ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO – N. R.G. 00011763 2024 DEL 16 04 2025 PUBBLICATA IL 16 04 2025
N. 11763/2024 V.G.
Il Tribunale composto dai Magistrati:
-dott. NOME COGNOME
–
Presidente
-dott. NOME COGNOME
– Giudice relatore
-dott. NOME COGNOME
– Giudice
all’esito della camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 ha pronunciato il presente
DECRETO
nel procedimento ai sensi dell’art. 1105, comma quarto, del codice civile di cui in epigrafe promosso da
codice fiscale:
, con l’avv. NOME
COGNOME e l’avv. NOME COGNOME
C.F.
-ricorrente-
contro
TABLE
-resistenti non costituiti-
La ricorrente ha premesso:
-di essere proprietaria di un appartamento con annesso box ad uso autorimessa sito a Senago (MI), INDIRIZZO in catasto fabbricati identificato al foglio 36, particella 85, subalterno 2 – l’appartamento – e particella 315, subalterno 101, il box;
-che tale immobile fa parte di un piccolo edificio condominiale di quattro/cinque appartamenti, di cui uno appunto di proprietà dell’istante, uno in comproprietà tra i signori e un altro in comproprietà tra i signori , un altro ancora in comproprietà tra i signori
N. 11763/2024 V.G.
-che le parti comuni dell’edificio sono in stato di abbandono da anni, con problemi di sicurezza, sporcizia e ammaloramento generale dello stabile;
-che tutti gli amministratori scelti tra congiunti dei condomini si sono disinteressati completamente della gestione del bene;
-che, a seguito di identico procedimento giudiziario avviato dalla ricorrente e iscritto al n. 12144/2023 V.G., in data 11/03/2024 è stato nominato un amministratore esterno (tale Studio COGNOME);
-che il nuovo amministratore ha quindi redatto un bilancio preventivo delle spese da effettuare ed ha convocato i condomini per l’assemblea del 18/06/2024 in seconda convocazione, nel corso della quale però tutti i presenti (ad eccezione del delegato della ricorrente) hanno dichiarato di non approvare il bilancio preventivo e di non autorizzare l’amministratore a stipulare la polizza per l’assicurazione condominiale;
-che alla luce di tanto l’amministratore ha rassegnato immediatamente le proprie dimissioni e la maggioranza dei condomini presenti ha nominato quale nuovo amministratore la sig.ra , che tuttavia è rimasta completamente inerte omettendo persino di variare il codice fiscale.
In considerazione di quanto sopra l’istante ha concluso affinché il Tribunale, visto l’art. 1105, comma quarto, del codice civile e previa convocazione delle parti interessate, voglia assumere ‘tutte le decisioni che conseguono da quanto esposto e documentato, nominando anche un amministratore ad acta e conferendogli i poteri indispensabili per l’esecuzione delle opere sopra descritte, previa ripartizione delle spese relative e potere di richiedere il pagamento – pro quota – a carico dei singoli condomini, anche a seconda delle responsabilità dei condomini che verranno accertate’.
Nessuno dei resistenti si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso a tutti i condomini dell’edificio.
Tanto premesso, in via preliminare si osserva che correttamente è stato attivato il procedimento di cui all’art. 1105, comma quarto, del codice civile, stante il rinvio operato alle norme sulla comunione dal successivo art. 1139.
Nel merito, l’inerzia nella gestione della cosa comune risulta palese dalla documentazione fotografica prodotta, che evidenzia la presenza nelle parti comuni di rifiuti, vegetazione spontanea e persino di un’autovettura abbandonata.
Inoltre, ogni tentativo dell’istante di indurre gli altri condomini a occuparsi della gestione del fabbricato è rimasto senza esito, come da ultimo emerge dal verbale dell’assemblea in data 18/06/2024 indetta dall’amministratore (nominato oltretutto solo a seguito di altro identico procedimento giudiziario), nel corso della quale gli stessi si sono rifiutati di assumere qualsiasi deliberazione.
E’ però del pari evidente che il problema di questo piccolo condominio non è costituito dalla presenza o meno di un amministratore, dato che nel corso degli anni ne sono stati nominati diversi, sia interni che esterni alla compagine condominiale, quanto piuttosto il fatto che gli altri condomini, chiunque sia l’amministratore pro tempore , si rifiutano di assumere decisioni di spesa.
N. 11763/2024 V.G.
La soluzione per uscire da questa situazione di stallo non è dunque rappresentata dalla nomina -questa volta da parte del Tribunale -dell’ennesimo amministratore, dato che anche un amministratore giudiziario, al pari degli altri, resterebbe impossibilitato ad assumere qualsiasi iniziativa a causa della volontà della maggioranza dei condomini di non autorizzare spese sulle parti comuni.
Ritiene invece il Tribunale che, nell’ambito degli ampi poteri discrezionali previsti dalla disposizione di cui all’art. 1105, comma quarto, del codice civile (che d’altra parte non impone la nomina di un amministratore, prevendendo che l’autorità giudiziaria possa provvedere anche alla nomina di un amministratore), per dare effettiva risposta alle esigenze rappresentate dalla ricorrente si deve senz’altro autorizzare quest’ultima a procedere direttamente agli interventi urgenti sulle parti comuni esemplificativamente indicati in dispositivo, come anche alla stipulazione della polizza assicurativa del fabbricato, alla variazione del codice fiscale ecc.
Naturalmente il tutto tramite imprese e professionisti di propria fiducia e anticipandone i costi, che in difetto di spontaneo rimborso da parte degli altri condomini potranno essere recuperati pro quota tramite i previsti strumenti giudiziari a tutela del credito.
Nulla va infine statuito sulle spese processuali, trattandosi procedimento di volontaria giurisdizione non contenziosa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, visto l’art. 1105, comma quarto, del codice civile e definitivamente pronunciando così provvede:
1)autorizza la ricorrente a provvedere in proprio, anche avvalendosi di imprese e professionisti di propria fiducia e anticipandone le spese, a tutti gli interventi di cui necessitano le parti comuni dell’edificio di INDIRIZZO Senago come indicato in ricorso e così, esemplificativamente, alle attività di pulizia, di manutenzione e riparazione del cancello di ingresso e della relativa serratura, di pitturazione della cancellata esterna e di tinteggiatura dei muri, di rimozione di autovetture abbandonate e più in generale di rifiuti e oggetti lasciati nei viali comuni, di installazione del corrimano sulle scale di ingresso, di ultimazione o riparazione della tettoia, di messa a terra dell’impianto elettrico;
2)autorizza altresì la ricorrente alla stipulazione di una polizza assicurativa del fabbricato e alla variazione del codice fiscale;
3)nulla per le spese.
Si comunichi.
Milano, 15 aprile 2025
LA PRESIDENTE
dott. NOME COGNOME