Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4188 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20634/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei soci amministratori e rappresentanti, nonché in proprio, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE), (CODICE_FISCALE);
NICOTINA
ANGELICA
NOME
– controricorrenti e ricorrenti incidentali -nonché nei confronti di
REGIONE DEL VENETO;
– intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA n. 1201/2022 depositata il 01.06.2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (quest’ultimo nella veste di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, socia con poteri di amministrazione e rappresentanza disgiunta della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Padova avverso l’ordinanzaingiunzione n. 1/2021 adottata dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli opponenti, con la quale applicava la sanzione dell’esclusione per tre anni dell’accesso alle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonché la sanzione pecuniaria di €1.500,00. Con ve rbale del 05.11.2020 l’RAGIONE_SOCIALE contestava alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ai suoi soci di non aver utilizzato l’autorizzazione al nuovo impianto di vigneti per uva da vino, rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE in data 23.05.2016, nel termine previsto dall’art. 62 del Regolamento 1308/13/UE in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia entro il mese di maggio del 2019.
1.1. Il Tribunale di Padova respingeva l’opposizione; le stesse parti opponenti proponevano appello contro la pronuncia innanzi alla Corte d’Appello di Venezia.
Con la sentenza qui impugnata, la Corte distrettuale accoglieva l’appello e dichiarava la nullità dell’ordinanza opposta. Assumendo come circostanze non contestate il fatto che il nuovo vigneto autorizzato fosse stato effettivamente impiantato prima che scadesse il termine di validità dell’autorizzazione, come il fatto che gli appellanti non avessero comunicato l’avvenuto impianto nel termine previsto dall’art. 4 del D.M. n. 12272/15, bensì circa un anno dopo, ossia il 18.06.2020, la Corte osservava che:
il rapido ed efficace procedimento di controllo all’implementazione del sistema d’incremento controllato della superficie vitivinicola autorizzata comprende non solo il rilascio dell’autorizzazione ma anche specifici adempimenti a carico dell’autorizzato , compreso l’obbligo di rendere noto all’amministrazione il tempestivo utilizzo dell’autorizzazione: adempimento cui il beneficiario deve provvedere entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto ( ex art. 4, comma 4, D.M. 12272/2015);
tuttavia, non si può svalutare il dato letterale delle norme sanzionatorie che, proprio in quanto tali, vanno interpretate in ossequio al principio di legalità previsto dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981, nel senso del divieto di estenderne l’applicazione ad ipotesi in essa non contemplate, dovendo tali norme essere connotate per tipicità e determinatezza;
in quest’ottica interpretativa, la norma compresa nel regolamento europeo n. 1308/13 parla di «mancato utilizzo» (art. 62, comma 3); e la legge nazionale n. 238/16 definisce la condotta illecita facendola coincidere con il mancato impianto del vigneto (art. 69, comma 3),
senza lasciare spazio ad un’interpretazione che estenda l’ambito delle condotte sanzionabili fino a comprendere il caso del produttore autorizzato il quale, pur avendo effettivamente impiantato il vigneto, ometta di darne comunicazione nel triennio.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per Cassazione RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE affidandolo ad un unico motivo,e illustrandolo con memoria depositata in prossimità dell’adunanza .
Si difendevano la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t. COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, depositando controricorso e ricorso incidentale, al quale COGNOME replicava depositando controricorso a ricorso incidentale.
CONSIDERATO CHE:
I. RICORSO PRINCIPALE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 62, parr. 2 e 3 Regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’art. 69, comma 3, legge 12.12.2016, n. 238 e degli artt. 4 e 6 del D.M. 12272 del 2015. Nella prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in caso di nuovo impianto incrementativo del potenziale aziendale e regionale insieme, esso deve essere tempestivamente associato all’autorizzazione, sicché una volta rilasciata l’autorizzazione per nuovo impianto non è indifferente sapere da parte della PA se e quando la stessa sia stata utilizzata: mentre, infatti, nel caso di reimpianti o di vecchie autorizzazioni il potenziale vinicolo è già noto alla regione nel cui territorio il vigneto è reimpiantato, così non è per un nuovo impianto. In altri termini, il mero rilascio dell’autorizzazione per nuovo impianto non espande l’ interesse legittimo in diritto soggettivo, e non lascia libera l’azienda che abbia conseguito un’autorizzazione per un nuovo impianto di comunicarne la
realizzazione ad nutum . In sintesi: affinché l’utilizzo dell’autorizzazione per nuovo impianto avvenga correttamente, la data di presentazione della domanda e la data di fine lavori in relazione alla quale l’autorizzazione utilizzata devono essere comprese nel triennio autorizzativo.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Preliminarmente, non merita accoglimento la censura di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti, secondo i quali la comparazione tra le autorizzazioni di impianto vitivinicolo utilizzate in passato da RAGIONE_SOCIALE e l’autorizzazione oggetto di causa mirerebbe surrettiziamente a stimolare un’inammissibile rivalutazione del merito da parte della Corte di legittimità. Il Collegio ritiene, invero, che le doglianze elevate dalla ricorrente siano fondate su fatti pacifici e documentalmente provati, la cui riaffermazione nel ricorso ha l’unico scopo di apprezzarne il significato rispetto alle norme di riferimento.
1.3. Tanto premesso, al fine di comprendere il significato delle norme di cui si assume la violazione nella pronuncia oggetto di impugnazione, occorre precisare che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 istituisce a livello di Unione un nuovo sistema di gestione degli impianti viticoli sotto forma di autorizzazioni, che pone fine al divieto transitorio di impianto di vigneti, posto che è stato raggiunto nell’Unione l’obiettivo principale dell’eccedenza strutturale nella produzione viticola. L’aumento ordinato de gli impianti viticoli è assicurato durante il periodo compreso tra il 2016 e il 2030 (considerando 54, 55), mettendo a disposizione annualmente un numero di autorizzazioni per nuovi impianti equivalente all’1% delle superfici vitate (considerando 57).
1.4. Tale nuovo sistema si basa, dunque, sul rilascio celere e gratuito di autorizzazioni triennali (Reg. 1308/2013/UE art. 62, comma
3, primo periodo: «Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione»), accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro (V. Reg. n. 1308/2013/UE, art. 64, comma 1: «Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro»).
1.5. Alla normativa europea fa eco quella italiana, legge 12 dicembre 2016, n. 238, che predispone -tra l’altro – il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui al Reg. 1308/2013/UE, così disponendo all’art. 69, comma 3: «3. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure: a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione». Il richiamato art. 62, par. 3, così recita: «Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un’autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013».
Il D.M. n. 12272 del 15.12.2015 ( Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ) – che stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti (oltre che per i reimpianti
viticoli e le conversioni dei c.d. ex diritti) -chiude la procedura di autorizzazione con la comunicazione alla Regione, entro il termine perentorio di 60 giorni, della fruizione totale o parziale dell’autorizzazione, ai fini dell’aggiornamento del registro pubblico informatico: la comunicazione della fruizione consente, dunque, alla regione di monitorare il rilascio delle autorizzazioni della loro totalità nella misura dell’1% della superficie vitata nazionale (artt. 4 e 6).
1.6. In sostanza, la procedura di autorizzazione disegnata dalla normativa europea e implementata da quella italiana si inscrive nella ratio del Regolamento europeo, che è quella di aumentare ordinatamente gli impianti viticoli attraverso uno sviluppo controllato e contingentato dei diritti all’impianto: in questo disegno, la comunicazione alla Regione dell’avvenuta fruizione, totale o parziale, dell’autorizzazione non costituisce una mera «irregolarità negli adempimenti comunicativi» (così il controricorso p. 10, 1° rigo): al contrario, essa chiude la procedura di autorizzazione, certificando la fine dei lavori e associando l’impianto all’autorizzazione precedentemente rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, la sua mancanza, ovvero la sua tardiva comunicazione al Registro informatico pubblico, determina il mancato completamento della fattispecie acquisitiva del diritto al nuovo impianto, con il conseguente perfezionamento della condotta illecita, ossia la realizzazione di un nuovo impianto viticolo senza aver uti lizzato l’autorizzazione. Trova , così, spiegazione il motivo per cui il sistema informatico non consente al beneficiario la comunicazione tardiva al Registro pubblico dell’avvenuta fruizione ( v. controricorso p. 2, ultimi tre righi). La violazione deriva – quindi dall’inadempimento dei doveri di comunicazione funzionali al monitoraggio, da parte degli organi comunitari, delle condizioni della
produzione e dell’attuazione degli scopi della normativa comunitaria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6310 del 2020).
1.7. Tale ricostruzione è, peraltro, confortata dal fatto che il sistema contingentato delle autorizzazioni è connesso al finanziamento dei beneficiari, al quale si accede tramite bandi regionali che, per ammissione degli stessi controricorrenti (v. controricorso p. 11, ultimo capoverso) consistono in procedure selettive pubbliche, rispetto alle quali la comunicazione di fine lavori assume ulteriore valenza costituiva rispetto al diritto alla sovvenzione con pubblico danaro.
II. RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO
Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 262, nonché dell’art. 2, d.lgs. n. 260/2000, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Secondo i ricorrenti il procedimento in questione, pur formalmente autorizzatorio, assume connotati sostanziali dei procedimenti selettivi con conseguente applicazione del principio tempus regit actionem (Cass. Sez. U, 13.11.2019, n. 29459) e quindi della disciplina vigente, anche sotto il profilo sanzionatorio, al momento della presentazione della domanda (24.03.2016) o del rilascio dell’autorizzazione (23.05.2016), ossia il d.lgs. n. 262/2000 e non già la legge 12 dicembre 2016, n. 238, entrata in vigore successivamente.
2.1. Il mezzo censura l’individuazione da parte della Corte d’Appello di Venezia del momento consumativo dell’illecito, ed è infondato. L’illecito contestato non attiene al procedimento , ma all’esercizio delle facoltà oggetto dell’autorizzazione. Pertanto, trova applicazione il principio consolidato espresso da questa Corte a garanzia del divieto di modificazione della rilevanza giuridica di fatti che si siano già verificati: trattandosi di illecito amministrativo, il principio di legalità e di
irretroattività comporta l’assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi in base al principio tempus regit actum (Cass. Sez. 2, 02.03.2023, n. 6295, Cass. sez. 2, 18.6.2019, n. 16322): nel caso di specie, tale momento coincide con lo spirare del termine triennale di validità dell’autorizzazione (12.05.2019), data in cui la legge n. 238 del 2016 era già in vigore.
3.Conclusivamente, accolto il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale condizionato, va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato e che statuirà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio;
rigetta il ricorso incidentale condizionato.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda