SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 55 2026 – N. R.G. 00000441 2024 DEPOSITO MINUTA 29 01 2026 PUBBLICAZIONE 30 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente Relatore
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Dott. NOME COGNOME Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. NUMERO_DOCUMENTO R.G. promossa da
C.RAGIONE_SOCIALE. , in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO dell’Avvocatura Comunale, giusta autorizzazione sindacale rilasciata con decreto di autorizzazione alla lite n. 164 del 8/7/2024, ai sensi dell’art. 44 co. 2, lett. a) dello Statuto dell’Ente, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio legale in INDIRIZZO, in virtù di procura in calce all’atto di appello; P.
= Appellante =
nei confronti di
c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Monterotondo Scalo INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentata e difesa -unitamente e disgiuntamente- dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Terni, INDIRIZZO
INDIRIZZO, in virtù di procura in calce all’atto di citazione in primo grado ;
=Appellata=
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Terni, il rassegnando le seguenti conclusioni: ‘ Voglia il Tribunale di Terni, 1) Condannare il al pagamento in favore della attrice, della complessiva somma di €. 75.691,15 per le causali di cui ai punti b) e c) della narrativa; 2) condannare il predetto al pagamento in favore della medesima del danno da lucro cessante, per le causali di cui al punto a) della narrativa, nella somma che risulterà dalla istruttoria di causa e/o da valutarsi in via equitativa. In tutti i casi oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compenso professionale’.
A fondamento della domanda -sulla premessa che, a seguito di gara ed evidenza pubblica indetta dal era risultata aggiudicataria della gestione del servizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -assumeva che, all’esito dei rilievi di cui al verbale dei Carabinieri del N.A.S. di Perugia del marzo 2016 (prot. N. 1/18-5 del 15 marzo 2016), nel successivo giugno la (con atto prot. NUMERO_DOCUMENTO del 29 giugno 2016) aveva negato l’autorizzazione alla gestione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rilevando l’incompatibilità tra l’esercizio dell’attività farmaceutica e la struttura societaria della
e il fatto che quest’ultima fosse titolare anche di strutture sanitarie.
Deduceva che il aveva negligentemente omesso di indicare nell’avviso di gara i requisiti, pena l’illegittimità dell’assegnazione, che l’eventuale società aggiudicataria avrebbe dovuto avere.
Allegava di aver partecipato in buona fede alla gara, predisponendo le risorse necessarie allo svolgimento dell’attività, incluso l’approvvigionamento di scorte di magazzino, l’allestimento del laboratorio galenico e l’acquisto di una bilancia calibrata, sostenendo costi per complessivi euro 33.671,06.
Deduceva, quindi, la condotta inadempiente e dannosa del sia in ragione dell’affidamento ingenerato dal provvedimento favorevole poi invece annullato, sia in termini di mancato guadagno, da parametrarsi in via presuntiva e/o equitativa sui guadagni della RAGIONE_SOCIALE rilevabili nel periodo in gestione RAGIONE_SOCIALE e proiettati per la durata (ventennale) della gestione se la stessa fosse durata regolarmente.
Affermava, inoltre, la responsabilità del ai sensi dell’art. 2049, c.c. per il danno patito dall’attrice (euro 11.832,33) in conseguenza delle violazioni compi ute nell’esercizio delle sue mansioni dalla Dott.ssa – dipendente RAGIONE_SOCIALE che in sede di concessione il aveva disposto di collocare a capo della RAGIONE_SOCIALE – per le quali la risultava solidalmente responsabile, ma alle quali aveva fatto fronte direttamente.
Aggiungeva che ad uguale titolo datoriale il era chiamato a rispondere per le spese sopportate da (euro 15.085,16) relative ai costi sostenuti per la sostituzione della Dott.ssa di più volte indisponibile presso la RAGIONE_SOCIALE stessa.
Con comparsa di risposta 28.04.2021 si costituiva in giudizio il che contestava la domanda avversaria chiedendone l’integrale rigetto ; in via riconvenzionale
l ‘ ente chiedeva accertarsi: -la responsabilità contrattuale dell’attrice per aver determinato, nel periodo di affidamento della gestione provvisoria della RAGIONE_SOCIALE e nelle more dello svolgimento della gara di assegnazione, perdite di fatturato e dell’avviamento commerciale, con conseguente richiesta di risarcimento del danno da determinarsi in corso di causa; la responsabilità extracontrattuale dell’attrice in conseguenza della violazione dei doveri di correttezza e buona fede, per avere RAGIONE_SOCIALE autocertificato, in sede di gara, il possesso dei requisiti e sottaciuto l’esistenza della causa di incompatibilità fra l’esercizio farmaceutico e le altre professioni, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento del danno per la mancata stipulazione della concessione ventennale e relative entrate, cui dovevano aggiungersi gli esborsi sostenuti per il passaggio alla gestione diretta.
Il deduceva, inoltre, di aver impugnato dinanzi al TAR il provvedimento della di diniego all’autorizzazione di concessione alla gestione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in capo a con iniziale accoglimento della sospensiva e successivo rigetto del ricorso (Sent. Tar n 78/2018); – che, a seguito della riconsegna della RAGIONE_SOCIALE (1.06.2018), il aveva proceduto alla gestione diretta; che l’appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR era stato dichiarato improcedibile tenuto conto della carenza di interesse sopravvenuta alla riconsegna della RAGIONE_SOCIALE e all’assunzione della gestione diretta da parte del In conformità di quanto dedotto l ‘ ente convenuto chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: ‘ Piaccia all’Ill.mo Giudice designato del Tribunale di Terni, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta: I) – NEL MERITO, rigettare tutte le domande avanzate dalla in quanto infondate in fatto e in diritto. II) IN VIA RICONVENZIONALE: A1) ACCERTARE E DICHIARARE: 1. la validità, gli effetti e la durata della convenzione, intercorsa fra il e la Parte
stipulata con atto in data 3 febbraio 2016, rep. n. 5, relativa alla gestione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ubicata in INDIRIZZO, ed individuata dalla vigente Pianta organica regionale nel territorio di RAGIONE_SOCIALE Centro; 2. la responsabilità, ascrivibile a fatto e colpa della nella causazione: a) delle perdite di fatturato della RAGIONE_SOCIALE, che, da € 962.500,88 nel 2016, ha subito un decremento nel 2017 a € 637.995,87, per giungere nel 2018 a € 468.148,58; b) della conseguente diminuzione dell’avviamento commerciale della RAGIONE_SOCIALE del in termini di calo del fatturato e di riduzione della capacità di generare profitti; A2) CONDANNARE, per l’effetto, la al risarcimento del danno da quantificare in corso di giudizio; B1) ACCERTARE E DICHIARARE: 1. il contenuto delle dichiarazioni rese della
in sede di presentazione dell’offerta nella gara bandita dal con determina dirigenziale dell’RAGIONE_SOCIALE del 12 febbraio 2016, n. 21, per l’aggiudicazione della concessione ventennale della RAGIONE_SOCIALE; 2. gli esiti dell’aggiudicazione provvisoria e di quella definitiva sulla base dell’offerta presentata dalla disposti dal rispettivamente con determine dirigenziali dell’RAGIONE_SOCIALE del 12 maggio 2016, n. 55 e del 28 giugno 2016, n. 79; 3. il conseguente corrispettivo per la concessione ventennale della RAGIONE_SOCIALE, pari a € 763.500,00, corrispondente all’offerta economica, presentata dalla per € 163.500,00, per i primi cinque anni, e di 40.000 euro per gli ulteriori quindici, oltre all’aumento se dovuto del 4% previsto dall’art. 6 b) del bando, così come risultante dalla determina di aggiudicazione definitiva del 28 giugno2016 n. 79; 4. la carenza dei presupposti soggettivi della per la gestione di farmacie, per incompatibilità derivante dall’esercizio di altre attività sanitarie, ai sensi dell’art. 102 R.D. n. 1265/1924 e la conseguente incapacità a stipulare un valido contratto per la gestione della RAGIONE_SOCIALE; 5. le spese sostenute dal per il passaggio dalla gestione in concessione
all’amministrazione diretta, disposta con delibera consiliare in data 4 giugno 2018, n. 46, per la complessiva somma di € .291.369,77; 6. la responsabilità, ascrivibile a fatto e colpa della della mancata stipula del contratto ventennale di concessione della RAGIONE_SOCIALE, a seguito di aggiudicazione. B2) CONDANNARE, per l’effetto, la al risarcimento del danno conseguenziale alla mancata stipula del contratto a seguito di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica, sia per danno emergente, nei termini indicati alla precedente lettera B1), punto 5) e sia per lucro cessante così, come delineati alla lettera B1, punto 3) da quantificare in corso di giudizio; Vinte in ogni caso le spese’.
La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e prova orale; quindi il Tribunale di Terni, con sentenza n. 39/2024, depositata il 09.01.2024, rigettava tutte le domande di parte attrice e tutte le domande riconvenzionali di parte convenuta, compensando integralmente, tra di esse, le spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 39/2024 ha interposto appello il per i seguenti motivi:
1) ‘ Responsabilità precontrattuale dell’aggiudicatario per false dichiarazioni nella gara d’appalto della e inapplicabilità del principio di autoresponsabilità. Errore nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti con riferimento al nesso causale (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata). -Conseguente violazione: – dell’art. 1337 c.c.: Buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto; – dell’art. 1338 c.c.: Conoscenza delle cause di invalidità del contratto; degli artt. 80 (requisiti di partecipazione alle gare) e 83 (Esclusione dalle gare per false dichiarazioni) del d.lgs. 50/2016, in relazione all’art. 342, comma 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. ‘ La sentenza è impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità precontrattuale di ritenendo che la causa di incompatibilità tra
l’esercizio dell’attività farmaceutica e quella sanitaria fosse desumibile dalla visura camerale allegata all’offerta presentata dall’appellata, e che il principio di autoresponsabilità prevalesse su quello di buona fede.
La RAGIONE_SOCIALE in sede di presentazione dell’offerta alla seconda gara bandita dal RAGIONE_SOCIALE nel 2016 ha reso dichiarazioni non veritiere in merito al possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività farmaceutica.
Tale fatto è fonte di responsabilità precontrattuale dell’aggiudicatario derivante dalla violazione del principio di buona fede.
Il Tribunale ha erroneamente escluso la responsabilità precontrattuale di basandosi sulla presunta conoscibilità della causa di incompatibilità tra l’esercizio dell’attività farmaceutica quella sanitaria.
Le dichiarazioni non veritiere rese da in ordine al possesso dei requisiti ha indotto in errore il che ha aggiudicato l’appalto a e che, per effetto della revoca dell’autorizzazione all’esercizio della RAGIONE_SOCIALE, ha subito un danno economico rappresentato costi sostenuti per l’avvio della gestione diretta in economia della RAGIONE_SOCIALE.
‘ Erronea valutazione delle prove documentali (scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE, docc. da 38 a 44), in violazione degli artt. 2700 e 2709 c.c., e della perizia di parte (doc. 52) nella quantificazione del danno da perdita di avviamento commerciale (pag. 5 della sentenza impugnata). Travisamento dei fatti (art. 342, comma 1, n. 2, c.p.c.), omessa valutazione di prove decisive (art. 116 c.p.c.) e mancata ammissione della CTU (art. 191 c.p.c.). -Il tutto in relazione all’art. 342, comma 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.. ‘
Il giudice di primo grado, erroneamente, ha ritenuto non provata la perdita di fatturato denunciata dal non riconoscendo valore probatorio ai documenti contabili
prodotti in atti.
Tali conclusioni sostiene l’appellante – sono frutto di un travisamento dei fatti; i documenti contabili della RAGIONE_SOCIALE in atti possono essere considerati come scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE che, ai sensi dell’art. 2709 c.c., fanno prova contro l’imprenditore (RAGIONE_SOCIALE).
Tali documenti, allegati ai bilanci RAGIONE_SOCIALEnali, devono essere considerati come documenti amministrativi che fanno prova, fino a querela di falso, dei fatti e degli atti in essi contenuti.
Aggiunge che ha utilizzato farmaci destinati agli utenti della RAGIONE_SOCIALE per rifornire le proprie strutture sanitarie. La distrazione di tali risorse dagli scopi istituzionali della RAGIONE_SOCIALE ha determinato una perdita di fatturato che nel periodo di gestione della è passato da € 962.500,88 nel 2016, a € 468.148,58 nel 2018, determinando un danno all’avviamento commerciale della RAGIONE_SOCIALE stimato dal consulente di parte tra € 897.131,00 e € 1.483.000,00.
Ad avviso dell’appellante, l’analisi del consulente di parte costituisce un elemento di prova rilevante che rendeva necessaria la nomina della richiesta CTU, disattesa dal primo giudice.
‘ Responsabilità precontrattuale di RAGIONE_SOCIALE, erronea esclusione del nesso causale ed errata applicazione del principio di autoresponsabilità. Omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria del – Conseguente violazione degli artt. 1218, 1223, 1337, 1338 c.c., 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, in relazione all’art. 342, comma 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.’
La sentenza è impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso il nesso causale tra le azioni di e il danno subito dal La dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE in ordine al possesso dei requisiti per partecipare alla
gara per la concessione della gestione della RAGIONE_SOCIALE ha innescato -a detta dell’appellante una catena di eventi che hanno cagionato danni.
Nondimeno il primo giudice, privilegiando il principio dell’autoresponsabilità , ha trascurato il principio di buona fede e gli obblighi di verità scaturenti dal codice degli appalti; RAGIONE_SOCIALE aveva infatti l’obbligo di fornire informazioni veritiere, indipendentemente dalla possibilità per il RAGIONE_SOCIALE di verificare autonomamente i requisiti.
Nella fattispecie la violazione del dovere di buona fede è fonte di responsabilità precontrattuale in capo all’appellata.
La mancanza dei requisiti dell’aggiudicataria ha impedito al la stipulazione della concessione, con conseguente responsabilità precontrattuale in capo a RAGIONE_SOCIALE, che ha determinato l ‘ insorgere sia di un danno emergente, quantificato in € .291.396,77 in ragione dei costi sostenuti per la gestione diretta della RAGIONE_SOCIALE, sia del lucro cessante, corrispondente al mancato incasso dei canoni di concessione per i venti anni di durata della convenzione, pari ad € . 736.500,00, corrispondente all’offerta economica della
In conformità dei motivi svolti, previa richiesta di ammissione di CTU, l ‘ appellante ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa 16/10/2024 si è costituita contestando integralmente l’appello avversario, chiedendone l’integrale rigetto, oltre la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite del grado.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e
memorie di replica.
All’udienza del 16.10.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
Osserva preliminarmente questa Corte che il proposto appello è relativo ai soli capi della sentenza in cui il primo giudice ha rigettato le domande e le richieste risarcitorie proposte in via riconvenzionale dal convenuto in primo grado, sicché ogni altra statuizione deve ritenersi coperta dal giudicato in base al principio dell ‘ acquiescenza (art.329 cpc).
Il primo e il terzo motivo di appello, poiché tra loro strettamente connessi, meritano di essere trattati congiuntamente.
Con essi parte appellante lamenta che il primo giudice, privilegiando il principio di autoresponsabilità rispetto a quello di buona fede, ha escluso la responsabilità precontrattuale di che, partecipando alla gara pubblica indetta dal per la concessione della gestione del servizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avev a presentato un’offerta dichiarando ‘ falsamente ‘ il possesso dei requisiti e la compatibilità del proprio oggetto sociale con lo svolgimento delle attività di gestione farmacie, così inducendo in errore il nell’aggiudicazione dell’appalto.
Asserisce dunque il che, a causa del successivo diniego di autorizzazione a conferire in concessione la gestione della RAGIONE_SOCIALE alla da parte della ha subito un danno, sia in termini di danno emergente (€ 291.369,77) per i costi sostenuti per la gestione diretta della RAGIONE_SOCIALE, sia di lucro cessante per il mancato incasso dei canoni della concessione ventennale (€ 763.500,00). Parte
Le dedotte censure non colgono nel segno.
Osserva la Corte che il giudice di prime cure ha correttamente richiamato e applicato nel caso in esame il principio di autoresponsabilità, circa la condizione di incompatibilità di
rispetto al proficuo esercizio della gestione da parte di essa del servizio farmaceutico RAGIONE_SOCIALE, così escludendo la tutela dell’affidamento e della buona fede, invocata da entrambe le parti, come i conseguenti profili risarcitori.
Infatti le condizioni di incompatibilità di alla gestione del servizio di RAGIONE_SOCIALE erano evidenti sin dalla stipula della concessione per la gestione (provvisoria) della RAGIONE_SOCIALE del 03.02.2016, laddove dalla visura camerale della società -richiamata nella premessa e allegata alla predetta convenzione (cfr. All. 6 in fascicolo di primo grado di parte appellante)- emerge che ricomprendeva nell’oggetto sociale l’esercizio di varie professioni sanitarie e la gestione di case di cura, poliambulatori e strutture residenziali. In buona sostanza il divieto di commistione tra attività farmaceutica e attività medico sanitaria -che sta alla base dell’art. 102 del RD 1256/34, inerente il divieto di cumulo dell’esercizio della RAGIONE_SOCIALE con quello di altre professioni sanitarie- espressamente richiamato nel provvedimento (prot. NUMERO_DOCUMENTO del 29.06.2016)
con il quale la ‘ non autorizza la gestione della in capo a (cfr. Doc. 23 in fascicolo di primo grado di parte appellante), era immediatamente ricavabile dalla semplice lettura della visura camerale della società.
In proposito non è superfluo rilevare che il aveva ricevuto da RAGIONE_SOCIALE visura camerale e statuto della società, dunque la condizione di incompatibilità doveva esser nota al RAGIONE_SOCIALE appaltante sin da prima della presentazione (il 30.03.2016) da parte dell’odierna appellata dell’offerta per la gestione della RAGIONE_SOCIALE e, con essa, dell’allegata autocertificazione incriminata (cfr. Doc. 51 in fascicolo primo grado di parte appellante); ritiene per ciò questa Corte di poter escludere che quanto dichiarato dal legale rappresentante di abbia potuto ragionevolmente indurre in errore il appellante circa il possesso della società dei requisiti necessari ai fini
dell’aggiudicazione, stante l’evidenza documentale dell’oggetto sociale dal quale si evince anche l’attività sanitaria.
In altri termini il non può essere stato indotto in errore da alcuna asserita falsa dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE, dovendo aver giudicato positivamente, in autonomia, la cumulabilità della attività di gestione della RAGIONE_SOCIALE con le altre attività di RAGIONE_SOCIALE anche relative a centri medico-diagnostici.
Aggiungasi, in proposito, che il ha difeso innanzi al TAR Umbria l ‘ idoneità di alla gestione della RAGIONE_SOCIALE e, a fronte di una sentenza sfavorevole, è pure ricorsa in appello avanti al Consiglio di Stato, a riprova della ferma convinzione dell ‘ ente territoriale che potesse gestire la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In proposito non è superfluo rilevare che a seguito della prima asta bandita dal e andata deserta, la con atto n. 18471 del 2/2/2016, n. NUMERO_DOCUMENTO, aveva rilasciato alla RAGIONE_SOCIALE l’autorizzazione provvisoria per l’esercizio della sede farma ceutica, così come prescritta dall’art. 1 della legge n. 475/1968 e che, una volta ottenuta l’autorizzazione dalla il RAGIONE_SOCIALE -mediante la convenzione del 3/2/2016aveva conferito provvisoriamente alla RAGIONE_SOCIALE la concessione in gestione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nale, per la durata di «mesi 6» e, RAGIONE_SOCIALEnque, «fino all’assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario», individuato mediante nuova gara (art. 4, commi 1 e 2 conv.). Parte
Il con determinazione dirigenziale del 12/2/2016, n. 21, ha quindi indetto una seconda procedura di gara, per la concessione ventennale della gestione della RAGIONE_SOCIALE, cui si è candidata, quale unica concorrente, la con offerta presentata in data 30/3/2016; i n esito all’esame dell’unica offerta ritenuta ammissibile da parte del seggio di gara, il con determina dirigenziale del 28/6/2016, n. 79 (doc. 22), ha provveduto all’aggiu dicazione.
In buona sostanza il aveva ricevuto una sola offerta ed è quanto meno singolare che non abbia verificato la documentazione dell ‘ unico soggetto presente alla gara.
D ‘ altronde non è da escludere che, dal momento che non vi erano altri offerenti ed al fine di procedere all ‘ aggiudicazione, l ‘ ente territoriale non sia stato propriamente rigoroso nell ‘ effettuare le dovute valutazioni, rimettendo alla competenza della di procedere a più approfonditi controlli.
Ne consegue che – come correttamente rilevato dal primo giudice, le cui argomentazioni sono condivise dalla Corte -non risulta dimostrata l’invocata responsabilità precontrattuale per violazione del principio di buona fede in capo a ed in disparte la considerazione della mancanza di un nesso causale tra la condotta di ed i danni economici asseritamente patiti dall’appellante , a tutt ‘ oggi non dimostrati, con conseguente esclusione, sotto tale aspetto di qualsiasi profilo risarcitorio per responsabilità precontrattuale rimasto, RAGIONE_SOCIALEnque, non provato per come allegato e documentato in atti.
I dedotti motivi sono, dunque, infondati e vengono integralmente rigettati.
Con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale dell’appellata e la conseguente richiesta di condanna al risarcimento del danno da perdita di avviamento commerciale e fatturato, danno asseritamente patito dal quale conseguenza della dedotta (mala) gestione della RAGIONE_SOCIALE da parte di nel periodo tra il 2016 e il 2018 (gestione provvisoria e successive proroghe fino alla avvenuta riconsegna al .
Danno che l’odierno appellante assume provato mediante il deposito delle ‘ scritture
contabili ‘ della RAGIONE_SOCIALE per le annualità dal 2015 al 2020 (Doc. da 38 a 44 in fascicolo di primo grado di parte appellante), a suo dire, utilizzabili ai sensi dell’art. 2709 c.c. contro l’imprenditore ( ; danno stimato dal proprio consulente (prof. tra € 897.131,00 e € 1.483.000,00, come da consulenza di parte depositata in atti (Doc. 52 in fascicolo di primo grado di parte appellante) che l’appellante definisce utile elemento di prova e di valutazione del danno a mezzo CTU contabile di cui reitera la richiesta di ammissione, disattesa in primo grado.
Il motivo è infondato.
Al riguardo la Corte si trova ancora a condividere le motivazioni e gli argomenti esposti in sentenza dal giudice di prime cure.
Rispetto al dedotto profilo risarcitorio, infatti, resta indimostrata l ‘ esistenza di un nesso causale con gli asseriti danni da perdita di fatturato e avviamento commerciale che sarebbero conseguenza della presunta cattiva gestione della RAGIONE_SOCIALE da parte dell’appellata.
Innanzitutto perché non risultano provati atti di mala gestio di durante l ‘ esercizio provvisorio della RAGIONE_SOCIALE, inoltre perché il RAGIONE_SOCIALE non ha dimostrato alcuna perdita di fatturato e di avviamento.
In particolare osserva questa Corte che le doglianze dell ‘ appellante si appuntano soprattutto sul fatto che, a seguito della riconsegna della RAGIONE_SOCIALE avvenuta nel giugno 2018, il ha appurato che la per le annualità 2016, 2017 e 2018, in violazione degli obblighi sottesi all’assistenza farmaceutica (in particolare quelli relativi all’esclusività della somministrazione di specialità farmaceutiche agli utenti del servizio e delle funzioni attribuite alle farmacie RAGIONE_SOCIALEnali, previsti dall’art. 28 della legge n. 833 del 1978), aveva invece rifornito di farmaci le proprie strutture sanitarie, così come era risultato da numerose autofatturazioni. In pratica sostiene l ‘appellante che la RAGIONE_SOCIALE
avesse effettuato transazioni non consentite, in mancanza delle prescritte convenzioni sanitarie con la ai sensi dell’art. 246 della l.r. n. 11/2015 e dell’art. 8, comma 2 del d.lgs. 502/1992, e ciò avrebbe determinato, come conseguenza, ‘ una rilevantissima perdita di fatturato ‘ da parte della RAGIONE_SOCIALE, che da € .962.500,88 nel 2016, ha subito un sostanziale dimezzamento del fatturato attraverso una prima contrazione nel 2017 a € 637.995,87, per giunger e nel 2018 ad € 468.148,58 (docc. 39, 40 e 41 dell ‘appellante ). Parte
Il fatto è che non vi è alcun elemento di valutazione, nemmeno di carattere presuntivo, dalla quale si possa ricavare che il decremento del fatturato sia stato causato da ‘ transazioni non consentite ‘ , essendo vero il contrario, cioè che le transazioni asseritamente non consentite (autorizzate) unitamente a quelle ordinarie avrebbero dovuto comportare un aumento e non una diminuzione del fatturato.
In ogni caso effetti a tal fine non costituiscono validi elementi di prova, o di utile valutazione, i documenti prodotti e richiamati dall’appellante (Doc. da 38 a 44 in fascicolo di primo grado di parte appellante) che, a ben vedere, sono costituiti da meri prospetti ‘riepilogativi’ . Non si tratta, quindi, di estratti di libri e delle scritture contabili obbligatorie per l’imprenditore commerciale, ai sensi dell’art. 2214 c.c., né si tratta di documenti amministrativi dotati di pubblica fede.
Per tali ragioni, priva di rilievo probatorio è, altresì, la consulenza di parte prodotta in atti dall’appellante (Doc. 52 in fascicolo di primo grado di parte appellante) che rimane una mera allegazione difensiva di provenienza unilaterale, laddove le analisi e valutazioni in essa contenute non risultano supportate da idonea prova documentale.
Quanto alla richiesta di ammissione di CTU è d ‘obbligo il rilievo che essa ha natura esplorativa, essendo tra l ‘altro finalizzata ad esonerare la parte interessata dall ‘ onere probatorio sulla stessa incombente.
La CTU, infatti, non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere probatorio.
Sul punto si osserva che per giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis Cass. n. 26048/2023, in motivazione) -dalla quale questa Corte non ha motivo di discostarsi – è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo o suppletorio dell ‘onere probatorio non assolto .
La consulenza tecnica d’ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte onerata dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora – come nel caso in esame – la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati; ragione per cui la richiesta di ammissione della CTU deve essere rigettata dalla Corte.
Riassumendo, la responsabilità contrattuale invocata dall ‘appellante risulta insussistente sia sotto il profilo dell’an debeatur che del quantum ; né si può supplire alle lacune probatorie con una -inammissibile- CTU avente natura esplorativa.
Per le esposte ragioni, anche il secondo motivo di appello deve ritenersi infondato e va respinto.
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l’appello proposto dal deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell ‘ assenza della fase
istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal in persona del suo Sindaco pro tempore, nei confronti di in persona del suo legale rappresentante, contrariis reiectis,
-Respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata (n. 39/2024 emessa dal Tribunale di Terni il 09.01.2024);
-Condanna la parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte appellata che liquida in € 7.616,00 per compensi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione e fase decisionale di cui al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/2022), oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
-Visto l’art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 29 gennaio 2026
IL PRESIDENTE relatore (dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME)