Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33701 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 33701 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso 2232/2023 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
Oggetto: PUBBLICO
IMPIEGO – REVOCA
INCARICO DIRIGENZIALE –
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 703/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANZARO pubblicata in data 13/07/2022 R.G.N. 1327/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P .M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda proposta da NOME COGNOME (dirigente amministrativo presso l’RAGIONE_SOCIALE) , ha accertato il demansionamento dalla stessa subito dal luglio 2013, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno alla professionalità e al danno biologico ed ha dichiarato la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere sulle domande RAGIONE_SOCIALE COGNOME, volte al riconoscimento del diritto al conferimento di incarico dirigenziale, alla reintegra nelle precedenti mansioni e al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità dipartimentale.
NOME COGNOME aveva lamentato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE e delibere adottate nel 2013 dal D irettore AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con cui era stata dichiarata la nullità o l’inesistenza giuridica (per l ‘asserita violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, commi 2 e 4 L. R. Calabria n. 9/2007, in mancanza di specifica autorizzazione RAGIONE_SOCIALE e per l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE‘atto aziendale ) RAGIONE_SOCIALE delibera n. 24 del 9.7.2008 con cui le erano stati conferiti gli incarichi di direttore UOC Affari Generali e di Direttore di RAGIONE_SOCIALE Amministrativo RAGIONE_SOCIALE. Aveva inoltre dedotto che, in seguito alla dichiarazione di nullità, l’RAGIONE_SOCIALE l’aveva totalmente demansionata, avendole affidato in data 25.7.2013 un incarico itinerante su struttura inesistente.
NOME COGNOME aveva dunque agito in giudizio per ottenere la reintegra nel precedente incarico dirigenziale (dirigente RAGIONE_SOCIALE‘UOC Affari Generali o altra UOC avente ubicazione in RAGIONE_SOCIALE), la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘ indennità dipartimentale
ex art. 40 CCNL area dirigenza sanitaria non medica, ed il risarcimento del danno per la revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico e per le condotte vessatorie subite.
RAGIONE_SOCIALE, oltre al rigetto RAGIONE_SOCIALEe suddette domande, aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna RAGIONE_SOCIALE COGNOME alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme indebitamente percepite sulla base RAGIONE_SOCIALE determina n. 24/2008 anche per l’i ncarico di dirigente del RAGIONE_SOCIALE Amministrativo. A veva lamentato l’illegittima duplicazione RAGIONE_SOCIALE incarichi, evidenziando che quello di dirigente del RAGIONE_SOCIALE Amministrativo aveva riguardato l’ormai disciolta RAGIONE_SOCIALE, inesistente ne ll’istituita RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale, rilevato che nel giudizio di appello la domanda restitutoria non era stata coltivata dall’RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello proposto avverso tale sentenza dalla ASP di RAGIONE_SOCIALE ed ha pertanto rigettato le domande proposte da NOME COGNOME.
Ha condiviso le statuizioni del Tribunale, che aveva escluso l’estensione RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria al periodo successivo alla proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda ed ha rilevato che l’appello non aveva censurato in modo esplicito la relativa statuizione, essendosi limitato a fare leva sulle risultanze processuali dalle quali sarebbe emerso che la condotta si era protratta anche in pendenza di giudizio.
In ordine all’indennità dipartimentale, ha precisato che, avendo il Tribunale dichiarato la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, la ricorrente avrebbe dovuto spiegare specifico motivo di appello sul punto.
Ha invece accolto l’appello proposto dal l’RAGIONE_SOCIALE , ritenendo errata la statuizione del Tribunale secondo cui la determina del DG che aveva dichiarato la nullità e l’ inesistenza giuridica RAGIONE_SOCIALE delibera di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico fosse espressione di un potere autoritativo, quello di autoRAGIONE_SOCIALE, inammissibile nell’ambito di un rapporto di lavoro privatizzato, ed ha ritenuto non assolto l’onere RAGIONE_SOCIALE prova relativo alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2087 c od. civ.
Per la cassazione di tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La Procura AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta e ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del l’art. 16 legge RAGIONE_SOCIALE Calabria n.9 del 2007, RAGIONE_SOCIALE artt. 19 ss. d.lgs. n.165/2001, RAGIONE_SOCIALE artt. 3 bis, commi 11 e 17 bis, d.lgs. n.502/1992 , RAGIONE_SOCIALE‘art. art. 6 CCNL 2008 e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 27 CCNL 2000; eventuale questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Calabria n. 9/2007 rispetto all’art. 117 Cost.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che per il conferimento RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali di Direttore del RAGIONE_SOCIALE Amministrativo e Direttore RAGIONE_SOCIALE UOC Affari Generali fosse necessaria l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE.
Eccepisce l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE norma RAGIONE_SOCIALE se interpretata nei termini indicati dalla sentenza impugnata.
Sostiene il diritto RAGIONE_SOCIALE COGNOME all’affidamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico e assume che nel caso di specie trova applicazione l’art. 2126 cod. civ.
Deduce che la COGNOME, già dirigente di struttura complessa, era stata collocata in aspettativa per mandato amministrativo e che al momento RAGIONE_SOCIALEe dimissioni da Direttore Amministrativo era rientrata nel ruolo dirigenziale ricoperto nella medesima RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE‘aspettativa.
Aggiunge che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 -bis, comma 11, d.lgs. n. 502/1992 il collocamento in aspettativa ed il mantenimento del posto sono automatici rispetto alla nomina che li determina e che la nomina del Direttore di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 17 -bis d.lgs. n. 502/1992 non è soggetta ad autorizzazione RAGIONE_SOCIALE.
I n disparte il riferimento all’art. 2126 cod. civ., che n on rileva nel caso di specie, essendo rimasta incensurata la statuizione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata secondo cui nel giudizio di appello l’azienda non aveva coltivato la domanda restitutoria, il motivo è fondato.
L’art. 16 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Calabria n. 9/2007 ratione temporis vigente prevede: ‘ 1. Nelle aziende del servizio RAGIONE_SOCIALE l’indizione e l’espletamento di concorsi, le assunzioni, anche a tempo determinato, i
trasferimenti, la mobilità, i comandi ed ogni altra forma di copertura di posti RAGIONE_SOCIALE dotazione organica anche mediante forme di lavoro flessibile, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono soggette a preventiva autorizzazione RAGIONE_SOCIALE.
1.bis L’immissione in servizio dei vincitori di procedure selettive previamente autorizzate, avviene senza ulteriore autorizzazione RAGIONE_SOCIALE, purché entro e non oltre un anno dall’autorizzazione, ferma restando la verifica RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziaria.
Le assunzioni, i trasferimenti, la mobilità, i comandi e tutte le altre forme di utilizzazione del personale previste dal comma 1, che vengano disposti in assenza di autorizzazione RAGIONE_SOCIALE sono nulli di diritto, fatta salva l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2126 del codice civile e sono valutati ai fini RAGIONE_SOCIALE mancata conferma, revoca o decadenza del Direttore AVV_NOTAIO; il RAGIONE_SOCIALE cura la trasmissione dei relativi atti e provvedimenti alla Procura RAGIONE_SOCIALE presso la Corte dei conti, per la valutazione di competenza.
Per tutte le forme di copertura di posti RAGIONE_SOCIALE dotazione organica di cui al comma 1, l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE è concessa, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE necessità di assicurare i livelli essenziali di assistenza e RAGIONE_SOCIALE situazione economicafinanziaria di ciascuna azienda, dalla Giunta RAGIONE_SOCIALE in sede di approvazione dei piani attuativi o dei programmi annuali di attività. Qualora i trasferimenti, le mobilità, i comandi e le assunzioni a tempo determinato non siano stati previsti nei piani attuativi o nei programmi annuali, l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE può essere concessa, in relazione a comprovate necessità assistenziali, con determinazione non delegabile del Dirigente generale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al conferimento o rinnovo di consulenze esterne, di qualsiasi tipologia, alle progressioni verticali disciplinate dai contratti collettivi ed agli incarichi dirigenziali di struttura complessa. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro ‘.
Le autorizzazioni concesse prima del 10 gennaio 2007, in qualunque forma, alla copertura dei posti in dotazione organica e non ancora eseguite, devono essere sottoposte a conferma. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore
RAGIONE_SOCIALE presente legge, le Aziende del RAGIONE_SOCIALE, ove permanga la necessità di copertura, inviano apposita richiesta al RAGIONE_SOCIALE, che provvede all’istruttoria ed al rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione entro i successivi sessanta giorni; decorso tale termine, le autorizzazioni si intendono comunque confermate.
Alle assunzioni nelle Aziende del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si applicano le procedure di mobilità di cui all’articolo 7 RAGIONE_SOCIALE legge 16 gennaio 2003, n. 3.
All’art. 31, comma 10, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 21 agosto 2006, n. 7 sono abrogate le parole «per ciascuna azienda sanitaria».
L’articolo 13 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 7 agosto 2002, n. 9 si interpreta nel senso che, ai fini del contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa farmaceutica, la Giunta RAGIONE_SOCIALE può, in ogni tempo e secondo le valutazioni del caso, adottare uno o più provvedimenti tra quelli ivi previsti, ovvero revocare o modificare i provvedimenti già assunti.
Il termine previsto dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 16 febbraio 2005, n. 2 è prorogato di ventiquattro mesi.
Gli atti aziendali approvati dalla Giunta RAGIONE_SOCIALE non possono essere modificati prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del Piano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2007/2009, da approvarsi comunque entro il 30 settembre 2007, fatti salvi casi eccezionali ed imprevedibili, opportunamente motivati.’.
Il comma 4, che prevede la necessità RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione RAGIONE_SOCIALE per il conferimento RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali di struttura complessa va necessariamente letto unitamente al comma 1, che si riferisce ad ‘ogni altra forma di copertura di posti RAGIONE_SOCIALE dotazione organica ‘ , e fa dunque riferimento alla copertura dei posti in una determinata qualifica.
La dotazione organica indica la quantità e qualità di personale di cui l’ente può disporre e prescinde dalle concrete modalità con cui l’amministrazione utilizza un dipendente all’interno RAGIONE_SOCIALE propria organizzazione.
All’epoca RAGIONE_SOCIALE’emanazione RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE, la dotazione organica era espressamente richiamata dall’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 all’epoca vigente, il quale prevedeva: ‘ 1. Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la
disciplina RAGIONE_SOCIALE uffici, nonché la consistenza e la variazione RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche sono determinate in funzione RAGIONE_SOCIALEe finalità indicate all’articolo 1, comma 1, previa verifica RAGIONE_SOCIALE effettivi fabbisogni e previa consultazione RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 9. Nell’individuazione RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche RAGIONE_SOCIALEe aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini RAGIONE_SOCIALE mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni RAGIONE_SOCIALEe eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione RAGIONE_SOCIALEe risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
Per le amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l’articolo 17, comma 4-bis, RAGIONE_SOCIALE legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e RAGIONE_SOCIALE programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente.
Per la ridefinizione RAGIONE_SOCIALE uffici e RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
Le variazioni RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche già determinate sono approvate dall’organo di vertice RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal
RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e le variazioni RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche sono determinate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17, comma 4-bis, RAGIONE_SOCIALE legge 23 agosto 1988, n. 400.
Per la RAGIONE_SOCIALE, per il RAGIONE_SOCIALE, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza RAGIONE_SOCIALEo Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l’articolo 16 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione RAGIONE_SOCIALEe piante organiche del personale RAGIONE_SOCIALE istituti e scuole di ogni ordine e grado e RAGIONE_SOCIALEe istituzioni educative. Le attribuzioni del RAGIONE_SOCIALE, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all’RAGIONE_SOCIALE di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del RAGIONE_SOCIALE in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di RAGIONE_SOCIALE.
Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette’.
Deve pertanto escludersi che l’art. 16 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 9/2007 richieda l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE per il conferimento di un singolo incarico dirigenziale in favore di soggetto che sia già dipendente RAGIONE_SOCIALE‘ente e come tale sia già ricompreso nella dotazione organica.
2.1. Della norma RAGIONE_SOCIALE va data comunque un’interpretazione costituzionalmente orientata.
In tale prospettiva , mentre l’autorizzazione può essere ritenuta legittimamente prevista per l’assunzione e per forme di utilizzazione del personale che trascendano l’ordinario e che rispetto all’ente di destinazione (che sopporta una spesa prima non affrontata) realizzano la medesima finalità RAGIONE_SOCIALE copertura di posizioni lavorative prima vacanti, non altrettanto può dirsi per il
conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico al dirigente che già appartiene alla dotazione organica, perché in questo caso l’autorizzazione si risolverebbe nella previsioni di una condizione per la gestione del rapporto, la cui disciplina è riservata al legislatore nazionale ed alla contrattazione collettiva.
Con la sentenza n. 185/2024, la Corte costituzionale ha individuato il discrimine tra la materia RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento civile e quella residuale RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione amministrativa RAGIONE_SOCIALE nel fatto che quest’ultima si arresta «a monte», cioè alla fase antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi RAGIONE_SOCIALE‘impiego pubblico RAGIONE_SOCIALE, mentre ogni intervento legislativo «a valle», incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento civile.
La Corte costituzionale ha in particolare chiarito che appartengono alla competenza RAGIONE_SOCIALEe regioni la disciplina RAGIONE_SOCIALEe procedure concorsuali (sentenza n. 140 del 2023) e l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEe graduatorie (sentenza n. 267 del 2022), mentre è materia RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, la disciplina del trattamento economico, compreso quello accessorio, e giuridico dei dipendenti regionali che ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro; anche se si tratta conferimento RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali esterni – di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato, la disciplina del relativo rapporto, compresa quella afferente alla sua durata massima, appartiene alla materia RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento civile (sentenza n. 84 del 2022).
2.2. Ha dunque errato la Corte territoriale, che riguardo alla legittimità RAGIONE_SOCIALE revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico ha fondato la propria decisione unicamente sull’assenza RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione RAGIONE_SOCIALE ed ha ritenuto che l’utilizzo di personale di personale già facente parte dei ruoli organici RAGIONE_SOCIALE‘ente avesse costituito copertura di posti RAGIONE_SOCIALE dotazione organica.
Dalla sentenza impugnata risulta che la COGNOME, già assunta come dirigente, a seguito RAGIONE_SOCIALEe dimissioni dall’incarico di Direttore amministrativo , alla cessazione RAGIONE_SOCIALE‘aspettativa era rientrata nel ruolo dirigenziale RAGIONE_SOCIALE‘azienda.
La fattispecie è diversa da quella esaminata da Cass. n. 9057/2025, in cui non veniva in rili evo il rientro in ruolo da un’aspettativa, né si discuteva RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 cod. civ.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co mma primo, n.5 cod. proc. civ.
Deduce che nell’atto di appello la COGNOME aveva censurato la quantificazione del danno patrimoniale, in quanto il Tribunale, pur avendo rilevato che i testi escussi avevano confermato l’inattività RAGIONE_SOCIALE COGNOME anche dopo la riassunzione del giudizio, aveva immotivatamente limitato tale danno alle retribuzioni percepite fino alla proposizione del ricorso, e non aveva invece considerato l’inattività protratta fino al 31.12.2017. L amenta l’omessa motivazione sulla violazione RAGIONE_SOCIALE obblighi ex art. 2087 cod. civ.
Richiama le deposizioni dei testi escussi, da cui risultava che la COGNOME era stata privata di tutte le funzioni dirigenziali fino a tale data.
Si duole del mancato approfondimento istruttorio.
Aggiunge che la statuizione relativa alla cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere era stata impugnata.
4. La censura è inammissibile.
Riguardo alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2087 cod. civ., la censura sollecita una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale, preclusa in questa sede, rispetto a quella effettuata dalla Corte territoriale.
In ordine alle questioni inerenti all’estensione temporale RAGIONE_SOCIALE domanda ed all’indennità dipartimentale, la censura non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato che il Tribunale ha fatto applicazione del principio secondo cui il giudizio non può estendersi a danni verificatisi dopo la proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda ed ha evidenziato che la COGNOME non aveva censurato tale statuizione. Ha, inoltre, rilevato che la COGNOME non aveva impugnato la statuizione riguardante la cessata materia del contendere, essendosi limitata a ribadire le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado.
La censura riguardante la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., non individua l’ error in procedendo nel quale la Corte territoriale sarebbe incorsa.
La cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere altro non è se non un riflesso del principio secondo cui per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse e pertanto la sua errata dichiarazione si risolve in una violazione del l’art. 100 cod. proc. civ., al quale la censura non fa cenno.
Questa Corte ha infatti chiarito che qualora il giudizio si sia concluso con sentenza dichiarativa RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, la parte che contesti la decisione del giudice per questioni di merito ha l’onere di censurare anzitutto la pronunzia di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, essendole altrimenti precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di impugnazione, essendo ormai divenuta definitiva la pronunzia, per difetto di impugnazione (Cass. 10478/2004, Cass. 17497/2010; Cass. 14341/2016).
Va pertanto accolto il solo primo motivo mentre deve essere dichiarato inammissibile il secondo. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato al punto 2 e provvedendo anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, del 2 dicembre 2025.
AVV_NOTAIO estensore Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME