. n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, sostenendosi che il TSAP avrebbe dovuto ravvisare la fondatezza del terzo motivo di ricorso con il quale aveva contestato la decisione della Regione Toscana di autorizzare il progetto di RAGIONE_SOCIALE assumendone l’irrilevanza sotto il profilo storico-architettonico e di tutela di un bene vincolato per legge, senza aver valutato correttamente l’effettivo valore culturale del tratto di gore in questione e senza nemmeno conoscere nel dettaglio le effettive modalità realizzative dei lavori, accettando il rischio di interferenze e delegando il Genio civile, lo stesso ente ricorrente o addirittura i tecnici del privato proponente a valutare tale aspetto.
Questi ultimi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Con gli stessi risultano denunciate:
per un verso (con il sesto motivo) la supposta violazione dell’art. 112 c.p.c., (e, di conseguenza, degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione), con riferimento al capo della sentenza del TSAP con il quale è stato riconosciuto che il verbale del 4.6.2021 aveva accertato l’assenza di pregiudizio recato dalle opere progettate alle gore di valore monumentale, omettendo, però di pronunciarsi sul
terzo motivo di ricorso al TSAP, secondo cui la Regione avrebbe autorizzato il progetto di PVG, assumendone erroneamente l’irrilevanza sotto il profilo storico -architettonico e di tutela di un bene vincolato ex lege , aspetto che avrebbe dovuto la nullità della sentenza impugnata;
-per altro verso (con il settimo motivo), l’illegittimità della sentenza del TSAP nella parte in cui aveva respinto il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’asserita erronea valutazione di irrilevanza del progetto PVG rispetto alle gore di rilievo monumentale, assunta dalla Regione ad esito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica) che invece secondo la sua prospettazione -avrebbe dovuto essere dichiarato fondato.
Senonché -diversamente da quanto prospettato -deve evidenziarsi che il TSAP ha espressamente statuito sul l’infondatezza del suddetto motivo di ricorso sulla scorta degli esiti del sopralluogo, in virtù dei quali -come già rimarcato -era rimasta esclusa la pretesa interferenza del progetto PVG con beni monumentali, essendo, invero, emersa l’assenza di pregiudizio recato dalle opere progettate alle gore di valore monumentale (v. pag. 9 della sentenza impugnata).
In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna dell’ente ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle parti controricorrenti -delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, occorre dare atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 6