Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22965 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE -Contratto per la specialistica ambulatoriale -Autorizzazione ex art. 4 l.r. n. 11 del 2009 -Mancanza -Nullità.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29267/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all ‘ indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.;
avverso la sentenza n. 308/2022 della CORTE D ‘ APPELLO di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 27/07/2022 R.G.N. 79/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., NOME COGNOME conveniva in giudizio l ‘ RAGIONE_SOCIALE (di seguito: A.S.RAGIONE_SOCIALE.) esponendo: – di essere medico convenzionato, specialista ambulatoriale, branca di radiologia; – di aver partecipato alla selezione indetta dall ‘ A.S.P. per l ‘ assegnazione di ore settimanali di attività specialistica; -di aver ricevuto comunicazione dell ‘ A.S.P. che la designava, quale specialista nella suddetta branca, per la copertura di 8 ore settimanali; – di aver accettato la proposta; – di essersi recata a prendere servizio l ‘ 1.10.2014; -di aver successivamente ricevuto comunicazione della sospensione dell ‘ incarico, prorogata per ulteriori 30 gg., poi, ancora prorogata, fino al 18.12.2014; di non aver successivamente potuto riprendere il servizio.
Sulla base di tali deduzioni chiedeva che fosse ordinato alla RAGIONE_SOCIALE di dare concreta attuazione all ‘ incarico e di condannar e l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno subito, patrimoniale e non patrimoniale.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la sentenza qui impugnata, confermando la decisione di primo grado, rigettava l ‘ appello proposto dalla COGNOME.
Richiamava la Corte territoriale il proprio precedente n. 562/2019 e riteneva che le argomentazioni ivi espresse (necessità della autorizzazione regionale, nullità dei contratti stipulati in assenza di tale autorizzazione, irrilevanza della mancata sospensione di altri incarichi a specialisti, – peraltro in relazione a specialità diverse -, esclusione di responsabilità dell ‘ Amministrazione per violazione di buona fede e
correttezza) non fossero state inficiate dalle censure mosse dall ‘ appellante.
Aggiungeva che l ‘ assenza della prescritta autorizzazione non integrava una violazione di una regola di comportamento ma rendeva direttamente il contratto contra legem .
Riteneva irrilevante, per rimarcare una diversità rispetto alla fattispecie presa in esame nel precedente del 2019, che l ‘ appellante aveva fornito prestazioni specialistiche dall ‘ 1.10.2014 al 22.10.2014, atteso che le domande non avevano riguardato la corresponsione delle retribuzioni per il periodo in cui la prestazione lavorativa era stata resa bensì il risarcimento del danno dalla data di sospensione dell ‘ incarico fino alla naturale scadenza.
Considerava nuova la domanda di risarcimento del danno ex artt. 1337 e 1338 cod. civ. prospettata dall ‘ appellante in ragione del fatto che sull ‘ RAGIONE_SOCIALE incombeva uno specifico obbligo di informazione nei confronti del medico designato e comunque, sul punto, riteneva che a fronte di un contratto nullo non fosse possibile invocare la violazione della buona fede e correttezza.
Avverso tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1418 cod. civ. e dell ‘ art. 4 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009, in relazione all ‘ art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
1.1. Si sostiene che erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto nullo il contratto di incarico per carenza della preventiva autorizzazione.
Si assume che l ‘ art. 23 A.C.N. configura un ‘ ipotesi di offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. come tale revocabile solo fino a quando
non sia intervenuta l ‘ accettazione da parte del soggetto individuato per la copertura del relativo turno.
Si rappresenta che l ‘ art. 4 della suddetta L.R. – che contempla la preventiva autorizzazione – non corrisponde ad un generale divieto di assunzione, che opera, invece, nei soli casi di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa. Si sostiene, quindi, che i commi 1 e 4 dell ‘ art. 4 individuano nell ‘ autorizzazione regionale solo un meccanismo di preventiva valutazione finanziaria della gestione delle Aziende, con conseguente divieto di assunzione per il caso di mancato raggiungimento.
Si ribadisce che si tratta di una norma programmatica e non imperativa, con la conseguenza che la violazione della stessa non comporta alcuna nullità del contratto concluso, vieppiù nel caso di specie, in cui non si è accertato nel giudizio di merito il mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi di risparmio.
Si sostiene che la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto che il divieto di nuove assunzioni costituisca norma imperativa; si tratta, invece, si argomenta, di una disposizione esterna rispetto alla fattispecie negoziale dedotta in causa che non può incidere sulla validità del contratto.
Con il secondo mezzo si denuncia la violazione dell ‘ art. 4, comma 4, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11/2009, violazione dell ‘ art. 120, comma 2, Cost., nonché dei principi fondamentali e prevalenti in materia di tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1418 cod. civ., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
2.1. Si sostiene che la norma regionale si inserisce nell ‘ alveo della più generale normativa intesa al contenimento della spesa, ma non contiene alcuna espressa previsione della nullità in caso di carenza di tale autorizzazione.
Si assume che la nullità virtuale pronunciata dalla Corte territoriale si pone in violazione dell ‘ art. 120, comma 2, Cost. nonché dei principi
fondamentali in materia di tutela dell ‘ erogazione delle prestazioni RAGIONE_SOCIALE comprese nei livelli di assistenza (LEA) che prevalgono su quelle di natura finanziaria.
Si sostiene che la finalità di contenimento della spesa pubblica non può che risultare recessiva rispetto al mantenimento dei LEA.
Si evidenzia che è pacifico in causa che l ‘ incarico conferito all ‘ odierna ricorrente rientrasse tra quelli infingibili e indispensabili per il mantenimento dei LEA.
Con il terzo mezzo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all ‘ allegazione che l ‘ incarico conferito rientra tra quelli infungibili e indispensabili al mantenimento dei LEA, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
3.1. Si ribadisce che l ‘ incarico conferito rientra tra quelli infungibili e indispensabili per assicurare il mantenimento dei LEA e che tanto emerge dalla nota prot. 81241 del 12.11.2014 a firma del Direttore Generale f.f. dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Si sottolinea l ‘ omesso esame da parte della Corte territoriale in ordine alla suddetta decisiva circostanza.
Con il quarto mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1418 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
4.1. Si sostiene che la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto che il divieto di nuove assunzioni costituisca norma imperativa; si tratta, invece, si argomenta, di una disposizione esterna rispetto alla fattispecie negoziale dedotta in causa che non può incidere sulla validità del contratto.
Con il quinto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 4 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009; la violazione dei canoni di interpretazione di cui all ‘ art. 12 delle Preleggi; la violazione e falsa
applicazione dell ‘ art. 2697 cod. civ.; la violazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
5.1. Si argomenta che l ‘ art. 4 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 richiede la preventiva acquisizione dell ‘ autorizzazione regionale, non per tutte le assunzioni, ma solo per quelle che comportano nuove spese.
Si assume, quindi, che il divieto vada inteso nel senso che, ai fini della verifica della necessità della preventiva autorizzazione regionale non rileva il fatto in sé che l ‘ incarico al medico comporti una spesa in termini assoluti, ma occorre, invece, che lo stesso determini un incremento della spesa per la specialistica ambulatoriale riferito al dato storico del bilancio del 2008, circostanza quest ‘ ultima non emersa in giudizio.
Si osserva ancora che l ‘ RAGIONE_SOCIALE, cui incombeva l’onere di offrire la prova che il conferimento dell ‘incarico determinasse una ‘nuova spesa’ a tanto non provvedeva nelle fasi di merito.
Con la sesta censura si deduce la violazione dell ‘ art. 1218 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell ‘ art. 20 A.C.N., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – Inadempimento della datrice per illegittima sospensione del rapporto.
Si sostiene che, in conseguenza della erronea affermazione di invalidità del conferimento dell ‘ incarico, la Corte territoriale ha, del pari erroneamente, affermato di non poter riconoscere un diritto all ‘ esecuzione ( recte : adempimento).
Il primo e il secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati alla stregua della pronuncia di questa Corte n. 14136/2024.
7.1. Le doglianze ruotano attorno all ‘ affermazione che la procedura attivata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE consiste in un ‘ offerta al pubblico, ex art. 1336 cod. civ., che si conclude con l ‘ accettazione del medico che, intervenuta, perfeziona la fattispecie che andrà solo formalizzata nei trenta giorni successivi all ‘ accettazione stessa.
Al riguardo si osserva, altresì, che la mancanza di autorizzazione di cui all ‘ art. 4 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 non costituisce un ‘ ipotesi di nullità cd. virtuale, sia perché il difetto della stessa non incide sugli elementi intrinseci del contratto, sia perché l ‘ art. 4 innanzi richiamato non è una norma imperativa.
7.2. Va in primis evidenziata l ‘ inammissibilità della prima censura proposta con il mezzo, atteso che essa con si confronta con la ratio decidendi della sentenza di appello.
Il giudice di appello non ha giammai posto in discussione l ‘ avvenuta conclusione del contratto, sicché non rileva che il modulo procedimentale adottato sia assimilabile a quello di cui all ‘ art. 1336 cod. civ.
La sentenza impugnata ha, invece, affermato che il contratto concluso è affetto da una invalidità genetica, per essere stato concluso in assenza della preventiva autorizzazione regionale, precondizione di validità degli accordi stipulati dall ‘ RAGIONE_SOCIALE che importino nuove spese.
È in conseguenza di detta invalidità genetica, ricondotta alle ipotesi di nullità cd. virtuali, che l ‘ accordo – pur concluso – è rimasto, secondo il ragionamento seguito dal giudice di appello, improduttivo di effetti, in applicazione del noto principio quod nullum est, nullum producit effectum .
La valutazione espressa sul punto dalla Corte territoriale è corretta sol che si consideri che Cass., Sez. Un., n. 5542/2023, richiamando i principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 26724/2007, più di recente ripresi e sviluppati da Cass., Sez. Un., n. 8472/2022, ha ribadito l ‘ orientamento secondo cui la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è decisiva per escludere che l ‘ atto negoziale sia nullo, atteso che l ‘ art. 1418, comma 1, cod. civ., è espressione di un principio di carattere generale, ed è volto ad impedire che possano essere produttivi di effetti negozi giuridici posti in essere in violazione di norme imperative.
Affermato che imperatività della norma non è sinonimo di inderogabilità, perché solo la prima è espressione di interessi pubblici
fondamentali per l ‘ ordinamento, le Sezioni Unite hanno ripercorso lo sviluppo giurisprudenziale che ha portato progressivamente a superare la tesi secondo cui l ‘ invalidità deve rimanere circoscritta al vizio o alla mancanza dell ‘ elemento costitutivo della fattispecie negoziale, ossia al contenuto del negozio, ed hanno sottolineato che alla base del superamento del «dogma della fattispecie» sta l ‘ esigenza di tutelare i preminenti interessi generali della collettività, che la norma imperativa intende tutelare.
Si è detto, dunque, richiamando Cass., Sez. Un. n. 33719/2022, che « pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione – e quella di norma imperativa come strumento di reazione dell ‘ ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali», con la conseguenza che, come già avvertito da Cass., Sez. Un., n. 26724/2007, ai fini dell ‘ accertamento sulla sussistenza o meno della nullità e sul carattere imperativo della norma, non sempre è decisiva la tradizionale distinzione fra norme di comportamento e norme di validità, giacché non di rado la tutela di interessi generali e fondamentali è assicurata da disposizioni che non attengono al contenuto del regolamento contrattuale, bensì riguardano elementi esterni al negozio. È stato, quindi, affermato che è ravvisabile la nullità del contratto in tutti i casi in cui lo stesso, pur formalmente rispondente al tipo legale quanto ai requisiti richiesti dall ‘ art. 1325 cod. civ., «è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovuto impedire», evenienza, questa, che si verifica ogniqualvolta il legislatore faccia divieto di concludere il negozio o richieda la presenza di condizioni soggettive o oggettive per la sua stipulazione.
7.3. Le ulteriori doglianze contenute nei motivi qui all ‘ esame aggrediscono la pronunzia della Corte territoriale sotto altro profilo: si nega che la mancanza di autorizzazione di cui all ‘ art. 4 della L.R. RAGIONE_SOCIALE
11 del 2009 costituisca precondizione di validità dei contratti e degli accordi stipulati dall ‘ RAGIONE_SOCIALE Al riguardo, per un verso, si esclude la natura imperativa della norma anzidetta e, per altro verso, che costituisca un elemento intrinseco della fattispecie contrattuale all ‘ attenzione.
7.4. Al fine della piena e completa disamina della vicenda giova partire dal dato normativo.
7.4.1. La L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009, che ha quale obiettivo il ripianamento del disavanzo in materia sanitaria, all ‘ art. 4, disposizione ratione temporis vigente, prevedeva: « 1. Ai fini del rispetto dell ‘ obbligo di riduzione del costo del personale delle Aziende RAGIONE_SOCIALE, delle Aziende RAGIONE_SOCIALE, previsto dall ‘ articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo ai limiti alle assunzioni per Regioni ed enti del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dall ‘ articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», relativo al concorso delle Regioni e degli Enti locali al contenimento degli oneri di personale, nonché dall ‘ articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla ridefinizione della disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e successive modifiche e ai fini del piano di rientro nell ‘ equilibrio economico-finanziario, relativo alla ricognizione da parte delle Regioni delle cause di inefficienza, le medesime aziende, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l ‘ assunzione, devono acquisire l ‘ autorizzazione della Giunta regionale. L ‘ autorizzazione deve essere acquisita anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per il personale, comprese quelle rientranti nei rapporti convenzionali per la specialistica ambulatoriale interna e per la continuità assistenziale. Sono escluse dalla disciplina sopra descritta le selezioni riservate al personale interno purché finanziate con i fondi contrattuali e
le procedure di cui alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1 «Ulteriori disposizioni in materia sanitaria». 2. È fatto divieto di erogare indennità di risultato al personale delle Aziende RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE che non abbiano attivato la contabilità analitica o comunque un sistema di contabilità direzionale. 3. Ai fini della istruttoria per l ‘ autorizzazione di cui al comma 1, i Direttori generali delle aziende devono formulare preventivamente, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture, del numero dei posti letto, delle risorse umane disponibili, delle caratteristiche qualitative e quantitative delle apparecchiature e delle altre risorse strumentali, del numero di prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni, misure di riorganizzazione e riconversione, nonché di concentrazione ed unificazione di funzioni specifiche, al fine di riallocare le risorse umane eccedenti a funzioni carenti. 4. Ai sensi dell ‘ articolo 30 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all ‘ evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alle aziende, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 1, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l ‘ eventuale reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale e la mobilità infraregionale tra le aziende ».
7.5. La piana interpretazione letterale della norma rende evidente che l ‘ autorizzazione della Giunta regionale di cui al primo comma della disposizione, costituisce un prerequisito essenziale e prodromico alla stessa attivazione del procedimento volto alla stipula, tant ‘ è che deve essere acquisita prima della pubblicazione dei bandi o degli avvisi per le assunzioni.
7.6. La previsione, lungi dall ‘ essere una norma programmatica, come sostenuto nel ricorso per cassazione, è precettiva ed inderogabile, tali essendo tutte le disposizioni -come quella in esame -cui occorre necessariamente conformarsi. Il rilievo di cui innanzi è confermato, nel caso di specie, dal tenore della disposizione che prevede che gli enti « (…) devono acquisire l ‘ autorizzazione della Giunta » e ancora che « L ‘ autorizzazione deve essere acquisita anche per le assunzioni a tempo determinato … ».
7.7. Tanto basta a ritenere l ‘ inderogabilità della norma.
7.7.1. Con l ‘ autorizzazione preventiva a contrarre, la Regione si assume la responsabilità contabile che con la stipula del contratto non venga violato il patto di stabilità.
7.8. Sulla base di quanto si è innanzi evidenziato, non può mancarsi inoltre di rimarcare che l ‘ autorizzazione della Giunta, quale prerequisito necessario per la stipula, è intrinseco alla fattispecie contrattuale, sicché la sua mancanza non può che ridondare in un ‘ ipotesi di nullità cd. virtuale come già evidenziato nella sentenza di appello.
7.8.1. In termini ancora più chiari, è solo l ‘ adozione del provvedimento di autorizzazione da parte della Giunta che consente di procedere all ‘ assunzione, sicché, in difetto di detto atto, è nullo l ‘ accordo stipulato.
Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
8.1. Le doglianze sono prive di decisività.
8.1.1. L ‘ art. 4 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 richiede, al primo comma, l ‘ autorizzazione regionale per tutti i ‘bandi di concorso’ o gli ‘ avvisi per l ‘assunzione’. Come già sopra evidenziato si tratta di norma che impegna gli enti del servizio RAGIONE_SOCIALE al contenimento delle spese ai fini del piano di rientro nell ‘ equilibrio economico-finanziario. In tale ottica si inserisce la prevista autorizzazione che vale per tutte le assunzioni, senza esclusione alcuna.
Il quarto comma della medesima disposizione fissa, per l ‘ ipotesi di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 1, il divieto di assunzione che vale per tutte le assunzioni ‘fatti salvi l’ eventuale reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)’, assunzioni in deroga che tuttavia devono essere sempre ‘ preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale ‘.
In sostanza la deroga di cui al comma 4 riguarda l ‘ assunzione ma non anche l ‘ autorizzazione che resta comunque ferma.
È del pari da respingere il quinto motivo.
Con esso, premesso che l ‘ autorizzazione occorre solo per le ipotesi di nuove assunzioni, si evidenzia che l ‘ RAGIONE_SOCIALE su cui, si assume, sarebbe gravato tale onere, non ha offerto prova che dal conferimento alla dott. COGNOME di 8 ore settimanali nell ‘ area specialistica di radiologia sarebbe derivata una spesa aggiuntiva.
9.1. La doglianza non coglie nel segno.
Quello che qui rileva è, esclusivamente, che mancava l ‘ autorizzazione che, peraltro, avrebbe dovuto essere ottenuta, come si è visto, prima dell ‘ indizione della procedura.
9.2. Come evidenziato nella sentenza di appello per ‘nuove spese’ ai sensi della previsione di cui alla legge regionale, non si devono intendere solo quelle che facciano lievitare la spesa complessiva ma ‘qualunque spesa’ prima non prevista quale quella per un lavoratore anche in convenzione, che prima non era inserito nel servizio RAGIONE_SOCIALE regionale. E tanto basta a ritenere che alla doglianza dell ‘ appellante (la quale come si rileva dalla sentenza impugnata, si era limitata ad evidenziare che la spesa per la copertura delle ore era ampiamente consolidata nei bilanci e non rientrava nelle ‘nuove spese per i personale’ per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione) sia stata data risposta.
9.3. La legge regionale richiede la autorizzazione finalizzata a ridurre il costo del personale ed il tenore letterale non consente di ritenere
condivisibile la diversa esegesi prospettata dalla ricorrente secondo cui l ‘ autorizzazione sarebbe stata necessaria solo in caso di superamento del tetto.
È infondato l ‘ ultimo motivo sul risarcimento del danno.
10.1. Come già evidenziato dal giudice di appello, e secondo quanto emerge dalla stessa formulazione del motivo, la doglianza è stata proposta sul presupposto che il contratto stipulato fosse valido, lamentando, quindi, l ‘ inadempimento datoriale del vincolo contrattuale.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.