R.V.G. 2657/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA TERZA SEZIONE CIVILE Il Giudice NOME COGNOME letto il ricorso depositato da (C.F.:)
, con sede legale in Caponago (MB), INDIRIZZO rappresentata e difesa, in forza di procura allegata, dagli avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME rilevato che la società ricorrente ha domandato al Tribunale di “riconoscere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 14/2019, il beneficio della prededuzione al Finanziamento Soci concesso a e/o da , per il complessivo importo, in linea capitale, di Euro 2.000.000,00, erogabili in più tranche (e di cui Euro 750.000,00 già erogati)”, sentita la ricorrente e l’Esperto all’udienza del 20.5.2025, letto il parere dell’esperto dott. a scioglimento della riserva assunta all’udienza che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA N._R.G._00002657_2025 DEPOSITO_MINUTA_10_06_2025_ PUBBLICAZIONE_13_06_2025
Premesso che:
• in data 15.4.2025 la ricorrente ha depositato un ricorso ai sensi dell’art. 22 CCII, al fine di essere autorizzata a contrarre finanziamenti prededucibili da parte dei soci;
• la società ha premesso:
➢ di trovarsi in condizione di squilibrio economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza, derivante dalla riduzione dei volumi di vendita e dall’aumento dei costi di produzione;
➢ di avere fatto accesso alla composizione negoziata della crisi e di aver predisposto un progetto di piano di risanamento che prevede, inter alia, “l’immissione di nuove risorse a sostegno del piano di risanamento da [… CP (a sua volta socio unico di hanno dichiarato la propria disponibilità a supportare il risanamento di nel contesto della composizione negoziata della crisi “nei termini e alle condizioni di seguito descritte:
(i) supporto finanziario alla Società nella forma di finanziamento fruttifero fino a un importo massimo complessivo di Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00), secondo termini da definirsi, da utilizzarsi da parte della Società per far fronte alle esigenze di liquidità che emergono dal Piano di Risanamento, non soddisfatte altrimenti (il “Supporto Finanziario”);
nonché (ii) supporto patrimoniale alla Società nella forma di rinuncia a, o conversione in equity di, tutti o parte dei crediti vantati da nei confronti della Società pari, alla data odierna, a Euro 8.515.007,00 (ottomilioni cinquecentoquindicimila sette/00), anche al fine di permettere alla Società di far fronte alle perdite di esercizio.
La disponibilità a fornire alla Società il Supporto Finanziario sopra descritto è sospensivamente condizionata al verificarsi (o alla rinuncia da parte di e/o nel cui interesse esclusivo tali condizioni sono poste) delle seguenti condizioni:
(i) che il supporto finanziario benefici della prededuzione ex art. 22 CCII;
(ii) che, anche grazie al supporto finanziario, sia possibile pervenire al risanamento della società”;
➢ che il socio unico ha già erogato una porzione del finanziamento, e segnatamente:
(i) in data 17 marzo 2025 è stata erogata una prima tranche pari a € 200.000,00;
(ii) in data 27 marzo 2025 è stata erogata una seconda tranche pari a € 300.000;
(iii) in data 4 aprile 2025 è stata erogata una terza tranche pari a € 250.000;
➢
che, in seguito alla conferma delle misure protettive disposta con decreto dell’11.4.2025, hanno implementato l’impegno già assunto fino all’ammontare massimo di € 2.000.000 (al ➢ che, in particolare, tali condizioni prevedono che “il finanziamento soci scadrà il 31 dicembre 2025”, ma “qualora al termine della CNC sia individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi della società e sia sottoscritto con i creditori un accordo ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a) o c), CCII, ovvero un accordo in esecuzione di un piano di risanamento ai sensi dell’art. 56 CCII, e/o acconsentono ora per allora a considerare convenzionalmente il finanziamento soci postergato rispetto agli altri debiti della società diversi da debiti postergati”; • alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha domandato “il riconoscimento della prededuzione sull’intero Finanziamento Soci, sia per le somme già erogate, sia per quelle da erogare, al fine di far fronte alle proprie imprescindibili esigenze di cassa nel corso dell’avviato procedimento di composizione negoziata della crisi”;
• con riguardo ai presupposti per il riconoscimento della prededuzione, la società ha affermato che:
➢ il finanziamento è funzionale rispetto alla continuità aziendale dato che la società, in assenza della porzione di finanziamento già erogata, si sarebbe già trovata nell’impossibilità di far fronte a taluni pagamenti necessari per la continuità aziendale e che in ogni caso la società necessita di reperire risorse per far fronte al fabbisogno di cassa dei prossimi mesi;
➢ il finanziamento è altresì funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, in quanto lo stesso “consentirebbe la conservazione della continuità aziendale di e assicurerebbe la generazione di un margine operativo lordo positivo e quindi la creazione di un maggiore valore a beneficio dei creditori rispetto alla cessazione dell’attività e alla liquidazione atomistica, ossia rispetto allo scenario che si verificherebbe ove il Finanziamento RAGIONE_SOCIALE non venisse erogato”;
• l’Esperto dottNOME ha depositato il proprio parere ed ha esposto:
➢ che in data 13.5.2025 il socio ha erogato una nuova tranche del finanziamento per € 600.000.
Conseguentemente, a fronte di un finanziamento di € 2.000.000 di cui viene chiesto il riconoscimento ➢ che il finanziamento è funzionale rispetto alla continuità aziendale in quanto fin dall’accesso alla composizione negoziata si era reso necessario ricorrere ai finanziamenti affinché il piano di cassa a sei mesi (febbraio- luglio 2025) risultasse fattibile;
➢ che pertanto la mancata erogazione del finanziamento andrebbe a compromettere la prosecuzione dell’attività aziendale;
➢ che le trattative sono progredite in quanto “sono stati raggiunti gli accordi di dilazione e di moratoria con i creditori strategici (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ) e gli accordi di moratoria, al momento ancora verbali, con le banche (Banca *** e ***) per i finanziamenti a medio e lungo termine.
Con altro creditore (ex socio di , sono in corso trattative che, stando alle informazioni ricevute dal legale della società in data odierna (14 maggio 2025), dovrebbero chiudersi entro la fine della settimana in corso… Anche la finalizzazione di questo strategico accordo con potrà realizzarsi solo ed esclusivamente grazie al finanziamento del socio”;
➢ che, tuttavia, non appare condivisibile la scelta di prevedere il rimborso del finanziamento al 31.12.2025, in quanto “tale scadenza a così breve termine potrebbe infatti compromettere l’equilibrio finanziario necessario per la buona riuscita della e ciò tenuto conto che la durata della CNC, ove venga rimandato di ulteriori 180 giorni l’incarico dell’Esperto ai sensi dell’art. 17, settimo comma, CCII, potrebbe prorogarsi sino al 12 febbraio 2026.
L’obbligo di restituire il finanziamento, in ipotesi ad un passo dalla definizione positiva della CNC, andrebbe certamente a generare una tensione finanziaria in capo alla Società, impattando negativamente sulla riuscita della CNC”;
➢ che il finanziamento risulta altresì funzionale rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori, in quanto “il finanziamento prospettato determinerà un valore di realizzo dell’attivo, ipotizzato alla data del 30 settembre 2025, superiore rispetto a quello esistente al 28 febbraio 2025, momento in cui la società accedeva alla RAGIONE_SOCIALE.
Tale incremento del valore Parteliquidazione giudiziale, di pagare comunque una percentuale maggiore a favore dei creditori chirografari (38,7%) rispetto a quella (23,2%) che essi avrebbero ottenuto ipotizzando una liquidazione giudiziale senza finanziamento a fine febbraio 2025”;
• nessun creditore si è costituito in giudizio;
• all’udienza del 20.5.2025 la società ricorrente ha dato atto dell’intervenuto raggiungimento dell’accordo con il creditore e l’Esperto ha ribadito il proprio parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione.
Considerato in diritto che:
• l’autorizzazione rilasciata dal Tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII non concerne il finanziamento in sé, bensì unicamente il riconoscimento del carattere prededucibile al credito restitutorio in una (eventuale e successiva) procedura concorsuale o esecutiva;
• nell’ambito della composizione negoziata della crisi, infatti, “l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa” (art. 19 CCII):
conseguentemente, la stipula di un contratto di finanziamento non necessita di autorizzazione da parte del Tribunale;
l’autorizzazione occorre invece al solo fine di ottenere un effetto che risulterebbe precluso all’autonomia negoziale delle parti, ossia il riconoscimento della natura prededucibile del credito;
• il riconoscimento della prededuzione costituisce pertanto un “incentivo a chi investe, nella logica che guida la composizione negoziata:
favorire la ripresa dell’attività, in un contesto, quello della crisi d’impresa, in cui è molto difficile ottenere nuova finanza per garantire la continuità” (cfr. Relazione Illustrativa al Correttivo-ter);
• ai sensi dell’art. 22, comma 1-ter, CCII, “la prededucibilità opera, qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure”;
• il vaglio demandato al Tribunale concerne, in primo luogo, la sussistenza delle condizioni per l’accesso alla composizione negoziata, ossia:
➢ che l’istanza provenga da un imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in una situazione di crisi, insolvenza, o anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono • per quanto concerne invece le condizioni espressamente contemplate dall’art. 22 CCII, si osserva che:
➢ la funzionalità del finanziamento alla continuità aziendale sussiste quando lo stesso risulta strumentale non solo alla mera prosecuzione dell’attività d’impresa, ma anche alla finalità propria della composizione negoziata, ossia al risanamento dell’impresa (cfr. in senso conforme Trib. Brescia del 29.10.2024);
➢ la funzionalità del finanziamento al miglior soddisfacimento dei creditori sussiste ogniqualvolta risulti dimostrato che, in assenza dell’erogazione del finanziamento prededucibile, l’attivo distribuibile in favore dei creditori risulterebbe inferiore rispetto a quello distribuibile nel caso in cui il finanziamento venisse erogato.
Ritenuto
che, nel caso di specie: • sussiste la competenza del Tribunale di Monza, in quanto la società ricorrente ha sede in Caponago (MB), INDIRIZZO, Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
• la società ricorrente è un’imprenditrice commerciale che si trova in situazione di squilibrio economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza;
• il risanamento dell’impresa risulta ragionevolmente perseguibile alla luce delle considerazioni già svolte nel decreto di conferma delle misure protettive dell’11.4.2025, da intendersi qui richiamate, nonché dei progressi nello svolgimento delle trattative (ed in particolare del raggiungimento dell’accordo con il creditore • il finanziamento risulta funzionale alla continuità aziendale (i.e.
sia alla prosecuzione dell’attività d’impresa che al risanamento dell’impresa).
Come si evince dai prospetti allegati dalla società (doc. 16) e condivisi dall’Esperto, in assenza del finanziamento prededucibile la società si ritroverebbe priva di disponibilità liquide per tutte le mensilità intercorrenti tra marzo e luglio 2025, mentre il finanziamento garantirebbe liquidità per € 202.000 nel mese di marzo, per € 146.000 nel mese di aprile, per € 662.000 nel mese di maggio, per € 1.064.000 nel mese di giugno e per € 920.000 nel mese di luglio.
Si vedano al riguardo i seguenti prospetti:
Come condivisibilmente affermato dall’Esperto nel relativo parere “la mancata erogazione del finanziamento di cui si discute andrebbe, quindi, a compromettere la prosecuzione dell’attività aziendale e, di conseguenza, la continuità aziendale che la Società sta cercando di raggiungere attraverso gli accordi con i creditori strategici e l’implementazione dei processi indicati nelle linee guida del Progetto di Piano di Risanamento Industriale”;
• il finanziamento risulta altresì funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
Difatti, come risulta dalla condivisibile analisi tecnica effettuata dall’Esperto sui prospetti depositati dalla società, l’erogazione del finanziamento consentirebbe di soddisfare i creditori chirografari nella percentuale del 35,8%, mentre in assenza del finanziamento costoro verrebbero soddisfatti nella misura del 23,2%;
• la circostanza che sia già stata erogata da una tranche del sé, bensì riconoscimento della prededuzione:
conseguentemente l’autorizzazione può essere rilasciata anche nei casi in cui il finanziamento sia stato parzialmente già erogato, qualora risulti che tale finanziamento sia funzionale alla continuità aziendale ed al miglior soddisfacimento dei creditori (cfr. in senso conforme Trib. Bologna del 27.12.2024);
• occorre da ultimo precisare che l’autorizzazione deve intendersi rilasciata ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) unicamente con riferimento ai finanziamenti erogati dal socio (il quale ha già provveduto a erogare l’importo di € 1.350.000);
• qualora, invece, il residuo importo di € 750.000 dovesse essere erogato da l’autorizzazione deve intendersi rilasciata ai sensi dell’art. 22, commA 1, lett. a), dato che tale soggetto non risulta essere socio di
Il Tribunale, letto l’art. 22 CCII, accoglie il ricorso e, per l’effetto, autorizza ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre il finanziamento di complessivi € 2.000.000 in linea capitale da e/o (di cui € 1.350.000 già erogati da Monza, 09/06/2025 Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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