Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27984 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27984  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5072 – 2024 proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE  e  di  RAGIONE_SOCIALE,  COGNOME, elettivamente  domiciliati  in  Roma,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’i ndirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso con  gli  AVV_NOTAIO  e  NOME  COGNOME,  giusta  procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
per  la  revocazione  della  ordinanza  n.  29615/2023  della  CORTE  DI CASSAZIONE, pubblicata il 25/10/2023;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 19/9/2024 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. 29615 del 2023, la Seconda sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 358/2020, con cui la Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, aveva respinto l’ opposizione da loro proposta avverso l’ingiunzione di pagamento della somma di Euro 344,00, oltre accessori, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 5, comma 5, 43, comma 1, lett. a), legge reg. Veneto n. 63 del 1993, con confisca del natante «RAGIONE_SOCIALE 6» (targato TARGA_VEICOLO), di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE ; era stato contestato l’esercizio , in data 6/7/2018, di attività di trasporto pubblico di persone in servizio non di linea, nelle acque del territorio comunale di RAGIONE_SOCIALE, in assenza di autorizzazione.
In particolare questa Corte ha rimarcato che la Corte d’appello , con accertamento in fatto insindacabile, aveva stabilito che l’autorizzazione n. 5, a suo tempo rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, doveva essere rinnovata ed era depositata in attesa della «vidimazione» annuale, ma le caratteristiche del natante sottoposto a controllo (stazza inferiore a 5 t, portata massima fino a 19 persone) «erano diverse da quelle previste in que ll’autorizzazione n. 5 ‘gran turismo’, rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»; ha, quindi, escluso che alla polizia locale della città lagunare fosse demandato il controllo delle sole autorizzazioni rilasciate dal RAGIONE_SOCIALE (come sostenuto nel primo motivo di ricorso) e che fosse erronea la valutazione della
sussistenza e de lla validità dell’autorizzazione del comune di RAGIONE_SOCIALE (come lamentato nel secondo motivo di ricorso). Ha, quindi, per quel che qui rileva, aggiunto che «a proposito della questione posta con il secondo motivo di ricorso, che la mera richiesta di ‘vidimazione’ annuale non assume rilievo in quanto si tratta di una formalità ben diversa dal rinnovo dell’autorizzazione, soggetto ad un particolare procedimento previsto dal regolamento per la disciplina dei trasporti non di linea nelle acque di navigazione interna».
Avverso questa ordinanza, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona del loro rappresentante NOME COGNOME hanno proposto ricorso per revocazione per un motivo, a cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona del loro rappresentante NOME COGNOME hanno sostenuto che l’ordinanza n. 29615 del 2023 di questa Corte sarebbe viziata da un errore di percezione dell’istanza prot. n. 37598 del 6.9.2017 , presentata dall’operatore al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, perché letta quale mera istanza di vidimazione annuale laddove costituiva, invece, una tempestiva istanza di rinnovo dell’autorizzazione per il servizio di noleggio natante con conducente; in conseguenza, il titolo autorizzatorio non sarebbe scaduto alla data delle sanzioni comminate e l’operatore av rebbe avuto diritto a continuare a svolgere il servizio di trasporto, «in virtù del diritto eurounitario come espressamente riconosciuto dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6124/2021 e n. 501/2024»; in ulteriore conseguenza, questa Corte non avrebbe fondatamente escluso la necessità di sollevare rinvio pregiudiziale per le due questioni poste con le memorie depositate per la camera di consiglio e qui reiterate.
1.1. Il ricorso è inammissibile.
Nell’ordinanza  impugnata  per  revocazione  questa  Corte  ha esplicitamente, più volte, ribadito, che la Corte d’appello ha ritenuto legittima l’ordinanza ingiunzione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la disposta confisca in conseguenza dell’accertamento dell’esercizio del trasporto non di linea in assenza di autorizzazione.
L’interpretazione della motivazione offerta nel ricorso per revocazione, invero, non coglie la ragione della decisione, riportandola non fedelmente: i ricorrenti hanno, infatti, estrapolato alcune frasi e sovrapposto i punti di motivazione che, invece, erano stati separatamente  articolati  in  sequenza  proprio  allo  scopo  di  chiarire perché il Collegio abbia ritenuto infondata l’impugnazione.
In particolare, al punto 5.1., questa Corte ha dapprima sottolineato che « l’ordinanza ingiunzione oggetto d’impugnazione si basa sulla contestazione al conducente del motoscafo e alle due società, rispettivamente proprietaria del natante e armatrice, della violazione degli artt. 5, comma 5, 43, comma 1, lett. a), della legge reg. Veneto n. 63 del 1993, per avere effettuato un servizio di noleggio con conducente in assenza di autorizzazione, c on l’ulteriore rilevante conseguenza dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante (art. 44, legge reg. Veneto, cit.)»; quindi, ha rimarcato che «i giudici di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, hanno stabilito che l’autorizzazione n. 5, a suo tempo rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, doveva essere rinnovata ed era depositata in attesa della ‘vidimazione’ annuale e che, inoltre, le caratteristiche del natante sottoposto a controllo (stazza inferiore a 5 t, portata massima fino a 19 persone) erano diverse da quelle previste dall’autorizzazione n. 5 ‘gran turismo’, rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE».
Quindi, al punto 5.2. dell’ordinanza qui impugnata , questa Corte ha ritenuto non «condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui le autorità del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE preposte alla vigilanza sulla navigazione lagunare all’interno del territorio cittadino non erano competenti a controllare la validità delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni limitrofi, potendo svolgere tale attività limitatamente ai natanti autorizzati dallo stesso RAGIONE_SOCIALE lagunare»: ha evidenziato sul punto, infatti, che è certamente di competenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il controllo dell’attività svolta dai natanti che circolano all’interno del proprio territorio, a prescindere da quale sia il RAGIONE_SOCIALE competente al rilascio dell’autorizzazione.
Infine, al punto 6.2., ha ribadito che «la statuizione della Corte di RAGIONE_SOCIALE, che ha disatteso la richiesta degli appellanti di revocare la confisca, è coerente con il dato normativo, con la funzione della confisca obbligatoria, oltre che con la giurisprudenza di legittimità», nell’ipotesi – quella della fattispecie esaminata – in cui il servizio sia svolto in assenza di autorizzazione (art. 43, lett. a), cit.), e cioè nel caso in cui il trasporto sia effettuato in modo totalmente abusivo e in radicale carenza di titolo.
Infine, al punto 8.3., questa Corte ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale nel senso indicato in ricorso perché nella sentenza impugnata la Corte d’appello « senza legittimare alcun tipo di discriminazione a seconda che l’autorizzazione sia rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE o da altro RAGIONE_SOCIALE limitrofo (nel nostro caso, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), conferma la legittimità dell’ordinanza ingiunzione impugnata che ha sanzionato l’esercizio del servizio NCC di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna per l’assenza di autorizzazione».
1.2. In questo quadro coerente, questa Corte ha pure aggiunto al punto 5.3., «a proposito della questione posta con il secondo motivo
di ricorso», che «la mera richiesta di ‘vidimazione’ annuale la cui esistenza, nella prospettiva dei ricorrenti, sarebbe un indice del vizio logico del percorso argomentativo e dell’omesso esame di ‘fatti documentali decisivi’ ascrivibili alla sentenza i mpugnata -non assume rilievo in quanto si tratta di una formalità ben diversa dal rinnovo dell’autorizzazione, soggetto ad un particolare procedimento previsto dal regolamento per la disciplina dei trasporti non di linea nelle acque di navigazione interna (validità quinquennale dell’autorizzazione, rinnovo a domanda dietro presentazione, entro due mesi precedenti la data di scadenza, della documentazione attestante il permanere dei requisiti, divieto di esercizio del servizio autorizzato dopo la scadenza in caso di mancata tempestiva richiesta di rinnovo)».
È evidente, allora, che queste considerazioni relative alla istanza di  vidimazione  e  all’istanza  di  autorizzazione  e  alla  differenza  tra  le relative  procedure costituiscono un mero obiter ,  del  tutto  avulso  da considerazioni  in  fatto:  in  tal  senso  non  è  ravvisabile  alcun  errore percettivo.
In conseguenza, il ricorso risulta inammissibile.
Dalla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione deriva la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del RAGIONE_SOCIALE, liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa.
Ricorrono  pure  i  presupposti  della  responsabilità  aggravata  ex art. 96 III comma cod. proc. civ., per avere i ricorrenti formulato un ricorso palesemente inammissibile, fondato su una lettura dell’ordinanza non corrispondente al suo effettivo contenuto.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma  1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna, in solido, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; condanna altresì NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ex art. 96 III comma cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 1.100,00.
Dà  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso,  a  norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  seconda sezione  civile  della  Corte  suprema  di  Cassazione  del  19  settembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME