Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14705 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14705 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/05/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 515-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in PONSACCO (INDIRIZZO), INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME presso il cui studio è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO;
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza n. 1689/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09.07.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.03.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con ordinanzaingiunzione l’RAGIONE_SOCIALE elevava sanzione pecuniaria ex art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, l’RAGIONE_SOCIALE) e del sig. COGNOME NOME, nella sua qualità di legale rappresentante della predetta associazione all’epoca di taluni dei fatti contestati, per aver l’RAGIONE_SOCIALE conferito, nel corso dell’anno 2008, diversi incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza preventiva autorizzazione dell’amministrazione di loro appartenenza (RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE).
1.1. L’ordinanza -ingiunzione veniva impugnata innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dall’RAGIONE_SOCIALE e dal sig. COGNOME NOME. All’esito del giudizio, il Tribunale adito accoglieva il ricorso ritenendo che l’autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti al di fuori dell’impegno istituzionale ben può consistere in comportamenti concludenti, non essendo necessaria alcuna formalizzazione. Avverso la pronuncia di prime cure interponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di Firenze l’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1689/2019, rigettava l’appello principale deducendo a fondamento della sua decisione che:
-deve ritenersi estranea alla materia oggetto di causa (autorizzazione da rilasciare nell’ambito del rapporto di lavoro) la normativa sul procedimento amministrativo (l. 7 agosto 1990, n. 241),
in quanto essa riguarda atti qualificabili di diritto privato regolati da specifica normativa (d.lgs. n. 165/2001);
i principi vigenti in materia di formazione di provvedimenti da parte della pubblica amministrazione, seppur tesi a privilegiare la forma scritta, non risultano incompatibili con l’adozione di atti c.d. impliciti: pertanto, il rilascio dell’autorizzazione di cui si discute ben può ritenersi avvenuto per comportamenti concludenti da cui desumere una valutazione – da parte della pubblica amministrazione – del rischio che l’incarico extra uffici o conferito ai dipendenti pubblici non sia diretto al conseguimento di finalità contrastanti o comunque negativamente impattanti con l’interesse dell’amministrazione;
nel caso di specie, tale comportamento concludente si deduce dalle numerose convenzioni, di durata annuale, stipulate dall’RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE dal 199 7 al 2013, in forza RAGIONE_SOCIALE quali al cuni dipendenti di quest’ultima venivano messi a disposizione dell’RAGIONE_SOCIALE , con fondi messi a disposizione della stessa RAGIONE_SOCIALE, per prestazioni domiciliari in favore di malati oncologici terminali;
con riferimento alla posizione di dipendenti di altre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’assenza di un qualsiasi atto, anche implicito, da parte RAGIONE_SOCIALE rispettive Usl di appartenenza risulta superabile d al principio dell’affidamento incolpevole dell’RAGIONE_SOCIALE circa la sussistenza dell’autorizzazione, considerato che i nominativi venivano forniti direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-sotto il profilo dell’interpretazione letterale della normativa, la non necessità della forma scritta dell’autorizzazione può desumersi, a contrariis , dal disposto dell’art. 53, comma 2, d.l.gs. n. 165/2001 ove il legislatore, riferendosi al conferimento di incarico da parte della pubblica amministrazione, fa esplicitamente riferimento alla forma scritta.
Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE affidandolo ad un unico motivo.
Si difendevano con distinti controricorsi il sig. COGNOME NOME e l’RAGIONE_SOCIALE.
In prossimità dell’adunanza tutte le parti hanno presentato memorie.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduceva violazione e /o falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, c omma 1, n. 3), cod. proc. civ. Nella ricostruzione della normativa proposta dalla ricorrente non sarebbe prevista né ammessa un’autorizzazione tacita per comportamento concludente. Al contrario, sussiste una rigida procedimentalizzazione dell’ iter autorizzatorio, che rende impossibile ritenere il ril ascio dell’assenso datoriale per il tramite di comportamenti concludenti. Né rileva la stipulazione di reiterate convenzioni tra la ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, atteso che il comma 6 della norma in esame prevede un’ipotesi di nullità testuale di tutti gli atti e provvedimenti adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Ciò esclude l’affidamento incolpevole dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale non ha comunque fornito la prova della sua buona fede e dell’ assenza di colpa, come invece era suo onere ex art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689. La tesi proposta, del resto, è avallata dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, che ha escluso la possibilità di provvedimenti orali o impliciti sostitutivi del provvedimento formale previsto dall’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.
1.1. In merito alla tesi proposta dalla ricorrente, questa Corte ha già avuto modo di precisare, in un caso del tutto simile deciso tra l’RAGIONE_SOCIALE e il sig. COGNOME NOME, che: «Lo svolgimento
di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, alla previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, la quale non può essere conferita per facta concludentia , avuto riguardo alla sequenza procedimentale prevista dal legislatore, incentrata su una richiesta sulla quale l’amministrazione medesima deve pronunziarsi entro il termine di trenta giorni – una volta decorso il quale l’autorizzazione si intende, a seconda RAGIONE_SOCIALE ipotesi, accordata o negata -, mediante un formale provvedimento da adottarsi necessariamente per iscritto» (Cass. Sez. 2, n. 29348 del 10.10.2022 – Rv. 665966 – 01).
1.2. Il Collegio, tuttavia, pur non condividendo la tesi dell’autorizzazione avvenuta per facta concludentia sulla quale la Corte d’Appello di Fir enze ha fondato la sua decisione, ritiene che la particolarità della situazione di fatto -ossia l’esistenza di ripetute convenzioni annuali stipulate dalla RAGIONE_SOCIALE con l’RAGIONE_SOCIALE, l’individuazione dei dipen denti da parte della stessa RAGIONE_SOCIALE e la loro retribuzione con fondi versati direttamente dalla Usl all’RAGIONE_SOCIALE sollevi il quesito se la fattispecie in esame si ponga nell’orbita ovvero al di fuori del regime autorizzatorio disegnato dall’art. 53 del d .lgs. n. 165/2001.
Alla luce di quanto sopra esposto, ravvisando il Collegio la particolare rilevanza della questione di diritto, ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P. Q. M.
La C orte, visto l’art. 375, comma 2, cod. proc. civ., dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per la riassegnazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il 7 marzo 2023.
Il Presidente NOME COGNOME